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S. Alfonso Maria de Liguori
Istruzione e pratica pei confessori

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Punto IX. Della sollicitazione in confessione.

165. Bolla di Gregorio XV.

166. §. I. Clausula I. In actu, etc.

167. Claus. II. Sive ante etc.

168. Claus. III. Occasione confessionis.

169. Praetextu conf.

170. Claus. IV. Extra confes. etc. Se vi si richiede la simulazione, ecc.

171. §. II. Casi ne' quali dee farsi la dinunzia.

172. Casi in cui non dee farsi.

173. Se la donna sollecita il confessore.

174. An confessarius divertens ad tactus etc.

175. Se l'emendato ecc.

176. §. III. Se può darsi l'assoluzione prima di farsi la dinunzia; se il penitente è tenuto per lettera ecc.; e se ripugna potendo di persona ecc.

177. Della scomunica che incorre ecc.

178. Se l'ammonizione non è profutura.

179. Dee farsi la dinunzia, benché non si provi, anche dagli altri che sanno ecc., e benché sia occulta la sollecitazione.

180. §. IV. Se la sollecitazione è dubbia.

181. Chi loda la bellezza ecc.

182. Casi particolari.

183. Dell'inabilità de' sollecitanti a celebrare ec.

165. Per la bolla di Gregorio XV. son tenuti i confessori ad ammonire i loro penitenti dell'obbligo che hanno di dinunziare a' vescovi quei confessori sacrileghi, che gli avessero sollecitati ad atti turpi. Prima di tutto è bene qui notare le parole della bolla suddetta data nell'anno 1622.: Omnes sacerdotes tam seculares, quam regulares, qui personas, quaecumque illae sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu sacramentalis confessionis, sive ante sive post immediate, seu occasione vel praetextu confessionis, etiam confessione non secuta, sive extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi confessiones audiuntur, ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones, sive tractatus habuerint. Ed indi si soggiunge: Mandantes omnibus confessariis, ut suos poenitentes, quos noverint fuisse ut supra ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu tractantes, etc., locorum ordinariis.

§. I. Si ponderano le clausule apposte nella bolla di Gregorio.

166. Clausula I. In actu sacramentalis confessionis. A ciò basta, che la confessione sia cominciata, ancorché non si compisca. E qui si noti, che dee dinunziarsi quel confessore, che dentro la confessione desse una carta alla penitente, in cui la sollecitasse, come si ha dalla prop. 6. dannata da Aless. VII. Lo stesso corre, se dentro la confessione le dicesse, che aspetti in casa o pure le dimandasse dove sta di casa


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ed indi andasse a trovarla, e la sollecitasse, sempreché dalle circostanze si scorgesse, che la domanda è stata fatta già per sollecitarla; così rettamente dicono Roncaglia e Bordone1.

167. Clausula II. Sive ante, sive post immediate. Quell'ante immediate s'intende strettamente, sicché non vi sia intervallo tra la confessione e la sollecitazione, come dicono più comunemente Bossio, Passerino, e Delbene appresso Roncaglia. Se mentre la donna siede avanti il confessionale per confessarsi, il confessore, non per caso, ma appostatamente colla mani o co' piedi la toccasse, certamente dee dinunziarsi. Se poi il confessore la sollecitasse coll'occasione che la penitente ha cercata la confessione, diciamo con Bordone (contro i Salmaticesi), che non per questa clausula s'ha da denunziare ma per la clausula III. Occasione confessionis, sempre che il confessore si servisse di quella richiesta per sollecitare; altrimenti poi, quando se ne avvalesse solo per discorrere, ed indi tentato sollecitasse2. Parimente quel post immediate s'intende, senza che vi si tramezzi qualche altra azione, come dicono comunemente i Salmat., Felice Potestà, Hurt., Peyrin., ec. Quindi dice Potestà, che quando la penitente si fosse già partita dall'aspetto del confessore, e questi dopo la sollecitasse, non dee dinunziarsi; ma se immediatamente dopo la confessione le dicesse, aspettami un poco, e dopo qualche intervallo (ma non già nel giorno seguente) venisse, e la sollecitasse, allora s'ha da dinunziare, benché a principio egli trattasse d'altro affare, perché allora (come dice) quel trattato si dee presumere finto. Nulladimeno un certo dotto ciò lo negava, e non senza ragione, se quel negozio di cui a principio parla il confessore fosse di momento, e non apparisse di pretesto. Senza dubbio poi dee dinunziarsi, se dicesse alla penitente, oggi aspettami in casa tua, e poi senza occasione d'alcun affare di rilievo la sollecitasse. Lo stesso corre, se subito dopo la confessione la conducesse in qualche luogo segreto, e la tentasse. Lo stesso, se immediatamente dopo la confessione venendo quella a baciargli la mano, esso maliziosamente stringesse la mano, di lei3.

168. Clausula III. Occasione, vel praetextu confessionis. Per occasione s'intende l'invito vero che fa il confessore alla penitente a confessarsi, o pure la richiesta della confessione della penitente al confessore. Per pretesto s'intende poi l'invito finto fatto dal confessore alla penitente. E prima in quanto all'occasione, se 'l confessore richiesto dalla penitente a sentir la di lei confessione divertisse il discorso, e la sollecitasse, già per questa clausula dee dinunziarsi, quantunque non ancora egli si fosse posto al confessionale, né la donna si fosse genuflessa, come dicono comunemente Castr., Salmat., Ronc., e Potestà4. Di più ciò corre, quantunque la donna chiedesse d'esser intesa nel domani, come giustamente dicono Concina e Mazzotta, contro Quarti e Leandro. Né osta il dire, che tal sollecitazione allora non è prossima alla confessione, perché già si avvera, ch'è per occasione della confessione5. Se poi debba dinunziarsi quel confessore, che per lo peccato inteso dalla penitente va dopo a sollecitarla in casa, lo negano Nav., Trull., Salmat., ec., perché allora (dicono) il confessore non si serve dell'occasione della confessione, ma solo della notizia nella confessione avuta. Ma più probabilmente l'affermano Roncaglia, Concina, Mazzotta, Pont., Bord., Lez., perché in verità allora già per occasione della confessione sollecita, essendo che la sollecitazione ha già l'impulso dalla confessione; e ben si presume, che siasi egli servito della notizia della confessione per sollecitare, quando dopo avere ascoltate le fragilità della donna, interroga per esempio, dove sta di casa, se ivi sta sola ec., o pure (come dice il p. Concina) se il confessore con quella


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penitente non vi avesse mai avuta conoscenza, e poi scorgendo la sua debolezza, andasse a sollecitarla, o la sollecitasse per lettera; o pure quando è richiesto a confessarla, promettesse di sentirla, purch'ella consenta alle sue voglie1.

169. Secondo, in quanto al pretesto di confessione, dee dinunziarsi certamente il confessore che prima domandasse alla penitente, se vuole confessarsi, e poi la sollecitasse, come dicono rettamente Conc., Roncaglia, Bord., e Mazzotta. Ma non già chi cercasse la licenza al superiore di andare in casa di una donna col pretesto della confessione ma il fine fosse di andarla a tentare, come ben tengono i Salm., Ronc., Bord. e Tancredi, perché allora il pretesto della confessione non è a rispetto della penitente, ma del superiore. Se poi debba dinunziarsi quel confessore il quale conviene colla donna che si finga inferma, e col pretesto di confessarsi lo mandi a chiamare; l'affermano Fagund., Mazzotta, Concina, ecc. Ma lo negano più comunemente e più probabilmente Roncaglia, Escobar, Bord., Diana, Leandro, Trullench. ec., perché non è che allora si fa la sollecitazione col pretesto della confessione, ma col pretesto si eseguisce il loro indegno trattato; sicché il pretesto non serve a sollecitare, ma ad ingannare i parenti, acciocché non sospettino del male. Tanto meno sarebbe la donna tenuta alla dinunzia, s'ella col pretesto di confessarsi sollecitasse il confessore, e quegli miseramente v'acconsentisse. Altrimenti sarebbe poi, se 'l confessore sollecitasse la donna, ancorché fuori di confessione, ma ripugnando colei per timore di non esser veduta, il confessore le insinuasse che si finga inferma, e con tal pretesto lo mandi a chiamare: perché allora ben si avvera che il pretesto della confessione gli è motivo per seguire a sollecitare, e per conseguire il consenso della donna. Così anche stimo doversi dinunziare il confessore ch'è chiamato dalla madre a sentire la confessione della figlia; e quegli con tal pretesto va a parlare alla figlia con tal fine e la sollecita. Così anche giudico doversi dinunziare chi è chiamato ad assolvere una donna che avesse perduti i sensi, ed egli con tal pretesto, o sia occasione accedit ad eam, et inhoneste tangit. Lo stesso dee dirsi con Escobar e Diana del confessore, che nel confessionale, o in altro luogo eletto a udir la confessione, invece di prender la confessione, come finge, sollecita la penitente2.

170. Clausula IV. Extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi confessiones audiuntur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint. Notano Escobar e Roncaglia, che quel simulantes ibidem confessiones audire, s'intende quando così la donna simula di confessarsi, come il confessore di sentir la confessione; e stando ivi la donna genuflessa, egli la solleciti; poiché allora collo stesso fatto il confessore già simula di udire la confessione, mentre così bastantemente già a credere agli astanti, che la donna si confessi. Altrimenti poi sarebbe, se fuori del confessionario la sollecitasse, mentre quella sta in piedi, o seduta3. Si è detto fuori del confessionario; ma qui nasce un altro dubbio, se debba dinunziarsi chi sollecita o tratta di cose turpi nel confessionario, ma senza che simuli la confessione; lo negano Castropal., Escob., Roncaglia, Salmat. ecc., per ragione delle parole della bolla: In confessionario aut in loco quocumque electo simulantes ibidem confessiones audire. Ecco dunque (dicono) che oltre il luogo del confessionario


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si richiede anche la simulazione. Ma più probabilmente diciamo con Potestà, Diana, Conc. e Mazzotta, che se 'l confessore sollecita fuori del confessionario, allora per dinunziarlo si ricerca la simulazione della confessione, ma s'egli sollecita nel confessionario basta che vi sia il solo trattato disonesto. E ciò si prova col decreto di Paolo V., fatto a' 10 di luglio 1614. col quale ordinò che si procedesse contro i confessori, che tractant cum mulieribus in confessionali extra occasionem confessionis in rebus inhonestis. Sicché secondo questo decreto, non si richiede già alcuna simulazione. Si oppone, che questo decreto sia stato moderato da Gregorio colla sua bolla; ma si risponde che un decreto non si giudica mai rivocato, se l'altro susseguente non gli è totalmente opposto, sicché non possa altrimenti spiegarsi; ma qui ben può spiegarsi la bolla di Gregorio, che la simulazione non si ricerchi a rispetto del confessionario, ma d'altro luogo eletto alla confessione, mentre le parole, simulantes ibidem, stan poste immediatamente dopo la parola electo. Si aggiunge, che secondo un altro decreto riferito nel libro, si domanda la dinunzia di tutti coloro, che abbiano abusato del sagramento della penitenza, o del confessionario, a fini disonesti1.

§. II. Chi debba dinunziarsi.

171. Oggidì per la bolla, Sacramentum, di Benedetto XIV., data nel 1741. (checché abbian detto prima alcuni autori), debbono senza meno dinunziarsi i confessori sollecitanti: 1. ancorché sian privi di giurisdizione: 2. ancorché la penitente v'abbia acconsentito; e qui s'avverta che, secondo il decreto riferito nell'opera2, la penitente che consente non è tenuta a manifestare il suo delitto, anzi su quello non può esser neppure interrogata ancorché la sollecitazione sia mutua: 3. ancorché la sollecitazione fosse avvenuta da molto tempo innanzi3. Di più per la bolla di Gregorio XIII. dee dinunziarsi il laico che si finge confessore, e sollecita4. In oltre s'ha da dinunziare il confessore sollecitante, ancorché di tal delitto sia stato altronde accusato, convinto, e punito, come rettamente dicono Bonac., Diana, Salmatic. ec., contro d'alcuni5. In oltre senza dubbio dev'esser dinunziato il confessore che sollecita la penitente, acciocch'ella induca un'altra a peccare con esso, e ciò si per ragione del decreto mentovato al num. 170. in fin., come anche per la bolla di Gregorio, il quale impone il dinunziare tutti i sacerdoti, che in confessione personas ad inhonesta inter se sive (nota) cum aliis quomodolibet sollicitare tentaverint. E lo stesso corre se 'l confessore trattasse nel confessionario che la penitente peccasse con altri, come si ha dalla bolla nominata di Benedetto XIV., Sacramentum, dove s'impone la dinunzia, benché sollicitatio, non pro seipso, sed pro alia persona peracta fuerit6.

172. All'incontro non v'è obbligo di dinunziare 1. i confessori che sollecitano a' peccati non disonesti, ma d'altra specie, come comunissimamente e giustamente dicono Castrop., Bon., Holzm., Roncaglia, Mazzotta ec., contro alcuni pochi; perché tal obbligo in niuna legge si vede espresso. Né ostano le parole della bolla, illicitos et inhonestos sermones, sive tractatus, appoggiando i contrari la loro opinione sulla parola illicitos; perché si risponde, che così la parola illicitus, come inhinestos, allo stesso si riferiscono, secondo apparisce dal contesto di tutta la bolla7. 2. I defunti, poiché per essi cessa affatto il fine così dell'emenda, come della punizione8. 3. I penitenti che sollecitano nella confessione, come comunemente insegnano i dottori, contro Caramuele, con mia maraviglia, poiché nell'altre cose è così benigno, per non dire lasso, e qui è così rigido; ma senza ragione, mentre per le leggi penali è regola comune ch'elle non si stendono a casi simili. Né qui certamente corre lo


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stesso per li penitenti, che per li confessori, per molti motivi che sono patenti, e specialmente per lo sospetto che potrebbe intervenirvi di rivelazione del sigillo se i confessori dinunziassero i penitenti1.

173. Ma si domanda per 1. Se la donna che ha sollecitato il confessore debba dinunziarlo, se quello acconsente. L'affermano Conc., Potestà, Salmatic., Mazzotta ec., dicendo la bolla che dee imporsi l'obbligo a penitenti di dinunziare, non solo i confessori che sollecitano in confessione, ma anche coloro che nel confessionale far trattati osceni; e ciò si avvera già nel confessore che consente. Ma lo negano Bonacina, Castropal., Hurtado, Delbene, Trullenchio, Bordone, e Diana chiama quest'opinione probabile e sicura; e vi aderisce anche Ronc., dicendo con Bordone, che per trattato inonesto s'intende quello del quale è autore il confessore; ma la ragione che parmi più valida per questa sentenza è, che nella bolla di Gregorio a quei soli penitenti devono i confessori imporre l'obbligo della dinunzia, quos noverint fuisse ab aliis sollicitatos. I penitenti che sollecitano, non si posson dire sollecitati; onde dalle parole della bolla par che si deduca che la donna sollecitante può se vuole dinunziare il confessore, ma a ciò non è tenuta: sì perché in tal caso dinunziando facilmente si espone al pericolo che la sua infamia sia palesata dal confessore dinunziato; sì perché non si presume che 'l pontefice abbia voluto imporre alla donna che ha sollecitato il confessore un'obbligazione così dura il doverlo poi ella stessa accusare, e che perciò il papa ha espresse le parole, quos noverint sollicitatos. Alcuno ha voluto dire che quest'opinione è stata poi riprovata da Benedetto XIV. coll'altra sua bolla Sacramentum; ma non ha detto bene, mentre il papa non ha detto altro, se non che deve farsi la dinunzia ancorché sia stata mutua, etiamsi sollicitatio inter confessarium et poenitentem mutua fuerit. Ma vi è gran differenza tra la sollecitazione mutua, e tra la sollecitazione della penitente, a cui il confessore consente, mentre i dottori ben distinguono il primo dal secondo caso, come può vedersi appresso Felice Potestà2, dove dicono che la sollecitazione mutua avviene, quando il confessore sollecitato dalla penitente ad una specie di disonestà la sollecita ad un'altra, secondo si dirà nel num. seguente, o pure quando il confessore sollecitato dalla donna a principio dissente, e volta il discorso, e poi dopo qualche intervallo la sollecita, ed in questi casi di sollecitazione mutua diceano più autori, Castropal., Peyrin., ed Acunna, che non vi era obbligo di dinunzia; ma questa opinione è quella che ha dannata il detto pontefice, e giustamente; poiché in tali casi già si avvera che la penitente veramente è sollecitata, e 'l confessore veramente sollecita; ma nel caso nostro, quando il confessore semplicemente consente non si avvera, né può dirsi che la donna venga sollecitata. Quando poi la cooperazione del confessore debba dirsi semplice acconsentimento, o anche mutua sollecitazione, ciò dipende dalle circostanze del discorso, e del fatto che passano tra lui e la penitente3.

174. Si dimanda per 2. An denunciandus confessarius qui sollicitatus ad copulam, divertit ad tactus. Affirmant Salmat., Leand., et Diana. Sed probabiliter negant Castropal., Escob., Hurtad., Trullench. etc. Ratio quia mulier ad copulam sollicitans virtualiter provocat etiam ad tactus, qui in copula continentur, atque ordinarie ad copulam praemittuntur; unde tunc vere accidit, quod confessarius (ut mox supra dictum est) non sollicitat, sed sollicitatus consentit. Secus tamen (ut recte aiunt Castrop., et alii) dicendum, si ille sollicitatus ad fornicationem diverteret ad sodomiam vel contra, quia istarum turpitudinum una non continetur in alia4.

175. Si dimanda per 3. se deve denunziarsi il confessore sollecitante emendato.


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Lo negano Soto, Molfes., Lugo, Castrop., Soto, Escobar, Fagund., Trullench., Hurt. etc., e quest'opinione è chiamata probabile dal p. Viva, e dall'istruttore per li nov. conf. La ragione (come dicono) perché allora cessa il fine principale della dinunzia, ch'è l'emendazione del reo. Dicono poi che i segni dell'emenda sono questi: 1. Se per molto tempo non ha più tentata la donna, benché ella più volte sia da lui ritornata. 2. Se per tre anni ha menata vita buona. 3. Se si è fatto religioso. 4. S'è tenuto per uomo di buona coscienza, ed appena sia caduto in tale errore per una o per due volte; o pure s'è vecchio, o se dopo la sollecitazione subito se ne sia pentito. Avverte non però il p. Viva, che tali segni non bastano soli; poiché essi debbono costituire un giudizio moralmente certo dell'emenda. Ma ciò non ostante, io con Suarez, Azor., Salmat. e Bonac. giudico assolutamente più probabile la sentenza contraria, che anche gli emendati debbano dinunziarsi; perché la chiesa in tal delitto non solo richiede l'emenda del reo, ma anche la punizione per esempio degli altri1.

§. III. Chi sta tenuto a dinunziare.

176. Qui prima di venire al punto bisogna avvertire tre cose notabili. La prima, che i penitenti sollecitati non possono essere assoluti, avanti che ne facciano la dinunzia; e se mai sono impediti, debbono almeno promettere di farla quanto prima; si notino le parole della bolla Sacramentum, di Benedetto XIV., dove ciò si esprime con chiarezza: Caveant diligenter confessarii, ne poenitentibus quos noverint iam ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem impertiant; nisi prius denunciationem ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti iudici, vel saltem se, cum primum poterunt, delaturos spondeant et promittant2. Ma qui si dubita, se la penitente che non può andar in persona a far la dinunzia sia tenuta a farla per lettera, o per altri. L'affermano i Salmaticesi, ed a quest'opinione io aderisco con Viva e Roncaglia (checché altri si dicano), semprecché moralmente non vi sia pericolo di sua infamia; perché la penitente è tenuta di soddisfare a tal obbligo in quel modo che può: onde se non può di persona, è obbligata almeno a dinunziare per lettera. Né osta quel che si dirà al capo XX. num. 44., che 'l penitente che ha il caso riservato, ed è impedito di presentarsi al superiore non è tenuto a ricorrervi per lettera, perché ivi l'obbligo è propriamente di andar in persona a ricevere dal superiore le ammonizioni; ma qui l'obbligo, secondo parla il pontefice, è solamente di far sapere al prelato il delinquente, acciocché rimedii al danno che quegli può recare, seguendo a prender le confessioni3. Questa dinunzia per lettera se non si vuol mandare al vescovo, può mandarsi a Roma. Il confessore poi se vuol prendere esso la dinunzia per autorità del vescovo, se non può scriverla, basterà che almeno avvisi il prelato del nome del confessore, e della qualità della sollecitazione, senza far menzione del consenso o dissenso della penitente. Si è detto, se vuol prendere; del resto avvertono Viva, Tambur., e Roncaglia, non essere espediente in pratica, che 'l confessore si prenda l'incombenza di presentare tali dinunzie, se non vedesse in qualche caso raro, che non vi sia altro rimedio per riparare al danno comune4. Dicono inoltre Delbene, e l'Istruttore per li confessori nov., che se la donna avesse molta ripugnanza di presentarsi al vescovo, può ella aspettare un confessore che voglia produrre la dinunzia, se non vuol produrla il confessore presente. Ed in caso che la penitente non potesse indursi a dinunziare anche per mezzo del confessore, riferisce il p. Mazzotta un decreto, dove si disse, che allora si ricorra alla s. sede per l'opportuno rimedio, e fra tanto non si assolva; ed attesta il suddetto autore, che qualche volta la s. sede in caso d'una


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gran verecondia o di qualche vano timore, ha tolto per quella volta il peso della dinunzia1.

177. La seconda cosa da avvertirsi è che la penitente, la quale potendo non fa la dinuncia almeno tra lo spazio d'un mese (che si computa dal in cui s'avverte l'obbligo), incorre ipso facto la scomunica2. Ma qui si fa il dubbio se quella, adempita che ha la dinunzia, possa essere assoluta dalla scomunica da qualunque confessore. Lo negano i Salmat., Diana, Mazzotta ec. Ma l'afferma probabilmente il dottissimo Cristiano Lupo, a cui aderisce il p. Roncaglia, dicendo che la riserva di questa censura dura sintanto che dura la contumacia; e ciò ben si conferma dalle parole del decreto riferito nell'opera3, dove si dice che 'l penitente non può esser assoluto dalla scomunica, se prima non avrà soddisfatto al suo obbligo; dunque si deduce che soddisfatto l'obbligo, ben può esser assoluto. All'incontro si avverta qui che chi accusasse ingiustamente di sollecitazione un sacerdote innocente, incorre il caso riservato papale, ma senza censura, come si è detto al num. 129.

178. La terza cosa da avvertirsi è che quantunque l'ammonizione della dinunzia, che deve imporsi non sia profutura, anche deve farsi, come saviamente avverte il p. Roncaglia, sì perché qui si tratta di danno comune, secondo quel che si disse al num. 116., sì perché nella bolla di Gregorio l'obbligo non sta imposto a' penitenti, ma a' confessori di ammonire i sollecitati a far la dinunzia4.

179. Quindi si noti per 1. che la dinunzia dee farsi dal penitente, ancorch'egli non possa provare la sollecitazione, come ben tengono Castrop., Bordone e Bannez; e l'opinione contraria , tenuta da alcuni pochi, par che sia certamente riprovata, secondo la propos. 5. dannata da Aless. VII.5. Per 2. giustamente asseriscono Suarez, Castrop., Salmat., Diana ed altri comunemente, che la dinunzia non solamente dee farsi da' penitenti sollecitati, ma da ciascuno che la sa, purché la sappia da persone degne di fede, come sta espresso nel decreto, dove si dice, che debbano dinunziarsi tutti coloro, de' quali si ha notizia che abbiano abusato del sagramento della penitenza. E ciò corre, ancorché la sollecitazione si sapesse sotto segreto naturale, come ben dicono Escobar, Trull., Castr., Salm., ec., perché non v'è obbligo di osservare il segreto anche promesso con giuramento quando altrimenti v'è danno comune; fuorché nel caso che 'l segreto siasi manifestato a cercare consiglio. Per 3. senza dubbio dee farsi la dinunzia, ancorché la sollecitazione sia occulta; così comunemente Salmat., Roncaglia, Fill., Bannez, ec. Né osta il dire che le leggi penali si debbono strettamente interpretare, perché tal regola non corre nel caso (come sarebbe il nostro), che tenendosi la stretta interpretazione, diverrebbe inutile la legge.

§. IV. Delle sollecitazioni dubbie.

180. Si dimanda per 1. se quando è dubbia la sollecitazione, debba farsi la dinunzia. Bisogna distinguere; se il fatto o il detto è stata certa sollecitazione, e solo si dubita della persona del sollecitante, allora certamente dee farsi, acciocché il superiore poss'almeno inquirere della persona. Il superiore non però deve astenersi da tal inquisizione, se non gli è facile di appurar la persona, per evitare il pericolo d'infamare qualche innocente. Se poi la persona è certa, e solo si dubita se 'l detto o fatto sia vera sollecitazione, allora più comunemente e più probabilmente dicono Roncaglia, Conc., Potestà, Bonac., Salm., coll'istruttore per li confessori nov., non esservi l'obbligo di dinunziare, sì per la reg. 49. iur. in 6. , In poenis benignior est interpretatio facienda; sì perché niuno in dubbio privato esser dee della sua fama; sì perché finalmente i delitti dubbi non possono chiamarsi delitti6. Se n'eccettua nondimeno


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per 1. se non vi fossero indiziveementi (v. g. della mala vita o della mala fama del confessore), che fondassero una qualche morale certezza, come dicono Roncaglia, Conc., Bossio, l'Istruttore, ecc. Se n'eccettua per 2. con Bonac., Acunna ecc., se le parole da sé importassero sollecitazione, benché si dubitasse dell'intenzione; mentre la presunzione dell'intenzione, si dee regolarmente desumere dalla proprietà delle parole. Del rimanente poi, se in contrario vi fosse qualche presunzione d'inganno, come se la donna o i di lei parenti avessero avuta qualche contesa col confessore, o s'ella fosse alquanto scema di cervello1. In caso poi che gli indizi fossero di qualche momento, benché non valevoli ad accertare l'obbligo della dinunzia, sarebbe conveniente, che almeno se ne facesse inteso il superiore, acciocché egli si regoli per l'avvenire.

181. Si dimanda per 2. se dee dinunziarsi un confessore, che mentre la penitente si confessa, egli loda la di lei bellezza. Altri l'affermano, altri lo negano; ma meglio dice Escobar, che in ciò debbono considerarsi le circostanze e specialmente del discorso che faceasi nella confessione. Dicono altri che dee dinunziarsi il confessore, il quale parlando colla serva in confessione loda la padrona, acciocché glielo riferisca; e lo stesso dicono del confessore che facesse un dono grande ed insolito alla penitente. Ma noi diciamo come sopra, che anche debbono ponderarsi le circostanze, v. g. se la penitente fosse povera, s'è parente, s'ella ha fatto prima altro dono al confessore ec.2.

182. Diciamo alcuni casi particolari in cui dicono i dd. che dee farsi la dinunzia. Se 'l confessore dicesse alla penitente: io ti prenderei per moglie se fossi secolare: così i Salmaticesi, Potestà, e Diana contro Bordone; perché in verità tali parole sono molto provocative. 2. Se dicesse: Aspettami oggi in casa tua, perché debbo parlarti; e poi senza parlare d'altro affare, o parlando di cose frivole la sollecitasse. 3. Se le dicesse: Haec tua peccata ruere me fecerunt in pollutionem; Roncagl., Bordone e Potestà. 4. Se alla donna che cerca la confessione dicesse: Non voglio sentirti, acciocché non mi succeda qualche cosa, giacché io sono preso dal tuo amore. 5. Se le dicesse: Se uno ti desse denari, peccheresti tu? e rispondendo quella, che sì, non la riprendesse, o pure la riprendesse, e poi in casa con offerirle denaro la sollecitasse. 6. Se le dicesse: Promettimi, che quando vengo, farai quel che voglio; o pure confessandosi la donna di avere peccato con altri le dicesse: E perché ancora con me non sei cortese? o pure se confessandosi colei del turpe desiderio che ha con esso, le rispondesse: Di ciò ne parleremo dopo la confessione. 7. Se riprendesse la sua concubina per aver peccato con altri per gelosia, aggiungendo ingiurie e minaccie; o pure se la riprendesse de' peccati fatti con altri e non de' fatti con lui3. Così anche stimiamo doversi dinunziare chi dicesse alla penitente: Dimmi quanto mi vuoi bene? o pure: Hai verso di me quelle tentazioni che io ho verso di te? o pure: Ti vorrei sempre vedere, e starti vicino; o pure: ho patito un mal sogno per causa tua; o pure: mi sei ingrata, perché non mi vuoi bene?

183. Si noti qui finalmente che Benedetto XIV. nella bolla, In generali congr., a' confessori sollecitanti (o abusanti del sacrificio a far sortilegi), oltre le pene prima imposte, di più ha ingiunta la perpetua inabilità a celebrare la messa, dicendo, che tali sollecitanti in actu sacramentalis confessionis, sive illius occasione, aut praetextu, praeter poenas a iure constitutas, perpetuam etiam inhabilitatem incurrunt ad sacrificii celebrationem. Qui si fa il primo dubbio, se quest'inabilità s'incorra prima della sentenza declaratoria. Nell'edizione antecedente di questa istruzione io scrissi che sì per ragion della dottrina comune de dottori, posta nel


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tom. 1. cap. II. num. 29., cioè, che la sentenza ricercasi per quelle pene che son positive, e esigono positiva azione, ma non per le pene privative, che importano inabilitazione a qualche ius da acquistarsi, o ad esercitare qualche ius acquistato. Nondimeno, facendo poi maggior riflessione nella mia opera grande di morale1 ho osservato, esservi la sentenza di più autori rinomati, come di Suarez, Tapia, Vasquez, Bonacina, Salmaticesi, Montesino ecc., ed anche di Eusebio Amort2, che ben si richiede la sentenza declaratoria anche nelle pene inabilitanti, quando l'esecuzione della pena apporta infamia al delinquente, siccome ordinariamente la pena di astenersi dal celebrare apporterebbe infamia al sacerdote sollecitante. Posto ciò, dico, richiedersi la sentenza per incorrere nella suddetta pena; ma dico, ciò correre nel solo caso, che il sollecitante non potesse procurarsi tra breve tempo la dispensa sopra la mentovata inabilitazione, sicché non potesse astenersi dal celebrare senza sua infamia. Si fa il secondo dubbio, se da tal inabilità scusi l'ignoranza invincibile. In ciò parmi che bene possa dirsi quello stesso che dicesi della irregolarità per delitto, come si noterà nel capo XIX. delle censure §. III. num. 85. dove probabilmente dicono Navarr., Silvestro, Sanchez, Roncaglia, Coninchio, Sairo, Corneio, i Salmat., Suarez ed altri, che l'ignoranza dell'irregolarità per delitto scusa da quella, perché essendo tale irregolarità vera pena, o almeno avendo ragion di pena, e di pena straordinaria, non si presume, che la chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava; e lo stesso parmi che possa dirsi della riferita inabilitazione a celebrare, come quella che ha ragion di pena straordinaria.




1 Lib. 6. n. 676.



2 N. 677.



3 Ibid.



4 N. 678.



5 Ibid. dub. 1.



1 Lib. 6. n. 678. dub. 2.



2 N. 679.



3 N. 680.



1 Lib. 6. n. 680. v. Dixi.



2 N. 681. et 700.



3 N. 687. Qu. 9.



4 N. 688.



5 N. 687.



6 N. 691. Qu. 13.



7 N. 684.



8 N. 692.



1 Lib. 6. n. 689.



2 T. 2. de denunc. n. 581.



3 Lib. 6. n. 681.



4 N. 682.



1 Lib. 3. n. 686.



2 N. 693.



3 N. 699.



4 Ibid. v. Advertunt.



1 Lib. 6. n. 699. v. Dicunt.



2 N. 693.



3 Ibid. v. An autem.



4 N. 694.



5 N. 695.



6 N. 702.



1 Lib. 6. n. 702.



2 N. 703.



3 N. 704.



1 De leg. lib. 1. 2. t. dub. 4. n. 148.



2 Lib. 1. n. 148.






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