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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Degli obblighi de' beneficiati. Delle pensioni. E delle alienazioni de' beni ecclesiastici.

 

4. Le condizioni del beneficiato sono per 1., che sia tonsurato. Per 2., che sia legittimo: benché a' beneficii semplici, come anche agli ordini minori,


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può dispensare il vescovo cogl'illegittimi. Per 3., che non sia né scomunicato, né irregolare. Per 4., che abbia la scienza conveniente. Per 5., che abbia l'età d'anni 14. almeno cominciati per lo beneficio semplice, l'anno 21. per quello che richiede l'ordine sagro, e l'anno 25. incominciato per lo beneficio curato: coll'animo di ordinarsi fra l'anno, altrimenti pecca mortalmente, e la collazione è nulla. Se uno poi riceve il beneficio con animo dubbio, o condizionato di ordinarsi; e se il vescovo possa dispensare all'ordinazione tra quell'anno: e se pecca chi accetta un beneficio semplice con animo di lasciarlo, vedi le risoluzioni di questi dubbi all'Istr.1.

 

5. Gli obblighi poi del beneficiato sono per 1. di portare l'abito e tonsura. Per 2. di recitare l'officio; del che già si è parlato al capo XVI. punto II. n. 21. Resta solo qui da sapere, che 'l beneficiato, se lascia l'officio per sei mesi dopo ottenuto il beneficio, non facit fructus suos, come si disse nel conc. lateran. V., ed è tenuto a restituire a' poveri, o alla fabbrica della chiesa, i frutti del beneficio, o tutti, o secondo la rata della parte omessa; e ciò prima d'ogni sentenza. Se però lasciasse l'officio senza sua colpa, o non potesse percepire i frutti, allora è scusato: vedi l'Es. degli ord.2. Se poi sia tenuto all'officio chi ha un beneficio tenue, che non giunge alla terza parte della sostentazione, dicono molti dd., che no; vedi ivi3. Per 3. i beneficiati hanno obbligo di dispensare i frutti superflui del beneficio a' poveri, o ad opere pie. Superflui s'intendono quelli che superano al suo conveniente sostentamento, che ben può prendersi de' beni del beneficio benché avesse beni propri. E per poveri s'intendono i poveri di ogni luogo, purché nel paese del beneficio non vi fossero poveri in grave necessità. Ma anche a costoro può preferire i suoi parenti poveri, che non possono vivere secondo il loro stato. Si dubita poi, se anche il pensionario sia tenuto di dispensare a' poveri i frutti superanti al suo sostentamento: ma è probabile che no con Azor., Vasqu., Lugo ecc.4. Se poi i beneficiati, spendendo i frutti in cose vane, sian tenuti alla restituzione, vedi quel che si è detto al capo X. n. 6. Si avverta qui in oltre, esser vietato a' beneficiati il far l'officio di giudice in causa di sangue, ed anche di giudicare o far l'avvocato nel foro secolare, eccettoché per difendere qualche causa propria, o di consanguinei sino al quarto grado, oppure di orfani o vedove, come si dice nel cap. Multa, Ne Cler. vel Monac. etc.5.

 

6. Di più alcuni beneficii hanno l'obbligo della residenza. Già si parlò al capo VII. n. 6. della residenza de' parrochi. Parliamo qui della residenza de' canonici delle cattedrali, e collegiali, circa i quali ordina il trident.6 che se essi stanno assenti più di tre mesi, nel primo anno sian privati della metà de' frutti, nel secondo di tutti i frutti, e nel terzo degli stessi beneficii. Ne' tre mesi poi concessi dal concilio lucrano bensì i frutti delle loro prebende, ma non già le distribuzioni (benché da' consoci loro sieno rimesse, quavis remissione exclusa, his careant, dice il concilio); se però sono assenti oltre i tre mesi, perdono i frutti anche delle prebende; e ciò prima d'ogni sentenza, come ha dichiarato Bened. XIV. in un suo breve, che comincia, Dilecte fili, spedito a' 10 di gen. 1748., includendo in ciò anche coloro che non cantano, o non salmeggiano in coro: tra' quali s'includono anche quelli che recitano sotto voce; vedi Istr.7.

 

7. Le cause poi che scusano i canonici dall'assistenza al coro, sono tre: Infirmitas, rationabilis corporis necessitas, evidens ecclesiae utilitas, come si legge nel cap. unic. de Cler. non resid. Per l'infermità s'intende l'infermità grave o che può farsi grave8. Per la necessità del corpo s'intende, se 'l canonico dee mutar aria per guarirsi, o per andare a prendere i bagni. Se poi perda i frutti lo scomunicato, o l'irregolare; vedi ivi9. Per l'utilità della chiesa s'intende della chiesa propria, o della diocesi, e tanto più della chiesa universale. Onde ben sono scusati dal coro i canonici che vanno alla corte per mantenere i dritti delle loro chiese, o de' loro beneficii: o vanno col vescovo in visita: o vanno a Roma a visitare i sagri limini in vece del vescovo: o pure aiutano il vescovo, il quale può tenerne due occupati in suo aiuto. Di più è


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scusato dal coro il canonico penitenziere che sente le confessioni, o assiste in confessionario, e il canonico teologo che predica, o s'apparecchia alla predica, mentre gli altri stanno in coro, o vanno all'esequie, o alle processioni: e questi guadagnano non solo i frutti delle prebende, ma anche le distribuzioni: il che non è per gli altri scusati di sovra, che lucrano le sole prebende1. Se poi il penitenziere lucri o no la usa porzione dell'esequie che si fanno mentr'egli assiste al confessionario, ciò dipende dalla consuetudine de' luoghi, come dice Fagnano; ma Barbosa, Castrop., e Bonac. dicono assolutamente che sì, poiché si stima presente in tutte le processioni, orazioni, ed esequie che si fanno dal coro: e di ciò ne adducono ben anche una dichiarazione della s.c. de' 4. di settembre 1591.

 

8. In quattro modi poi si perdono i beneficii: 1. Per la morte del beneficiato. 2. Per la sentenza del giudice. 3. Per la rinunzia, o sia resignazione del beneficio: ma qui bisogna notare, che se la rinunzia è pura, per esser valida bisogna che sia accettata dal collatore; e se il rinunziante è infermo, bisogna che almeno per venti giorni sopravviva alla rinunzia fatta: se poi è condizionata colla pensione, o in favore di alcun particolare, dee essere accettata dal papa. 4. Si perde anche il beneficio per disposizione di legge, v. g. perde ipso facto il beneficio chi contrae matrimonio; chi fa la professione in religione, chi accetta un secondo beneficio incompatibile; chi commette simonia reale (compita già dall'una e dall'altra parte), giacché da quella non può essere assoluto, se non lascia il beneficio simoniacamente ricevuto, per l'estrav. In sublimi, 2. de simon. Per gli altri beneficii però prima ottenuti senza simonia, vi bisogna la sentenza. Di più, gli esaminatori sinodali, che commettono simonia circa i beneficii curati, parimente restano ipso facto privati di tutti i loro beneficii, mentre ordina il concilio2, ch'essi absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis3.

 

9. Giova qui notare alcune cose circa le pensioni. La pensione è una parte che si assegna ad alcuno de' frutti del beneficio alieno. Ella è di tre sorte, temporale o sia laicale, spirituale o sia ecclesiastica, e media. La temporale può darsi anche a' laici per qualche officio temporale di avvocato, fattore ecc. La spirituale si per qualche titolo spirituale, come d'istruttore, coadiutore del parroco ecc. La media è fondata sul titolo spirituale, ma si per aiuto temporale, v. g. ad un parroco infermo, o ad un sacerdote povero. Posto ciò, bisogna notare più cose. Per 1., che le pensioni solo dal papa possono assegnarsi, né vi bisogna in ciò il consenso del padrone del beneficio. È questione poi, se in certi casi possa assegnarle anche il vescovo; ed alcuni ciò l'ammettono; ma non si ammette secondo lo stile della curia romana, il quale fa legge. Per 2., che la pensione non dee eccedere la terza parte de' frutti del beneficio. Per 3., che il pensionario ecclesiastico, giusta la bolla di s. Pio V., se non recita l'officio grande, almeno dee recitar quello della beata Vergine, altrimenti non fa suoi i frutti4.

 

10. Per ultimo, giova qui notare più cose circa l'alienazione de' beni ecclesiastici di qualunque luogo pio, senza le dovute solennità: la quale alienazione è proibita nell'estravag. Ambitiosa, de reb. eccl. non alien. Per alienazione s'intende il vendere, il censurare, il permutare, l'ipotecare, il dare in pegno, il transigere, ed anche l'affittare i fondi fruttiferi oltre il triennio. Il beneficiato però ben può affittare per tutta la sua vita i beni del suo beneficio. Per beni ecclesiastici s'intendono così gli stabili, come i nomi di debitori, l'annue rendite, i iussi di servitù, la gregge, le gran somme di danaro donate a far compra di stabili, ed anche i beni mobili preziosi che possono conservarsi, come gemmi, argenti, librerie, e simili. Ma non s'include tra questi beni un fondo donato colla facoltà di alienarlo ad arbitrio degli amministratori. Per luogo pio s'intende ogni luogo eretto coll'autorità del vescovo. Le solennità poi richieste per l'alienazione di tali beni sono: 1. la consulta comune: 2. il consenso del vescovo, o del clero, in iscritto: 3. l'assenso pontificio. Quando però il prezzo fosse tenue (come se non eccedesse 50. scudi romani), basta l'assenso del vescovo, secondo il can. Terrulas 12. quaest. 2. E quando vi fosse necessità, o un'evidente utilità, e non vi


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fosse tempo di ricorrere alla s.c., allora può il vescovo dar la licenza per ogni alienazione. Vedi all'Istr.1. Se poi le alienazioni fatte con giusta causa, ma senza l'assenso pontificio, sieno non solo illecite, ma ancora nulle, è questione, per cui vedi quel che si dice ivi2.

 




1 Cap. 13. n. 42-44.

 



2 N. 61-66.

 



3 N. 67.

 



4 N. 45-49.

 



5 V. n. 60.

 



6 Sess. 24. c. 12.

 



7 N. 50-51.

 



8 N. 52.

 



9 N. 53-55.



1 Istr. c. 13. n. 56-57.

 



2 Sess. 24. c. 18.

 



3 Istr. c. 13. n. 58.

 



4 N. 59.



1 Cap. 13. n. 61-62.

 



2 N. 62.

 






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