Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Dell'uso moderato dell'opinione probabile

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 177 -


§ III.

Si risponde agli assurdi che pretende il p. Patuzzi nascere dal mentovato principio.

 

67. Il primo assurdo che assegna è questo: «Quando vi sono opinioni contrarie per l'una e per l'altra parte, e voi dite che la legge non è legge, ecco che allora venite a dire nel tempo stesso che la legge sarà probabilmente vera e certamente falsa: cosa che implica ec.» E siegue ciò a provarlo col p. Cardenas e col p. Bovio, il quale dice «essere una chimera che sia probabilmente vera la legge e certamente falsa.» «Ed ecco, ripiglia il p. Patuzzi, un'assurdità e contraddizione.» Per cui finalmente mi rimprovera


- 178 -


così: «Qual motivo non avete mai di confondervi, per esser caduto con lui (cioè col p. Segneri) in una delle maggiori assurdità

 

68. No, rispondo al mio p. lettore, io non ho motivo di confondermi per questa assurdità di cui mi carica. Egli cita il p. Bovio, ma non riferisce tutte le altre parole che ivi stesso nel luogo citato, p. 7, c. 2, pag. 107, il p. Bovio soggiunge. Dice il p. Bovio (ciò l'ho ripetuto già prima di sopra) che ben sarebbe chimera il dire che quando vi sono due opinioni probabili così per la legge come per la libertà, l'opinione che sta per la legge sia allora probabilmente vera e certamente falsa; ma soggiunge poi che in tal caso, non essendo la legge abbastanza promulgata, ella non obbliga: e questo medesimo è quello che dico ancor io e dice il p. Segneri. Bisogna dunque distinguere l'esistenza della legge dall'obbligazione che induce la legge. Implica certamente il dire che la legge la quale è probabilmente esistente ed è probabilmente non esistente sia certamente non esistente; ma non implica il dire che la legge sia probabilmente esistente e sia certamente non obbligante, per ragion che l'opinione contraria (cioè ch'ella non esista) anche è probabile; poiché allora, non essendo a sufficienza promulgata, non induce obbligazione. Sicché a


- 179 -


questo primo assurdo la risposta si è che nel caso di due probabili la legge non è certamente falsa, ma, essendo dubbia, certamente ella non obbliga.

 

69. Non osta poi il dire che quando la legge è probabilmente vera non può dirsi che certamente non obbliga; perché, essendo probabilmente vera, probabilmente ancora ella obbliga, per esser proprietà essenziale della legge l'obbligare. Poiché si risponde che, siccome dimostrammo di sopra al n. 27, quando concorrono due opinioni egualmente probabili, allora esse non più sono probabili, ma diventano meramente dubbie; e perciò allora, essendo la legge veramente dubbia, non ha più vigor di obbligare né certamente né probabilmente, ma solamente ella induce in tal caso l'obbligo di deporre il dubbio: e questo dubbio si depone appunto col principio che la legge per obbligare dee essere promulgata, e quando ella è dubbia non può dirsi abbastanza promulgata; ed ecco tolta ogni assurdità. Non occorre poi più replicare contro il p. Segneri: Dunque quando vi sono due opinioni probabili, allora non v'è legge, e la legge non è legge? perché s'intende non esservi legge che obblighi; e già di sopra dissi che in sostanza in quanto al nostro punto niente differisce il dire che non v'è legge e il dire che non v'è legge che obbliga.


- 180 -


 

70. Il secondo assurdo che nasce dallo stesso mio principio dice il mio oppositore esser questo, cioè «che le opinioni degli autori cancellino e rendano nulle le leggiumane che divineRispondiamo colla stessa risposta: quando le opinioni degli autori sono egualmente probabili, non è che cancellino le leggi, ma dimostrano che tali leggi non sono certe, e perciò, non essendo abbastanza promulgate, non obbligano. Sicché quando vi è qualche opinione egualmente probabile che non vi sia qualche legge divina, la quale dall'opinione contraria si contende esservi, non è che gli uomini cancellino le divine leggi, ma Iddio allora non richiede l'osservanza di tal legge da colui al quale ella non è stata sufficientemente promulgata. Oltreché, la legge che non è sufficientemente promulgata propriamente non è legge, perché non è legge che obbliga: e perciò non può dirsi che tali leggi si cancellino dalle opinioni degli uomini, perché non può cancellarsi una cosa che non v'è; siccome le opinioni opposte de' teologi nelle controversie di fede non cancellano i veri dommi, ma fan conoscere che l'articolo non è a sufficienza definito dalla Chiesa, e perciò non v'è obbligo di crederlo. Chi mai può dire che S. Agostino e S. Ilario avessero peccato, avendo tenuto un tempo il sistema de' semipelagiani? De


- 181 -


prædest. sanctor. Vide apud Tourn. comp. theol., to... p. 1, d. 2, art. 1. Et vide de S. Hilar. c. Noris. lib. 2 Histor. pelag. c. 2. O che S. Ireneo e S. Giustino, vide apud Berti, theol. lib. 3, cap. 8, n. 3, avessero peccato seguendo la sentenza de' millenarj? Così le opinioni opposte in materia de' costumi non tolgono le leggi se mai vi sono, ma sol fan vedere ch'elle non sono bastantemente promulgate, e perciò non obbligano. Né l'essere allora la legge non obbligante dipende dalle opinioni degli uomini, ma dal non essere ella stata da Dio a sufficienza proposta alla cognizione degli uomini.

 

71. Il terzo assurdo che assegna è questo: «Nel contrasto di due opinioni voi dite che la legge non è legge, perché dubbiosa. Vi dimando: ammettete voi, monsignore, che fra due opinioni probabili quella che favorisce la libertà possa esser falsa? Certamente. Ma ditemi: come può esser falsa, se, atteso il vostro principio, non si oppone mai ad alcuna legge? Stante che, se la legge non v'è, non può tampoco aver colla legge opposizione di sorta alcuna.» E qui poi adduce l'esempio d'un contratto, il quale da alcuni autori è stimato probabilmente lecito, da altri probabilmente illecito. Or quegli autori che lo stimano illecito possono dir la verità, sì che il contratto sia in realtà illecito e


- 182 -


proibito dalla legge; ma come, dice, può esser illecito e proibito, se giusta il vostro principio la legge è dubbia, e la legge dubbia non è legge ma opinione? Forse che sarà illecito, perché è contrario ad una mera opinione? «Adunque (ecco l'assurdo che ne ricava) se non v'è legge, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, né potrà mai esser falsa: e l'opinione contraria che asserisce la legge sarà sempre falsa, né potrà mai esser vera. Che ve ne pare, monsignore, di questo paradosso

 

72. Che me ne pare? Mi pare che questo argomento niente prova e niente conchiude. Sarebbe sì bene paradosso il dire che quando la legge è dubbia, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, né potrà mai esser falsa. Ma non è paradosso il dire quello ch'io dico, cioè che ben può esser falsa l'opinione per la libertà, ma quando ella è egualmente probabile che l'opinione che sta per la legge, allora la legge è dubbia; ed allora non dico già che la legge certamente non v'è, ma che non v'è legge che obbliga, perché non è a sufficienza promulgata, come ho ripetuto più volte, ed appresso mi bisognerà ripetere, con tedio mio e di chi legge, per rispondere a tutti questi assurdi addotti dal mio oppositore.

 

73. Chi non vede qui che il p. Patuzzi


- 183 -


confonde il giudizio speculativo col pratico, mentre vuole che, speculativamente parlando, essendo solamente probabile, non certa l'opinione diretta, cioè quella che sta per la libertà, praticamente poi parlando, non possiamo servirci di quella, perché, essendo anche probabile l'opinione che sta per la legge, non possiamo operare in modo come quella fosse affatto falsa. Ma bisogna distinguere: speculativamente parlando, ben può esser vera l'opinione che sta per la legge; ma parlando poi in pratica, non già diciamo che l'opinione per la legge è certamente falsa, ma perché è virisimile che sia falsa ed insieme è verisimile che sia vera, ella è dubbia con dubbio stretto; e quindi per lo principio da noi provato che la legge dubbia non obbliga, perché non è proposta a sufficienza, non siamo in tal caso obbligati a seguir l'opinione più sicura. Che poi l'uomo possa operare colla certezza morale riflessa dell'onestà dell'azione, ciò abbastanza si è provato di sopra nel cap. I, al n. 1, 2 e 3, e, come ivi riferii, me lo concede lo stesso mio oppositore. In più luoghi poi egli mi oppone ch'io sono confuso e non mi fo intendere. Gran cosa! tutti m'intendono e mi dicono ch'io son chiaro nello spiegarmi; solo col p. Patuzzi incontro la mala sorte di non essere inteso.


- 184 -


 

74. Il quarto assurdo che adduce è questo: «Insegnano i probabilisti che quando mai fosse falsa l'opinione che nega la legge, e si operasse con quella, la trasgressione della legge sarebbe almeno peccato materiale, che scusa dal formale (come dicono), cioè dall'offesa di Dio. Ma se fosse ciò vero, che la legge dubbia non è legge perché non è a sufficienza promulgata, non vi sarebbe neppure il peccato materiale: perché se non è legge, come può ella trasgredirsi materialmente? Confessando dunque il peccato materiale, bisogna confessare che nel contrasto delle opinioni persiste la legge e sia a sufficienza promulgata

 

75. Ma questa seconda parte della conseguenza - e sia a sufficienza promulgata - con buona licenza del p. lettore, non so come si ricavi dalle sue premesse. Dico primieramente che se tal legge fosse a sufficienza promulgata, allora la trasgressione non sarebbe materiale, ma formale. Dico per secondo che nel caso che l'opinione men sicura fosse falsa, perché nondimeno ella apparisce probabile, la legge non può dirsi sufficientemente proposta, e per conseguenza non può dirsi legge che obbliga. Onde se mai vi fosse la legge, operandosi il contrario, non si opererebbe allora formalmente contro quella, ma solo materialmente: e così il peccato


- 185 -


sarebbe solamente materiale, per cui il Signore non condanna l'uomo, mentre il peccato materiale non è altro (come dicemmo da principio) che un'azione che sarebbe materia di peccato, se vi fosse la cognizione della legge; ma essendo la legge invincibilmente ignota (poiché nel contrasto di due probabili non è nota la legge, ma solamente il dubbio della legge), pertanto la trasgressione non è colpevole.

 

76. Che poi non siam tenuti noi ad evitare il peccato materiale, ciò bastantemente si è provato nel cap. II, e consta da' canoni, come abbiam riferito di sovra, e specialmente dal testo nel cap. Dominus, de second. nupt., dove si prescrive che se un marito è dubbio del valore del matrimonio non può già chiedere il debito, ma è tenuto poi a renderlo alla moglie che lo domanda in buona fede. Ora io dico: è certa già la legge che vieta al marito di accostarsi ad una donna che non è sua. Ma supponiamo che quel matrimonio veramente sia nullo; io domando: se in tal caso il marito si accosta per rendere il debito, pecca egli contro la legge (la quale già persiste) accedendo ad non suam col pericolo certo del peccato materiale? No, e perché? Perché in tal caso la legge non obbliga; e non obbliga appunto perché in tal caso non è certa, ma dubbia: ond'ella


- 186 -


per lui non è legge che obbliga, né osta allora che vi sia il pericolo del peccato materiale.

 

77. Né vale il dire che in tal caso la moglie possiede il jus di cercare, onde entra la legge certa di non potersi negare il diritto a chi tocca; perché, atteso il principio del p. lettore, che la legge eterna, come vera e propria legge e perfettamente ab æterno promulgata, ha obbligate le creature sino ab æterno, prima ch'elle la conoscessero, ed atteso il dubbio esistente del valore del matrimonio, dovremmo dire che la moglie, quantunque fosse stata sempre in buona fede, non avrebbe mai potuto acquistare il jus certo di cercare il debito contro la legge divina, se realmente il matrimonio fosse nullo: perché sempre la legge eterna avrebbe avuto il possesso anteriore alla libertà umana e perciò il jus acquistato dalla legge, precedendo a quello della moglie, dovrebb'esser certamente preferito. Dunque, per salvare la verità della disposizione del testo, dobbiam necessariamente supporre che la legge eterna non sia stata legge obbligante prima d'esser attualmente promulgata agli uomini: e che in tanto il marito può e dee render il debito alla moglie, in quanto ella certamente possiede il suo dritto di cercarlo; ed all'incontro la legge che lo proibisce, benché esistesse,


- 187 -


in tal caso non obbliga, perché è dubbia, e non è abbastanza promulgata.

 

78. Qui poi il p. lettore mi dimanda se io credo che la Chiesa ha giustamente condannate tante proposizioni. E poi soggiunge: «Ora se nel contrasto di opinioni probabili non vi fosse legge perché non è promulgata, la Chiesa ingiustamente avrebbe condannate quelle opinioni, molte delle quali eran tenute per sodamente ed egualmente probabili. Se dunque eran tali, e non v'era legge sufficientemente promulgata contro di loro, ingiustamente la Chiesa le proibì.» Indi conchiude: «Non è giusta, monsignore, la conseguenza? Giustissima

 

79. Risponde monsignore: no, tal conseguenza è ingiustissima. Per prima dice monsignore che tali opinioni, benché un tempo fossero stimate probabili da taluni, in verità però erano improbabili, siccome col solamente leggerle chiaramente si scorge; e perciò si vede che tutte o quasi tutte erano già prima della condanna riprovate dagli stessi autori probabilisti. In secondo luogo dico che prima della condanna vi erano bensì le leggi, ma perché non erano a tutti promulgate, perciò non obbligavano; onde coloro che tenean in buona fede le opinioni contrarie per probabili non peccavanooffendeano le leggi, perché allora quelle non eran leggi che


- 188 -


obbligavano. Siccome dicesi de' libri deuterocanonici, v. g. della Sapienza, dell'Ecclesiastico ec., che sempre sono stati libri ispirati ma non sempre han fatta autorità di fede divina, se non dopo che dalla Chiesa sono stati dichiarati per canonici, così può darsi che qualche legge naturale, apparendo dubbia ad alcuno, ella non l'obblighi, perché non ancora a lui promulgata; ma quando poi vien promulgata dalla Chiesa, ella obbliga tutti. Onde i pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni, perché in ciò non han fatto altro che promulgare tutte quelle leggi già esistenti, ma che non erano prima a tutti sufficientemente promulgate. Mi nota poi per errore l'aver detto io qui di sovra che la Chiesa promulga la legge naturale. I precetti della natura che son chiari si promulgano per mezzo del lume della ragione; ma molti precetti oscuri da tempo in tempo Iddio li ha promulgati per mezzo della Chiesa. I precetti ecclesiastici la Chiesa li promulga da sé medesima; alcuni precetti poi che s'appartengono al dritto naturale, la Chiesa li promulga come ministra di Dio, siccome appunto apparisce da tante proposizioni dannate dalla Chiesa, appartenenti già alla legge di natura. Onde non sembrami errore il dire che tal volta questi precetti sian promulgati dalla Chiesa. Ma la Chiesa dichiara, non promulga.


- 189 -


Ma quando dichiara, rispondo, allora promulga.

 

80. Il quinto assurdo che mi oppone è questo: «Se la legge non obbligasse colui al quale ella fosse dubbia per non essergli promulgata abbastanza, non obbligherebbe neppur colui al quale la legge fosse certa per qualche particolar rivelazione o dimostrazione evidente; perché sarebbe quella una notizia privata la quale non impedirebbe che fra' dottori vi fosse contrasto di opinioni egualmente probabili. Onde, essendo certo, secondo il benigno sistema, che quando si contrasto di opinioni la legge non è legge, perché non è abbastanza promulgata, neppur lui sarà tenuto ad osservarla con tutta l'evidente notizia che ne ha avuta.»

 

81. Ma io ho detto tante volte che non solo chi ha una cognizione evidente della legge, ma ancora chi giudica secondo il lume della ragione che l'opinione che sta per la legge è notabilmente o sia certamente più probabile, egli è tenuto ad osservarla, quantunque siavi contrasto fra' dottori; come in fatti molte opinioni, approvate già da molti autori, io per me le ho riprovate nella mia opera morale, come certamente meno probabili. Or tanto più dico esser tenuto alla legge colui al quale per qualunque via ella è


- 190 -


manifesta. Che importa poi che gli sia manifesta per notizia privata o pubblica? Già dicemmo di sovra che le leggi naturali non s'intimano agli uomini con atti esterni e pubblici, come le leggi umane, ma colla cognizione interna del lume della ragione; onde ben dice il p. Gonet riferito di sovra che qualche legge naturale può essere sufficientemente promulgata ad uno e non ad un altro. Nella seconda risposta dice il p. Patuzzi ch'io non rispondo a proposito a questi suoi assurdi opposti; e giunge a dire che certe mie risposte gli fanno orrore e lo fanno restar sorpreso per la loro insussistenza. Io non mi maraviglio di queste frasi; sono elle già usuali al p. Patuzzi. Prego solamente il leggitore a conferire le di lui opposizioni colle risposte mie, e poi giudichi se sono o no a proposito.

 

82. Il sesto assurdo che oppone è questo. Premette una breve prefazione: «Voi siete ormai stanco, monsignore, di udirestrane assurdità che dalla massima vostra derivano; ma dovete aver la sofferenza di ascoltarne ancora dell'altre, perché troppo è ciò necessario alla vostra istruzione e disinganno.» (Quante grazie!) E poi dice che se la legge dipendesse in quanto la sua esistenza dalle opinioni degli uomini, avverrebbe che una legge, nel tempo ch'è stimata certamente esistere, sarebbe


- 191 -


legge; ma quando poi apparisse probabile qualche opinione che sta per la libertà, quella non sarebbe più legge; e se poi quell'opinione benigna, pesate meglio le ragioni, fosse giudicata improbabile, allora la legge tornerebbe ad esser legge. Ed ecco la legge ora ridotta da vita a morte, ed ora restituita da morte a vita.

 

83. Rispondo che in tal caso non già varia la legge, ma varia il giudizio dell'operante secondo la cognizione ch'egli ha della legge. La legge vive e muore non già in sé ma in quanto all'atto di legare: e perciò quando apparisce certa, allora lega; quando apparisce dubbia, non lega. Ond'è che quando io stimava che l'opinione benigna non era egualmente probabile, allora era io tenuto alla legge, perché allora la legge era già per me abbastanza promulgata. Ma quando appresso mi si presentasse qualche grave ragione che rendesse l'opinione benigna egualmente probabile o sia verisimile, allora non dico già che la legge prima esisteva ed ora non esiste, e che prima era viva ed ora è morta; ma dico che, apparendo appresso l'opinione men sicura egualmente probabile, allora si giudica che la legge è ed è stata sempre dubbia, benché prima appariva certa; e per conseguenza si giudica ch'ella non è stata mai abbastanza promulgata: onde se prima


- 192 -


io mi stimava obbligato a quella legge perché mi parea certa ed abbastanza promulgata, ora, che la giudico strettamente dubbia e non abbastanza mai promulgata, non sono a quella obbligato. In somma non diciamo già noi esser lecito servirsi in pratica di qualche opinione benigna in virtù di quei motivi diretti che la rendono probabile, ma per lo principio riflesso certo che essendo verisimile quell'opinione, allora la legge è dubbia, e perciò, non essendo abbastanza promulgata, non obbliga. E questa è la risposta con cui ognuno può sciogliere tutti questi assurdi opposti dal p. Patuzzi.

 

84. Per lo settimo assurdo adduce il c. 17 del Deuteronomio, dove al n. 8 sta scritto: Si ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem et sanguinem, caussam et caussam, lepram et lepram, et judicum intra portas tuas videris verba variari; surge et ascende ad locum quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad sacerdotes levitici generis et ad judicem qui fuerit eo tempore, quæresque ab eis qui judicabunt tibi judicii veritatem, et facies quodcumque dixerint qui præsunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus. Indi adduce S. Tomaso che spiega questo testo e dice che, se il dubbio era tra sudditi, doveano essi ricorrere a' giudici


- 193 -


inferiori che costituivansi per ciascuna tribù. Se poi il dubbio era tra' periti, allora doveasi ricorrere al sinedrio, ch'era il luogo eletto da Dio per decider le cause con sentenza finale.

 

85. Ecco poi l'assurdo che il p. lettore ne ricava contro la nostra sentenza: a che bisogna, dice, ricorrere al tribunale supremo, quando, essendovi disparere tra quei periti, la legge non era legge? Ma il p. Calmet, spiegando più distintamente il testo riferito, dice che non tutti i dubbj doveano rapportarsi a' giudici ed al sommo sacerdote, ma solamente ardua quæque.

 

86. Dice di più che tre generi di cause eran quelle sovra cui cadeva il suddetto precetto giudiziale, e scrive così: Nobis ea sedet persuasio verba illa - inter sanguinem et sanguinem - criminales omnes caussas complecti: alia vero - inter caussam et caussam - caussas omnes civiles minoris momenti: postrema tandem - inter lepram et lepram - leges omnes cæremoniales, quæ maculas vel lustrationes legales inferebant. Posto ciò, chi può mai persuadersi che ogni dubbio di azion particolare si doveva esporre per precetto a' giudici del luogo ed indi al sinedrio? Inoltre si sa che lex Moysis in synagoga per omne sabbatum legebatur, ed ivi ognun proponeva i suoi dubbj. Se poi le risoluzioni


- 194 -


fossero sempre secondo le opinioni più sicure, ciò potrà indovinarcelo il p. lettore. Certo è che queste minute difficoltà non si proponevano né a' giudici né al sinedrio né al sommo sacerdote. Vorrei però sapere che cosa con ciò pretende il p. lettore? Pretende forse che in tutti i dubbj e casi di coscienza dovessimo ricorrere all'oracolo del papa? Ma quando il papa non rispondesse, che abbiamo da fare? Volesse Dio che la santa sede decidesse tutti i dubbj che occorrono tra' fedeli! Ma se il papa volesse attendere a ciò, dovrebbe star occupato continuamente solo in questo impiego, e neppure gli basterebbe il tempo.

 

87. Ma vediamo finalmente come conchiude il mio oppositore. Dice così: dite voi: non bisognava ricorrere al giudizio de' sacerdoti, perché, posto il contrasto tra quei periti, la legge non era legge. Sicché è inutile lo studio delle Scritture, il consigliarsi co' savj; ma basta trovare un'opinione disputata da' teologi: basta scartabellare il libro di qualche casista, dell'Escobario, del Diana, e concludere che si opera con sicurezza, perché in tal caso non v'è legge che proibisce di operare secondo tale opinione. Rispondo brevemente, perché non mi pare bisognarvi molte parole a rispondere. Non signore, non basta ad operare con sicurezza scartabellare


- 195 -


l'Escobario o il Diana, ma bisogna studiar le Scritture, i canoni ed i teologi; e quando l'opinione che sta per la legge si scorge notabilmente più probabile, quella dee seguitarsi. Ma quando poi l'opinione che sta per la libertà apparisce egualmente probabile, può ella lecitamente seguirsi; perché allora la legge, non essendo abbastanza promulgata, non obbliga. Il p. Patuzzi chiama tutte le ragioni principali, o sieno fondamenti della nostra sentenza, li chiama, dico, rifugi da disperati: a me pare che più presto sieno rifugi da disperati tutti questi argomenti insussistenti e sottigliezze ch'egli oppone.

 

88. Non voglio lasciar qui di rispondere ad un'altra opposizione che fa il p. Patuzzi nel suo libro della Regola prossima delle umane azioni. Ivi dice così: «Per dirsi che una legge sia dubbia, dovrebbe dubitarsi se una tal legge esista o no; ma questo, soggiunge, non può essere, perché le leggi così divine come umane che dobbiamo osservare tutte son certe ed abbastanza promulgate. Il dubbio dunque cade non già sopra l'esistenza della legge, ma sopra i casi particolari, se quelli sien compresi o no nelle leggi universali: ond'è che, se vogliamo servirci del principio supposto, cioè che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo, non possiamo dire che la legge dubbia o non abbastanza


- 196 -


promulgata non sia legge, ma solo dobbiamo dire: quando v'è opinione probabile da ambedue le parti che la legge si stenda o no a quel caso, la legge certamente non si stende. Ma dicendo così, ritorna la difficoltà del principio; poiché quando v'è il dubbio se sia lecita alcun'azione o non sia lecita, come compresa o non compresa dalla legge, non può assegnarsi un tal principio come certo.» Sin qui il p. Patuzzi, seguendo in ciò quel che prima di lui scrisse il p. Daniele Concina nella sua Teologia cristiana.

 

89. Ma si risponde con quel che scrisse lo stesso p. Concina nel compendio di detta teologia al tom. 1 de legib., cap. 2, n. 10, dove dice che benché la legge sia certa, nonperò le circostanze diverse che occorrono fanno che la legge ora obblighi ed ora non obblighi; giacché i precetti sono bensì immutabili, ma alle volte non comandano sotto questa o quella circostanza. Quindi (noi ripigliamo) non vale dunque il dire che le leggi non certe; perché, mutandosi le circostanze de' casi, si rendono dubbie, e come dubbie non obbligano. Dunque, replica il p. lettore, secondo il vostro principio, che la legge dubbia non obbliga, voi concludete che, nel dubbio se la legge si stende o no a quel caso, certamente non si stenda? Ma noi non già asseriamo che la legge in dubbio certamente


- 197 -


non si stende al caso, ma diciamo che quando vi sono dall'una e dall'altra parte opinioni egualmente probabili, allora, non essendo certo che la legge si stenda a quel caso, a rispetto di


- 198 -


quel caso la legge si rende dubbia, e come dubbia non obbliga, poiché allora non è abbastanza promulgata. Coll'esempio si rende la cosa più chiara. Abbiamo noi la legge universale che vieta l'usura: ma quando da ambedue le parti vi è eguale probabilità che alcun contratto sia o non sia usurario, allora non vi apparisce alcuna legge certa che lo proibisca. E perciò, finché prudentemente si dubita se quel contratto sia o no usurario, vi sarà bensì l'opinione che quel contratto sia vietato dalla legge, ma frattanto non v'è legge certa che lo vieti, e pertanto circa di tal contratto resta dubbia la legge. Rispetto all'usura è certa la legge che la proibisce; ma rispetto a quel contratto, la legge è incerta. A che serve dunque l'opporci (secondo dice il p. Patuzzi) che qui non si tratta se la legge esiste o no, mentre è certa la legge che proibisce l'usura, ma solo si cerca se a quel caso si stenda o non si stenda la legge? Poiché diciamo: posto che veramente sia probabile che quel caso non sia compreso dalla legge, lo stesso è dire che sia cosa dubbia che a quel caso si stenda la legge che il dire che la legge a rispetto di 


- 199 -


quel caso è dubbia; e se la legge a rispetto di quel caso è dubbia, per conseguenza a rispetto di quel caso non obbliga.

 

90. Dicono: ma se in verità quel caso è compreso dalla legge, allora, operandosi secondo l'opinione men sicura, già resterebbe offesa la legge, e si opererebbe contro la divina volontà. Abbiamo qui voluto registrare tutte le opposizioni de' contrarj, per rispondervi e far vedere che tali opposizioni, quante più sono, tanto più rendono chiara la nostra sentenza. Rispondiamo dunque che in tal caso affatto non si offende la legge e non si opera contro la divina volontà. Non si offende la legge, perché allora la legge è dubbia, e perciò non obbliga, e conseguentemente ella non può chiamarsi legge, o almeno legge che lega, giacché la legge (come si è provato) non obbliga, se non è promulgata, né può dirsi mai promulgata quando si contrasta s'ella vi sia o no: allora è promulgata solamente l'opinione che vi sia la legge, ma non è promulgata la legge. Sicché in tal caso non si opera contro la legge, ma solamente contro l'opinione che difende esservi la legge; poiché la legge, fin tanto ch'ella è dubbia, è opinione, ma non legge; almeno non è legge che obbliga. Né si opera allora contro la divina volontà, perché (siccome dimostreremo appresso colla dottrina di S. Tomaso) non


- 200 -


v'è obbligo di conformarsi a quella volontà divina che non ci è manifestata. Come mai in verità può dirsi che siam tenuti a conformarci alla volontà di Dio in astenerci da qualche azione quando non sappiamo che Iddio la voglia proibita? S. Tomaso dice che quando non sappiamo ciò che Dio vuole non siamo tenuti a conformare la nostra volontà colla divina: Sed in particulari nescimus quid Deus velit, et quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinæ voluntati. 1, 2, q. 19, a. 10, ad 1. Ed in conferma di ciò soggiunge il p. Gonet che noi non siam tenuti ad uniformarci alla divina volontà, se non quando questa volontà divina ci è manifestata o col comando o colla proibizione: Homo non tenetur conformari voluntati divinæ in volito materiali, nisi quando voluntas divina nobis præcepto vel prohibitione manifestatur. In clyp., to. 8, d. 6, a. 2, n. 31 in fin. Ma di questo punto si parlerà di proposito nel cap. IX.

 




Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech