Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 676 -


CAPO X. Del settimo precetto.

 

PUNTO I. Della giustizia, ius, e dominio.

 

1. La giustizia si divide in legale, che riguarda i diritti e le pene secondo le leggi: distributiva, che riguarda i meriti delle persone: commutativa, che riguarda il valor delle robe spettanti a ciascuno. Il ius poi si divide in ius ad rem, che l'azione a prendere qualche roba non ancora obbligata; ed in ius in re, che l'azione sulla roba già obbligata. Il dominio finalmente si divide in dominio diretto, e che ha il principe sul feudo, o il padrone del fondo dato ad enfiteusi; ed in dominio utile, che ha il feudatario sul feudo, o l'enfiteuta sul fondo ricevuto4.

 

2. Il dominio poi si acquista in tre modi, cioè I., per la volontà del padrone della roba, come avviene ne' contratti. II., per lo ius delle genti, come avviene coll'occupazione delle cose che non han padrone, colla nascita de' parti dagli animali propri, ed anche coll'alluvione, specificazione, accessione, edificazione, piantazione, percezione de' frutti, tradizione: titoli che tutti si spiegano nell'Istruz.5. Ma specialmente colla commistione (come di danaro con danaro, d'olio con olio, e simili) per la quale si acquista il dominio da chi possiede la roba, se la sua parte era la maggiore, ma con obbligo di restituire il prezzo al padrone della minor parte. III. Si acquista il dominio per lo ius positivo colla prescrizione, per la quale si richiedono tre cose, cioè la buona fede del possessore, il titolo giusto del possesso, e 'l possesso continuato per tre anni, se i beni son mobili, come si ha dal §. 1. Instit. de usucap., o sia tra' presenti, o tra gli assenti, ed ancorché sieno beni di chiesa, come probabilmente dicono Lessio, Molina, Laymann, Castrop., Lugo, e Bonac. Se poi i beni sono stabili, vi bisogna il possesso di dieci anni tra' presenti, e venti tra gli assenti. Quando poi v'è il possesso, ma senza titolo, vedi quel che si dice nell'Istruz. capo X. num. 10., e vedi ne' numeri seguenti tutto l'altro che ivi si scrive circa la prescrizione. E si noti specialmente ivi n. 13., che colla prescrizione anche nel foro della coscienza ben si acquista il dominio delle robe.

 

3. Bisogna poi distinguere diverse sorte di beni, che vi sono a rispetto de' figli di famiglia, delle mogli, e de' chierici. A rispetto de' figli, vi sono quattro sorte di beni, o sia di peculii, cioè I. Peculio castrense, il quale è di quei beni, che il figlio acquista per la milizia. II. Quasi castrense, il quale è de' beni acquistati dagli offici pubblici di giudice, lettore, medico, avvocato, o notaio. Della stessa sorte è quel che acquista il chierico per gli officii chiericali. Di questi due peculii il figlio ne ha il pieno dominio. III. Profettizio, cioè di quei beni che son donati al figlio a riguardo del padre, o che il figlio guadagna negoziando co' denari del padre. Questo peculio è tutto del padre; ma si osservi quel che si dice nell'Istr.6. IV. Avventizio, cioè di quei beni che son donati al figlio a riguardo suo proprio,


- 677 -


o pure che pervengono al figlio non dal padre, ma da altre parti. Di questi beni l'usufrutto è del padre, e la proprietà del figlio1.

 

4. A rispetto delle mogli, altri beni sono i parafernali, de' quali esse hanno il pieno dominio: altri sono i dotali, de' quali l'usufrutto, e l'amministrazione spetta al marito, e la proprietà alla moglie, se non vi sono figli, perché se vi sono figli, di essi è la proprietà. Qual altro ius abbia poi la moglie sulla dote, vedi l'Istr.2.

 

5. A rispetto poi de' chierici, vi sono quattro sorte di beni. I. Patrimoniali, cioè quelli che pervengono al chierico per via d'ogni causa profana. II. Industriali, cioè quelli che pervengono al chierico dagli stipendi delle messe, delle prediche, o d'altre funzioni ecclesiastiche. III. Ecclesiastici, che sono i frutti de' beneficii. IV. Parsimoniali, che sono quelli che 'l chierico sottrae dal sostentamento che gli spetta de' frutti del beneficio. In quanto a' beni patrimoniali, industriali, e parziali, comunemente dicono i dd., che questi sono tutti del chierico. E lo stesso dicono probabilmente Azor., Silv., Less., Lugo, Salm., ecc. (contra Navarro, e Sanch.), delle distribuzioni quotidiane, che si danno a' canonici; perché queste non si danno tanto per lo titolo del beneficio, quanto per lo servizio personale, come stipendio della persona3.

 

6. Il dubbio è, circa i beni ecclesiastici (cioè i frutti de' beneficii), che superano al proprio sostentamento, se questi sieno propri del chierico. Non si dubita, che 'l beneficiario è tenuto sotto colpa grave a distribuir questi frutti superanti o a' poveri, o ad opere pie, perché così comanda la chiesa. Ma si dimanda, se spendendoli in usi mali o vani, sia egli tenuto alla restituzione? Altri lo negano, come Cabassuzio, Less., Lugo, Salm., ed altri con s. Tommaso, il quale dice, che di tali frutti il chierico ne ha lo stesso dominio che de' propri beni: De his autem, quae sunt specialiter suo usui deputata, videtur esse eadem ratio, quam de propriis bonis4. Altri poi l'affermano, come Navarro, Laym., Habert, Conc., ec. È probabile l'una e l'altra sentenza5.

 




4 Istr. c. 10. n. 1.

 



5 N. 9.

 



6 N. 3.



1 Istr. c. 10. n. 4.

 



2 N. 5.

 



3 N. 6.

 



4 2. 2. q. 185. a. 7.

 



5 Istr. c. 10. n. 7. 8.

 






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech