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S. Alfonso Maria de Liguori
Cost. e Reg. della Congr. del SS. Redentore

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PARTE SECONDA - DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DE' CONGREGATI

Capitolo Primo - De' Voti di Povertà, Castità, Ubbidienza e Perseveranza

§ Primo - Del Voto di Povertà

I. Viveranno14 i soggetti di questa Congregazione perfettamente in


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commune15 ed in tutto saranno uniformi. Pertanto ciascuna casa provederà loro di tutto il bisognevole: come poveri si contenteranno di una parca mensa senza parzialità veruna, non ostanti i diversi loro impieghi e qualità. E nel tempo stesso che si ristora il corpo, si darà pascolo allo spirito colla lezione di qualche libro spirituale.

II. Il vestire de' Congregati sarà anche povero, ma conveniente ad onesti sacerdoti. Sarà pertanto proibito l'uso della seta, capicciola e qualunque sorta di vanità e leggierezza, come altresì in particolare ed in comune l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o d'argento, fuor che nelle chiese. La sottana, mantello e calzette saranno di lana ordinaria, permettendosi sottocalze di lino o bambace16; le scarpe alla semplice.

III. Le stanze saranno piccole, li mobili delle stanze anche poveri, ma uniformi in tutto, cioè un tavolino semplice con fodero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta, un crocefisso di legno semplice, due o tre libri spirituali oltre la Sacra Scrittura, perché bisognando libri di qualunque altra sorta, potranno averli dalla libreria commune col permesso del superiore; e coll'istessa licenza altra piccola comodità necessaria.

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IV. Sebbene ciascun Congregato dovrà esser promosso agli ordini a titolo di suo patrimonio, se ne proibisce nondimeno a tutti l'uso. E questo varrà e per i livelli, che forse avessero i soggetti, e per ogn'altra sorta di beni che possedessero. Tutto


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ciò dunque che si ritrae da quanto di ragione17 loro appartiene, sarà amministrato ed impiegato da' superiori.

V. Delle piccole robbe18 che avranno per loro servizio, ne faranno quell'uso soltanto, per cui sono state lor date da' superiori. Anzi sarà a tutti proibito senza licenza de' superiori dare di ciò che anno19 ed anche riceverne in dono o in prestito per uso proprio.

VI. In conformità di questo voto si obbligheranno a non pretendere, né direttamenteindirettamente, dignità, benefizj ed offizj di qualunque sorta fuori della Congregazione; anzi, offerti loro, saran tenuti a rifiutarli e rinunciarli, purché dal Sommo Pontefice o Rettor Maggiore non ne venissero obbligati con formal precetto di ubbidienza. Tutto ciò si dovrà con iscrupolosa esattezza osservare sotto pene gravissime, anche col potersi i manchevoli mandar via dalla Congregazione. Anzi, il superiore, ancorché fosse maggiore, che per debolezza lasciasse innovar cosa contro la povertà, pienamente provato, possa deporsi dall'offizio e privarsi di voce attiva e passiva.

VII. In qualunque caso di bisogno non sia mai lecito il mendicare; attenderanno bensì dalla divina providenza il soccorso. Sarà lecito solamente, essendo grave la necessità, scoprirsi a qualche loro benefattore.

VIII. Poiché il soggetto della Congragazione ritiene sempre la proprietà de' suoi beni, potrà disponerne20


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a beneficio solamente de' suoi congionti21; e non disponendone a beneficio di questi, debba farlo a favore della Congregazione. La Congregazione però non accetterà mai legati o donazione da' soggetti, che avranno congionti poveri; e nel dubbio della povertà di detti congionti la cosa debba conoscersi dall'Ordinario proprio del Congregato.

IX. La rendita di ciascuna casa non possa crescere sopra la somma di ducati 1500, rendita conveniente al mantenimento della chiesa, fabrica e di dodici sacerdoti e sette fratelli servienti, che al più potranno abitare una casa22; tolte le case di studentato, di noviziato e la casa dove risiede il Rettore Maggiore, le quali potendo capire maggior numero di soggetti, la loro rendita potrà anche crescere alla somma di ducati annui 2000.

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14 vivranno

15 comune



16 bambagia

17 di diritto



18 robe



19 hanno



20 disporne

21 congiunti



22 Nell'edizione di Roma 1936 (p. 17): «in una casa»






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