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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto V. Quali cause scusano dalla trasgressione de' precetti.

48. Scusa l'ignoranza.

49. Il timore.

50. L'impotenza.

48. Scusa per 1. l'ignoranza, s'è invincibile, ancora in materia de' precetti naturali: in quanto non però alle sole conclusioni mediate, come si è spiegato di sopra trattando della coscienza al capo 1. num. 5. Altrimenti poi, se è vincibile, cioè quando la persona dee


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e può sapere la verità, ed inoltre avverte all'obbligo di vincere il dubbio, e trascura di saperlo; così comunemente insegnano s. Antonino, Suarez, Silvio, Gersone, Navarro, Sanchez, Castropal., ecc., da san Tommaso1.

49. Scusa per 2. il timore, ma in ciò bisogna distinguere i precetti positivi da' naturali. Da' positivi, anche divini, ben scusa ordinariamente il timore di grave male, se l'osservanza del precetto non fosse necessaria ad evitare lo scandalo comune, o a conservare la venerazione verso la chiesa: come se alcuno fosse costretto a violare il digiuno in disprezzo della religione cattolica: perché allora siamo tenuti ad osservare il precetto, anche col pericolo della vita. I precetti poi naturali, se sono affirmativi, non sempre siamo tenuti ad osservarli; onde con pericolo della vita non vi è obbligo di rendere il deposito di soddisfare il voto, ecc. Ma da' negativi, come di non fornicare, non ispergiurare, e simili, niun timore mai scusa. E se da alcun precetto negativo scusa qualche volta il timore, come di non uccidere, non rubare (essendo lecito l'uccidere l'ingiusto aggressore per difendersi la vita, e 'l prender la roba d'altri, se non v'è altro modo di liberarsi da una grave infamia), allora diciamo, che cessa in tali casi il precetto. E lo stesso meglio dirassi de' precetti affirmativi, senza far quella distinzione che alcuni assegnano, cioè che i precetti naturali ed affirmativi obbligano semper, sed non ad semper, ma i negativi, semper, et ad semper2.

50. Scusa per 3. l'impotenza. Se poi non potendosi osservare il tutto, debba osservarsi la parte del precetto che può adempirsi; si distingue così: se 'l precetto può comodamente dividersi, sicché nella sua parte si salvi il fine del precetto, allora, benché non possa osservarsi tutto, dee adempirsi la parte che si può; v. g. se non puoi dir tutto l'officio, devi recitarne quella parte che puoi: e l'opposto è stato già dannato nella propos. 54. da Innocenzo XI. Così ancora se nella quaresima sei dispensato a mangiar carne, sei nondimeno tenuto all'unica comestione, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua bolla Non ambigimus3. Altrimenti corre poi, se nella parte non si salva la ragione del precetto; onde se devi per voto andare a Roma, e non puoi ivi giungere, non sei tenuto a far parte del viaggio4. Scusano ancora dalla legge la dispensa, l'epicheia, e la consuetudine contraria; ma di queste se ne parlerà a parte ne' punti seguenti.




1 De verit. q. 12. a. 4. ad 10. - Lib. 1. n. 7. ad II., et n. 161.



2 Lib. 1. n. 175.



3 N. 1015.



4 N. 177.






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