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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto IV. Di coloro che son obbligati alle leggi.

41. Chi sia tenuto alle leggi.

42. Se i fanciulli.

43. Se i legislatori.

44. e 45. Se i pellegrini.

46. Se il pellegrino dimora per breve tempo.

47. Se il vescovo dispensi col pellegrino ne' voti, digiuni ecc.

41. Si avverta, che altri non son tenuti alle leggi umane, di cui qui solamente si parla, e questi sono gl'infedeli, i fanciulli, ed i pazzi. Altri poi sono scusati dalle leggi, come sono gli ubbriachi, i dormienti, e gl'ignoranti. Ond'è illecito indurre questi secondi a trasgredir la legge, ma non i primi. Ma parlando della legge naturale, è sempre peccato indurre chi si sia a violarla4.

42. Dicono s. Antonino, Soto, ed altri, che i fanciulli non sono tenuti subito dopo l'uso di ragione alle leggi ecclesiastiche, ma dopo almeno i dieci anni. Quest'opinione con ragione dagli altri comunemente si ributta. Anzi se alcun fanciullo in qualche caso raro, anche prima del settennio, avesse certamente il prefetto discernimento, questi molto probabilmente ancora è obbligato, come dicono molti; benché l'opinione contraria non la stima improbabile per quel che dice s. Tommaso5, che le leggi non riguardano i casi rari, ma gli ordinari: Legislator attendit ad id, quod communiter et in pluribus accidit. Al precetto nonperò della confessione annuale un tal fanciullo, che avesse già peccato mortalmente, senza dubbio sarebbe tenuto, perché il testo nel cap. Omnis, de poenit. et rem., obbliga espressamente ognuno ch'è giunto agli anni della discrezione. In dubbio poi se in alcun fanciullo vi sia o no l'uso perfetto della ragione, prima del settennio, si presume che no; dopo, si presume che sì6.

43. I legislatori anche son tenuti alle loro leggi, almeno sotto colpa leggiera, per ragion dell'esempio che debbon dare a' sudditi; e sotto grave, se si tratta di tassazione di prezzo, o di valore de' contratti7.

44. Circa i pellegrini poi debbon notarsi pi cose. Per 1. Il pellegrino è obbligatobene alle leggi comuni in ogni luogo, purché quello sia paese cattolico, e non vi sia colà contraria consuetudine8; ma non alle leggi locali della sua patria, sempre che n'è assente, quantunque ne partisse per esimersi dalla legge. Lo stesso sarebbe, se andasse in luogo esente, benché della stessa diocesi. E per questa ragione probabilmente sono esenti dalla giurisdizione


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del vescovo i conventi e le chiese de' regolari, come dicono Sairo, Avila, Enriquez, ed i Salmaticesi con Candido e Diana; poiché il Tridentino1 chiama esenti così le persone, come i luoghi de' regolari2.

45. Per 2. Il pellegrino è tenuto alle leggi del luogo ove si trova, ancorché ivi non avesse contratto che solamente il quasi domicilio, secondo la sentenza comune, checché si dicano alcuni autori, i quali richiedono il vero domicilio. E qui si avverta, che il vero domicilio si contrae da colui il quale ha animo di permanere perpetuamente in alcun luogo; e quest'animo si presume, quando egli trasporta ivi la maggior parte de' suoi beni; o pure vi edifica o compra una casa, o pure espressamente dichiara quest'animo: o pure finalmente vi abita per dieci anni: senza che ami dia ad intendere di volersene partire. Il quasi domicilio poi lo contrae quegli che per la maggior parte, o almeno per tempo notabile dell'anno abita in qualche paese3.

46. Qui si dubita per 1. tra' dd., se sia tenuto alle leggi del luogo il pellegrino che vi dimora per breve tempo. La prima sentenza l'afferma con Ponzio, Suarez, Covarruv., Salas, Tapia, ecc., e la chiama probabile Sanchez ed i Salmaticesi; perché (secondo essi dicono) è espediente alla pace pubblica, e ad evitare gli scandali, che tutti osservino le leggi del luogo ove si trovano. Ma per contrarre poi l'obbligo de' precetti locali, molti dd. dicono, che non basta il semplice passaggio per quel luogo, ma vi bisogna qualche dimora: chi dice la dimora d'un giorno intiero, chi della maggior parte d'un giorno. Ma parla meglio a mio parere il p. Suarez, il quale distingue così: se giunge il pellegrino a quel luogo come termine della sua via, allora è tenuto a tutte le leggi di quello; se poi colà è solamente di passaggio, non è obbligato a' precetti positivi, v. gr. del digiuno, e della messa: perché il precetto positivo obbliga solamente coloro che ivi stanno, non che passano; ma sì bene a' precetti negativi, i quali obbligano pro semper, sicché hanno tratto successivo per tutto quel giorno. Questa prima sentenza è abbastanza probabile; ma è più comune e più probabile, che non sia tenuto alle leggi del luogo quel pellegrino che non ha ivi contratto il quasi domicilio, con dimorarvi (come si è detto) per la maggiore, o almeno per notabile parte dell'anno; perché la legge non obbliga che i sudditi, quali non si reputano quei che per poco tempo in qualche luogo dimorano. Purché (si limita) non fosse legge de iure comuni, o fosse circa le solennità de' contratti4.

47. Si dubita per 2. se il vescovo del luogo possa dispensare a' pellegrini i voti, giuramenti, digiuni, e l'astinenza di faticar nella festa. La prima sentenza l'afferma con Ponzio, Tannero, de Ianuariis (e la chiama probabile Castr.), per la stessa ragione detta di sopra, cioè che il pellegrino per ogni dimora anche breve in qualche paese (purché giunga colà come termine del suo viaggio) si fa suddito del vescovo del luogo. E s'è probabile questa ragione, come abbiam detto nel primo dubbio, è probabile ancora questa prima sentenza. Ma secondo quel che si è detto, ella è più comune, e più probabile la sentenza, che non permette al vescovo dispensare, se non con quei pellegrini che han contratto il quasi domicilio5.




4 Lib. 1. n. 153.



5 2. 2. q. 147. a. 4.



6 Lib. 3. n. 270. et 1012.



7 Lib. 1. n. 154.



8 N. 161.



1 Sess. 14. cap. 5. de reform. in fin.



2 Lib. 1. n. 156. v. Notandum II. in fin.



3 Id. Ibid.



4 Lib. 1. n. 156. dub. 2.



5 Lib. 1. n. 158.






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