Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 159 -


Capo VIII - Avvertenze sul quinto precetto.

Punto I. Dell'uccisione di se stesso.

1. 2. Quando lice mettere a rischio la vita.

3. Del castramento de' figliuoli.

4. Dell'ubbriachezza.

5. Se sia lecito ubbriacarsi per medicina.

6. Se per evitare d'essere ucciso.

7. Se lice indurre il prossimo ad ubbriacarsi per impedirgli un maggior male.

8. Quali colpe s'imputino all'ubbriaco; e come s'imputano i mali provenienti da qualunque causa.

1. A niuno è permesso l'uccidere se stesso direttamente e di proposito, senza l'autorità o ispirazione divina, per cui già senza colpa alcuni martiri si diedero la morte. E così anche è illecito il mettersi positivamente a pericolo grave della vita. Onde peccano i funamboli (quei che fan giuochi colla fune da luoghi alti), ed altri che sorbiscono veleni, o si fan mordere dalle vipere con pericolo di morte2. Si è detto direttamente, perché indirettamente alcuna volta è lecito per giusta causa esporsi al pericolo, come comunemente insegnano i dd.3. Quindi dicono per 1. che può, anzi deve il soldato perseverare nel suo posto, ancorché preveda di doverne patire la morte, e questa è sentenza comune. Dicono per 2., esser lecito cedere il cibo all'amico nella penuria, o la tavola nel naufragio, ancorché la tavola fosse già presa; così Toledo, Less., Silvio, Lugo, Salmat., Prado, Busemb., Vittoria, ed altri più comunemente, contro Soto e Laymann; ed è molto probabile, perché altro è darsi la morte, altro è lasciare di difender la vita, il che è lecito per giusta causa; e ciò l'insegna espressamente anche s. Tommaso4, dicendo: Tradere seipsum morti propter amicum, est perfectus actus virtutis; unde hunc actum magis appetit virtuosus, quam vitam corporalem5. Dicono per 3., esser lecito in caso d'incendio il buttarsi dalla finestra, sempreché v'è qualche speranza di sfuggir la morte imminente: così Laymann, Lessio, Lugo, Filliuc., Busemb., Salmat.,


- 160 -


Sporer ed Elbel, il quale ciò permette anche al reo condannato a morte, o a carcere perpetuo1. Dicono per 4. Bonac., Lugo, Lessio, Salmatic., Trullench., ec., esser lecito bruciar la nave, anche con pericolo evidente della vita, affinché non venga in mano de' nemici con danno comune2. Dicono per 5. Laymann, Busemb., Mazzotta, che sebbene alcuna vergine non può uccidersi da sé, nondimeno può esporsi a pericolo di morte, per non esser violata; e ciò non pare improbabile, si per l'amore che deesi alla castità, come per lo pericolo di peccato che sempre vi è in tale occasione3.

2. Per 6. è lecito al reo il non fuggire potendo, ed anche il presentarsi al giudice per esser punito, quantunque la pena fosse di morte. Anzi dicono Vasquez, Bonac., ed altri, che potrebbe il reo anche darsi la morte, se 'l giudice lo costituisse carnefice di se stesso; ma ciò lo negano più comunemente Suarez, i Salmat., con s. Tommaso ec., dicendo, che 'l uccisione di se stesso è intrinsecamente mala. Del resto comunemente si permette al reo di salire la scala, e di adattare il collo alla mannaia, essendo tali azioni rimote alla morte4. Per 7. è lecito, anzi lodevole, a' certosini l'astenersi da' cibi di carne anche con pericolo della vita, come più probabilmente dicono Sanch., Busemb., i Salmatic., ecc. Ma se ne mangiassero in tal pericolo (purché fosse almeno probabile) non peccherebbero, come dicono Azorio, Medina, e Vittoria. Anzi se non vi fosse altro cibo che di carne, son tenuti a cibarsene5. Dicono per 8. esser lecito mortificarsi colle penitenze e digiuni per amor della virtù, ancorché dovesse abbreviarsi la vita per molti anni (purché non sieno penitenze indiscrete); poiché altro è procurare positivamente l'abbreviazione della vita, altro è permetterla per affetto alla virtù6. Per 9. è lecito il farsi collocare sulla terra poco prima di morire per atto di umiltà, come praticano i monaci trappesi; Busemb. con Vasqu. In oltre dicono comunemente Soto, Bonac., Salmat. ec., niuno esser tenuto a conservar la vita (se non fosse necessaria al ben comune) con mezzi straordinari, o molto dolorosi, v. gr. con farsi segar la gamba, cavar la pietra, o simile. E così anche dicono Lessio, Sanchez, Escob., Turrian., Salmat., Busemb., ec., non teneri virginem aegrotantem subire manus chirurgi in verendis, ut suae infirmitati occurratur; potest tamen id sinere. Tenetur autem permittere, ut curetur ab alia femina7.

3. All'incontro poi, siccome non è lecito uccidersi, così neppure mutilarsi qualche membro, se non per conservare la vita. Se poi sia permesso il castrare i fanciulli, per conservare loro la voce, lo negano Laymann, Lugo, Busemb., Salmat., ec. colla più comune; ma altri l'affermano, come Trullench., Salonio, Elbel, Mazzotta, Pasqual. e Tambur., purché il figliuolo vi consenta, e non siavi pericolo della vita; sì perché (come dicono) la conservazione della voce in quei che sono poveri par che sia un bene di gran momento, che lor fa mutar fortuna e stato; sì perché gli eunuchi sembrano utili al ben comune, giovando col loro canto a tenere con divozione la gente nelle chiese; sì finalmente perché tal cosa tutto giorno si usa, e si tollera da' prelati8.

4. S'appartiene ancora a questo quinto precetto la proibizione dell'ubriachezza, la quale è colpa mortale, quando è perfetta; anzi s'imputano per sua causa a colpa tutti i mali che la persona probabilmente prevede che commetterà in tale stato. Ma dee avvertirsi, che l'ubbriachezza (come insegnano s. Tommaso, s. Antonino, e tutti) allora dicesi perfetta e colpa grave, quando taluno col vino avvertitamente e volontariamente si priva in tutto dell'uso della ragione; mentre in ciò consiste la malizia dell'ebrietà, secondo dice s. Tommaso, che homo volens et sciens privet


- 161 -


se usu rationis1. Dal che s'inferisce per 1., che non pecca gravemente chi non giunge a perdere totalmente la ragione, ma resta valevole (benché gli giri la testa) a discernere il bene e 'l male; così Gaetan., Laym., Tot., Wigandt, Holz., Salmat., Elb. ed altri comunemente2. S'inferisce per 2. con s. Tommaso ed altri comunemente, che non commette peccato grave, chi bevendo non giudica, che quella pozione, quantunque immoderata, sia potente ad inebriarlo: dice il s. dottore nel luogo citato, non esser mortale l'ubbriachezza, quando avviene, quod aliquis percipiat potum esse immoderatum, non tamen aestimet inebriare potentem. Nondimeno in ciò dee avvertirsi collo stesso s. Tommaso ed altri, che se la persona avesse avuta frequente sperienza d'ubbriacarsi col bere la medesima quantità, allora non è scusato dalla colpa mortale. Com'anche (qui aggiungo) non è scusato, se prende quella quantità che avverte già esser atta ad inebriarlo, ancorché pongasi a dormire, poiché già fa un'azione intrinsecamente mala.

5. Si domanda per 1. Se sia lecito ubbriacarsi, quando ciò fosse necessario per guarire da qualche morbo mortale. Molti lo permettono, come Lessio, Castrop., Laym., Tol., Ronc. e Sal. con Silvio, Gaet., Silv. ec., dicendo, che 'l mangiare e bere allora è colpa, quando è immoderato; ma che non può dirsi immoderato ciò ch'è necessario a conservare la vita. Altri poi lo negano, come Tournely, Petrocor., Felice Pot. ed Holzm., dicendo, che la privazione volontaria dell'uso della ragione è intrinsecamente mala. Noi diciamo così: il bever vino direttamente a fine d'ubbriacarsi, ciò è intrinsecamente malo, e non mai può permettersi, e perciò sarebbe illecito l'ubbriacarsi per sopire i sensi, e non sentire il dolore di qualche incisione, o adustione sulle carni. Ma non già quando il vino si prendesse per rimedio a discacciare, o correggere gli umori maligni, siccomlecito alla madre (come diremo al n. 23) prender la medicina, per ovviare al morbo, benché ne succeda per accidente l'espulsione del feto inanimato3.

6. Si domanda per 2. S'è lecito a taluno ubbriacarsi, per evitar la morte, che altri gli minaccia, se non s'ubbriaca. Molti l'affermano, Less. Bonac., Castrop., Laym., Busemb., ec., dicendo, che in tal caso la privazione dell'uso di ragione non s'intende, ma si permette, come si è detto nel caso antecedente. Ma più probabilmente lo negano Azorio, Wigandt, Tournely, Holzm., Salmat., ec., i quali rettamente dicono, che nel caso antecedente in tanto è lecito il permettere l'ubbriachezza, in quanto il pericolo è intrinseco, qual è il morbo che si cerca di discacciare; ma non è lecito, quando il pericolo è estrinseco: siccome non è lecito alla madre espellere il feto per non esser uccisa da' parenti, essendo ciò intrinsecamente malo, come sta dichiarato da Innoc. XI. nella propos. 34. da lui dannata. E così insegna s. Agostino4, dove parlando di taluno che fosse costretto da altri ad ubbriacarsi, dice: Etiamsi tibi diceretur, aut bibas, aut morieris, melius erat, ut caro tua moreretur, quam per ebrietatem anima moreretur5.

7. Si domanda per 3. Se sia lecito indurre il prossimo ad ubbriacarsi, per impedirlo di commetter un male maggiore, v. gr. un sacrilegio, un omicidio. Altri lo negano; ma non pare improbabile la sentenza di Lessio, Medina, Gobato ed altri che lo permettono per quel che sta detto al cap. 4. num. 30., dove si disse con Soto, Sanch., Gaet., Mol., Nav., Castrop., Bonac., ec., esser ben lecito il consigliare ad un altro il peccato minore (benché d'altra specie) per liberarlo dal fare un peccato maggiore, che vuol commettere: poiché il minor male semprvirtualmente incluso nel maggiore6.

8. Si domanda per 4. Se s'imputano all'ubbriaco tutti i mali che nell'ubbriachezza commette. Si risponde, che gli


- 162 -


s'imputano tutti quei mali che ha preveduti, o dovea moralmente prevedere, come sono quelli che dagli ubbriachi ordinariamente commettonsi, o pure che taluno ha soluto più volte commettere, essendo ubbriaco; ed anche quei peccati a cui si è conosciuto propenso, perché nell'ubbriachezza la natura si abbandona a quei vizi a' quali propende. All'incontro non si giudicano previsti quei mali che a caso avvengono. Così Gaet., Azor., Less. ed i Salmat. con altri1. Ben però avvertono Lessio ed i Salmaticesi con altri2, che la gravità dei peccati commessi nell'ubriachezza dee misurarsi secondo l'avvertenza, e la volontarietà, che si ha di essi nella causa, cioè nella stessa ubbriachezza. A quel che dicono poi i Salmaticesi con Soto3, cioè che non s'imputano le bestemmie e' spergiuri, perché tali parole proferite senza l'uso di ragione son pure materiali, io non so accordarmi, sempre che sono previste nel mal abito, come ben dice Sanchez4, perché quelle son sempre ingiuriose a Dio.

Se poi per essere imputati a colpa i mali che provengono da qualche causa è necessario, che siano preveduti in qualche modo nel principio dell'azione; questa questione dipende da quell'altra già discussa al capo III. num. 25., se per la colpa grave si richiede avvertenza, quando si pone la causa.




2 Lib. 3. n. 369.



3 N. 367.



4 3. sent. d. 29. c. 1. a 4. ad 3.



5 Lib. 3. n. 366. , et n. 971. v. Hoc.



1 Lib. 3. n. 367.



2 N .367. Qu. II.



3 Ibid.



4 N. 369.



5 N. 370.



6 N. 371.



7 N. 372.



8 N. 374.



1 2. 2. q. 150. a. 2.



2 Lib. 5. n. 75.



3 N. 76.



4 Serm. 232. de temperant.



5 Lib. 5. n. 76. Qu II.



6 N. 77. v. Quaer.



1 Cai. 2. 2. q. 150. a. 4. Az. l. 7. c. 6. Les. l. 4. c. 3. n. 25. Salm. tr. 25. de 5. praec. c. 2. ex n. 26.



2 Less. loc. cit. et Salm. n. 33. cum aliis.



3 N. 30.



4 Dec. l. 1. c. 16. n. 44.






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech