Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Punto II. Del matrimonio.
§. I. Della materia, e forma, e ministro del matrimonio.
28. Quale sia la materia, la forma, e quale il ministro.
29. Illazioni. Se possano gli sposi simulare. De' matrimoni clandestini. Se quando si riconvalidano si ricerchi il parroco, ecc.
30. De' fini del matrimonio.
31. Se basti il consenso per segni.
32. Del matrimonio per procura, o per epistola.
33. Del consenso condizionato.
34. Se adempita la condizione vi bisogna nuovo consenso.
28. È comune tra' dottori la sentenza, che i ministri del matrimonio sono gli stessi contraenti. La materia è la mutua tradizione del diritto che acquista l'uno nel corpo dell'altro per le parole o segni ch'esprimono il consenso. La forma poi è la mutua accettazione, palesata per le stesse parole o segni. A ciò contradicono Cano, Giov., Concina, e Tournely., dicendo, che 'l ministro del matrimonio è il sacerdote che assiste, e la forma sono le sue parole: Ego vos in matrimonium coniungo etc. Ma la nostra sentenza è tenuta da Bellarmino, il quale la chiama comune nelle scuole (come la chiama ancora l'istesso Cano), Gonet, Frassen, Cabassuz., Ponzio, Abelly, Wigandt, Bened. XIV., Fagnano, il quale dice, che l'opinione opposta è pericolosa in fede; da Merb., che asserisce la contraria non essere mai stata probabile, ed Erriq., Manuele, Soto, la chiamano temeraria; e Pallavicino1 dice, che appena è tollerata. Per la nostra sentenza sono ancora Scoto e s. Tommaso2. E che gli stessi sposi, e non già il sacerdote, siano i ministri del matrimonio, si prova per 1. dal concilio fiorentino, dove si dice, che la causa efficiente del matrimonio è il mutuo consenso degli sposi, dunque essi sono i ministri. Per 2. si prova dal tridentino3, in cui dicesi, che anticamente i matrimoni senza parroco erano già rati, cioè indissolubili; all'incontro si prova altronde dal cap. Quanto, de divort., che i matrimoni de' fedeli in tanto si dicono rati, in quanto sono sagramenti: Etsi matrimonium (son le parole del testo) infidelium verum existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, quia sacramentum fidei (cioè il battesimo) quod semel est admissum, nunquam amittitur sed ratum efficit coniugii sacramentum, ut ipsum in coniugibus illo durante perduret. Dunque il battesimo, senza parroco, rendeva rato il sagramento del matrimonio, sì che fosse indissolubile siccome è indelebile il carattere del battesimo. Dunque, se prima del concilio il matrimonio tra' fedeli già senza parroco era sagramento, necessariamente dee dirsi, che gli sposi ne erano i ministri. Per 3. si prova dal medesimo concilio nel luogo citato, dove si dice così: Qui aliter quam praesente parocho... contrahere attentabunt, inhabiles reddit, et huiusmodi contractus nullos esse decernit. Dunque non è nullo il matrimonio, se si fa in presenza del parroco, benché quegli taccia; ma solamente quando si fa in sua assenza, sicché le sue parole, che suppongono i contrari esser la forma, non sono necessarie; e per conseguenza non è ministro il sacerdote del matrimonio4. Per 4. (e questa pruova dice il Pallavicino esser evidente) il concilio vuole che il parroco, vel dicat, ego vos in matrimonium coniungo etc., vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum. Or come avrebbe potuto ciò dire il concilio, se avesse tenuto, che le parole del sacerdote fossero la forma del sagramento? e per conseguenza, ch'egli ne fosse il ministro?
29. Da ciò se n'inferisce per 1., che il parroco assistendo al matrimonio de' pubblici peccatori, non peccherà come ministro, ma peccherà solamente come cooperatore del loro sacrilegio, secondo dicemmo al capo XV. num. 6. Se n'inferisce per 2., che gli sposi che contraggono il matrimonio in peccato mortale, commettono due sacrilegi, uno perché ricevono il sacramento, l'altro
perché l'amministrano, benché questo secondo probabilmente non è grave, per non essere gli sposi ministri consagrati a questo sagramento, come vogliono Concina, Tournely, Gonet, ed altri con s. Tomaso1; benché noi nel luogo citato abbiam tenuto sembrar più probabile il contrario. Se poi possa la sposa lecitamente contrarre con un pubblico peccatore; vedasi ciocché si disse al cap. XV. num. 6. in fin.2. Se poi possa simulare la celebrazione delle nozze, quando vi fosse qualche giusta causa, per esempio se vi fosse qualche impedimento dirimente, e non potesse lasciar di fare la detta simulazione senza grave danno: lo nega il p. Milante; ma l'affermano comunemente Sanchez, Castropal., Concina, Carden., Con., Viva, Croix, Enriq. ec., poiché dicono che allora, non essendovi contratto per difetto del consenso, non vi è neppure sagramento, né simulazione di sagramento3. Se n'inferisce per 3. che gli sposi debbono stare in grazia anche allora che contraggono per procura, come dicono comunemente Bonac., Roncaglia, Con., Rebell., Guttier. ec., poiché i matrimoni fatti per procura, per ragion che son veri contratti, son veri sagramenti; Bellarmino, Sanchez, Navarr., Soto ec.4. Se n'inferisce per 4., che i matrimoni fatti clandestinamente, cioè avanti il parroco che ripugna d'assistervi, e di dar la sua benedizione, sono già gravemente illeciti, ma sono validi e veri sagramenti; nel che si avverta, che il matrimonio celebrato avanti al parroco allora solamente è nullo, quando il parroco fosse stato presente, ma niente avesse veduto o inteso, purché egli non avesse affettato di non intendere; così decise la s. c. del concilio, dove si disse: Matrimonium non valere si non intellexisset, nisi ipse parochus affectasset non intelligere. Se n'inferisce per 5. che 'l parroco, assistendo al matrimonio in peccato mortale, non pecca gravemente; perché non fa, né amministra sagramento: Sanch., Bonac., Suarez, Conc., Reg. ecc. S'avverta non però, che se egli lascia di pronunziare la benedizione, Ego coniungo vos etc., egli pecca mortalmente, come vuole la sentenza più probabile con Barbosa, Rebel., Enriq. ec., perché ommette una cerimonia grave della chiesa. Se n'inferisce per 6. che i matrimoni fatti avanti il parroco e testimoni con occulto impedimento, per la dispensa poi ben si riconvalidano, e si fan veri sagramenti per lo solo consenso di nuovo dato dagli sposi, e non vi bisogna l'assistenza del parroco; così comunemente Nav., Fagnano, Nat. de Aless., Hab., Tournely, Sanchez, Carden., Soto, il card. Lambert., Salmatic., Van-Espen ed altri (contro Comit., e Concina), e così ha dichiarato anche la s. c., e così pratica anche la s. penitenzieria per l'oracolo di s. Pio V., il quale da quella domandato (come rapporta il p. Cardenas), dichiarò non esservi necessari il parroco e testimoni, quando il matrimonio si è contratto una volta pubblicamente; ed in fatti la s. penitenzieria in dar la dispensa dice: Ut uterque inter se secrete contrahere valeant5.
30. Quindi debbono notarsi più cose. Si noti per 1. in quanto all'onestà de' fini del matrimonio, che due sono i fini intrinsecamente essenziali, la tradizione mutua de' corpi, e 'l vincolo indissolubile: chi dunque contraesse, escludendo questi due fini, cioè o con animo di non rendere il debito, o pure di contrarre a tempo, il matrimonio sarebbe nullo6. Se poi pecchi venialmente chi facesse le nozze principalmente per rimedio della concupiscenza, l'affermano Bossio, Navar., Conc., ec. con s. Tommaso7. Ma probabilmente lo negano Castrop., Ponzio, Roncaglia, Gaet., Croix, Con., Holzmann ed altri molti, i quali si fondano su quel che disse l'apostolo: Propter fornicationem unusquisque uxorem suam habeat8. E come spiegano Estio, Salmerone e Cornelio con s. Giovan Grisostomo, quel propter
fornicationem non s'intende di evitare la fornicazione dell'altro coniuge, ma la propria. E ciò si comprova da ciò che dice al capo 7. lo stesso apostolo: Bonum est homini mulierem non tangere; propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat. Ecco che prima consiglia il celibato, ma poi per rimedio dell'incontinenza consiglia all'uomo il prender moglie; dunque parla dell'incontinenza propria; ed indi soggiunge: Quod si se non continent, nubant: melius est enim nubere, quam uri1. Ciò di più si conferma da quel che dice l'apostolo nello stesso luogo2, dove parlando de' coniugi, scrive: Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos satanas propter incontinentiam vestram. Se solo dunque per evitar l'incontinenza è lecito a' coniugi di cercare il debito, è lecito ancora per lo stesso fine contrarre il matrimonio. E così anche probabilmente dicono Ponzio, Castropalao, Gaet., Conc., Salm. ec., non esservi colpa nel contrarre matrimonio principalmente per qualche fine accidentale estrinseco, v. g. per conservar l'onore della casa, per conciliar la pace di due famiglie, e simili3. Se taluno contraesse senza volersi obbligare a rendere il debito, il matrimonio sarebbe nullo, come si è detto. All'incontro poi, se contraesse, animo se obligandi, sed postea negandi debitum, aut vitandi procreationem prolis, questi peccherebbe mortalmente, ma validamente contrarrebbe, purché tale intenzione non la deducesse in patto, siccome fu contratto il matrimonio tra la b. Vergine e s. Giuseppe4.
31. Si noti per 2. in quanto al consenso de' contraenti, che non sono necessarie al valore del matrimonio le parole, ma bastano i segni che l'esprimano, com'è certo dal cap. Tuae fraternitatis, 25. de sponsal.5. E ben sarebbe sufficiente segno a contrarre se la donna, dopo che lo sposo ha espresso il suo consenso, ella gli stendesse la mano; ma non già, se solamente non la ritraesse, dopo che l'ha presa lo sposo. Come né anche basta il dono dell'anello, né il trasporto della sposa in casa dello sposo, se non fosse che per consuetudine del luogo tali segni esprimessero il consenso; così Sanchez, Ponzio, Salm., ed altri comunemente6. Diciamo poi, che peccherebbe venialmente chi volesse co' soli segni, e non colle parole, esprimere il suo consenso, purché la verecondia non lo scusasse7.
32. Si noti per 3., che facendosi il matrimonio per procura, se mai il mandante rivocasse il consenso (anche internamente) prima di farsi il contratto, il matrimonio sarebbe nullo. Ma si dimanda, se sarebbe valido quando il mandante, allorché ha dato il mandato non avesse avuto animo di contrarre, ma nel tempo poi del contratto vi avesse dato il consenso. Altri dicono, che il matrimonio sarebbe nullo, perché tal mandato, che fu nullo quando fu dato, non può dopo convalidarsi col solo consenso interno; così Castrop. e Coninch. questa sentenza non la chiamo improbabile, ma la contraria è più comune di Sanch., Bonacina, Roncaglia, Salm. ec., ed è molto più probabile, perché il procuratore, quando contrae, non esprime la volontà preterita del mandante, ma quella ch'è presente al tempo del contratto, la quale già vi sta8. Acciocché poi il procuratore validamente contragga, vi bisognano più cose: 1. Che vi sia il mandato speciale. 2. Che la persona con cui s'ha da contrarre, sia determinata. 3. Che 'l procuratore contragga per sé (non per altri) avanti al parroco e testimoni, significando loro il mandato; il quale basterà, che sia dato a voce, come dicono Castrop., Sanch., Salm., Guttier., ec. 4. Che 'l procuratore non ecceda le condizioni apposte nel mandato, v. g. del tempo della dote ec., altrimenti il matrimonio è nullo. Se poi quegli contraesse senza licenza del vescovo, o senza le pubblicazioni,
il matrimonio ben sarebbe valido; così comunemente i dd.1. In tali nozze il parroco deve interrogare il procuratore: Vuoi per moglie N. N. N. E poi alla donna presente: Vuoi per marito N. N. per mezzo del presente suo procuratore? Può ancora contrarsi il matrimonio per epistola, e si fa così: Lo sposo scrive alla sposa, ch'egli se le dà in marito, e da allora l'accetta in moglie. La sposa lo stesso rescrive all'uomo, e questa risposta si legge avanti il parroco e testimoni. Del resto basta ancora, che l'uomo scrive alla donna, come si è detto, e che la sposa, senza che rescriva, apra la lettera avanti il parroco e testimoni, e dia il consenso: così Sanch., Villalob., Diana e Salm.2.
33. Si noti per 4., che quando il consenso è condizionato, se la condizione è de praeterito, o de praesenti, e già la condizione si è verificata o si verifica, allora già basta un tal consenso a contrarre. Parimente basta, se la condizione fosse de futuro, ma di futuro necessario, v. g. se 'l tuo padre morirà, così tutti con s. Tommaso; purché non s'intenda con ciò di sospendere il consenso sino alla morte del padre; Ronc., Salm., Conc. ec. Se poi la condizione è di futuro, non già necessario, ma contingente, bisogna di nuovo distinguere: quando la condizione fosse turpe, o fosse contro la sostanza del matrimonio, v. g. contro il sagramento, contro la fede coniugale, o contro la prole; dicendosi per esempio, Io ti voglio, se eviti la generazione della prole; o pure, Se ad adulterandum te tradas; o se dicesse: Io ti prendo, finché non troverò un'altra migliore di te; allora il matrimonio è nullo Se poi la condizione turpe è d'altro modo, o pure è impossibile, allora si ha come non apposta, e 'l matrimonio è valido, giusta il cap. fin. de cond. app. ec., dove si dice: Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur (secondo gli esempi addotti di sopra), matrimonialis contractus caret effectu; licet aliae conditiones, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant pro non adiectis haberi. E la ragione si è, perché allora si presume dato il consenso, non ostante la condizione apposta. Ma se mai gli sposi veramente non intendessero di consentire senza tali condizioni, il matrimonio anche sarebbe invalido. Del resto in dubbio dee giudicarsi a favore di quello, come insegnano Sanch., Ponzio, Ronc., Holzm. ec., dal cap. fin. de sent. et re iud.3.
34. Se all'incontro la condizione de futuro fosse onesta, allora non vi sarebbe contratto di matrimonio ma solamente di sponsali. Ma qui si dimanda, se adempita la condizione, si richiede nuovo consenso per lo matrimonio. Altri l'affermano, come Suar., Ponzio, Soto, Conc., Gonet, ed altri, a cui favorisce s. Tommaso4, che dice: Aut (conditio) est contingens, ut acceptatio parentum, et tunc non facit matrimonium. La ragione di questa sentenza è, perché il matrimonio non solo è contratto, ma anche sagramento, il valore del male non può dipendere dall'evento futuro. Altri non però lo negano, come Laym., Bon., Castr., Nav., Sanch., Ronc., Salm. ec., perché il matrimonio, quantunque sia ancora sagramento, non di meno ha ragione di contratto, e secondo questa ragione si regola il suo valore. Questa seconda sentenza pure più probabile; ma perché la prima anche è fondata, in pratica è spediente che quella si seguiti. E lo stesso dicesi in caso, che tra gli sposi vi era impedimento, ed essi si fossero sposati colla condizione, Se si otterrà la dispensa; e ciò così sta dichiarato dalla s. c.5. Si avverta qui non però, che la condizione sospende il matrimonio, ma non lo sospende già la dimostrazione, o la causa, o il modo apposto. La dimostrazione è quando si dice: Io prendo te, che sei vergine, sei nobile, ec. La causa, quando si dice: Ti prendo, acciocché mi servi da ancella; e questo modo non sospende, ancorché sia di cosa impossibile o turpe; così
Sanchez, Salmatic. e Viva, perché il consenso non dipende dal modo, come dipende dalla condizione. Aggiunge il p. Viva con Castrop., ancorché il modo sia contro la sostanza del matrimonio, v. gr. Ti prendo, acciocché adulteri ec. Ma a ciò più probabilmente contraddicono Sanchez ed i Salmaticesi, perché veramente non par che abbia animo di contrarre chi ha un'intenzione tutta opposta al contratto1. Se poi si appone il giorno, v. gr. Io ti prendo dopo dieci giorni, allora più probabilmente dicono Viva, Con., Perez, Salm. ec. (contro Sanchez), che s'intende sospeso il consenso sino al termine apposto2.
§. II. De usu licito matrimonii.
35. Usus coniugii illicitus. I. Si matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti.
36. An liceat petere, aut reddere urgente dubio.
37. Quid si nuptiae fuerint contractae cum dubio.
38. III. Si adsit periculum sanitatis.
39. IV. Si ob solam voluptatem etc. V. Si mente adultera ecc. VI. Si modo indebito.
40. Si coniux se retrahat a seminatione.
41. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito, scil. communionis, praegnationis, vel si coniux sit impeditus ob votum, aut incestum.
42. An tactus et delectationes morosae coniugibus permittantur.
35. Usus matrimonii per se loquendo licitus est, sed ob plures causas quandoque fit illicitus, et I. Si matrimonium est certe nullum, quo casu nunquam licet parti id scienti nec petere, nec reddere debitum ignoranti3 II. Si matrimonium est dubium. Sed hic dubitatur 1. An liceat inire matrimonium cum dubio impedimenti. Communiter docent dd. Sanchez, Suar., Castr., Carden., Croix, Boss., Holzm., Viva etc., quod post adhibitam diligentiam licet contrahere matrimonium cum opinione probabili de carentia impedimenti. Nec obstat, quod in confectione sacramentorum non est licitum uti opinione probabili; nam in sacramento matrimonii, ut diximus cap. I num. 27., et tradunt aa. communiter, stante opinione probabili, ex inveterata consuetudine censetur ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit4. Attamen notandum 1., quod id currit, si opinio est probabilis de iure (nempe ex auctoritate dd.), non autem tantum de facto, ut aiunt Carden., Viva, Croix, Aversa etc., contra Bonac. et Tambur., quia probabilitas facti non constituit veram probabilitas facti non constituit veram probabilitatem, sed tantum coniecturam, qua non licet uti ad contrahendum matrimonium, nisi pro carentia impedimenti talis forte urgeret praesumtio, quae certitudinem quandam moralem exhiberet5. Notandum 2., id procedere tantum in impedimentis de iure ecclesiastico, non autem in aliis de iure naturali, in quibus ecclesia nequit dispensare. Unde si dubium sit de morte prioris coniugis, illicitum est novum inire coniugium, nisi de illius morte certe moraliter constet, ut habetur ex c. Dominus, de secund. nupt. Tantum excipitur aliquis rarissimus casus, in quo pontifex, tanquam divinae legis interpres, ob urgentissimam causam declararet, matrimonium, non ostante tali dubio, posse contrahi, prout, refert Cardenas Urbanum VIII. in quodam casu declarasse6. An autem in impedimetis de iure ecclesiastico, quando dubia sunt, possit episcopus dispensare. Plures graves dd. communissime et probabiliter id admittunt, Castrop., Cabassuz., Barb., Bonac., Holzm., Salm. et Elb., iuxta dicenda cap. XX. de privil. n. 55.7.
36. Dubitatur 2. Quandonam, inito iam matrimonio, urgente dubio de ipsius valore, liceat petere, aut reddere. Manente dubio, coniux dubitans non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum; sed tenetur reddere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato cap. Dominus, de secund. nupt.8. Ratio, quia alter adhuc possidet ius petendi: intellige vero post bimestre ab inito coniugio; et modo ipse non sit a petendo impeditus ob incestus, vel adulterii crimen9. Diximus, ante diligentiam, quia si dubitans
contraxit in bona fide, et post diligentiam non potuit dubium vincere, probabilissimum et communissimum est, posse etiam petere, ob possessionem petendi iam acquisitam; Soto, Wigandt, Hab., Castr., Suar., Less., Lugo, Lay., Ronc., Sanch., Salm. etc. (contro Nav. et Conc.). Quapropter probe tradunt Sanchez, Anacl., Carden., Henr., et alii, quod coniux ille post diligentiam licite potest petere, semper ac certus non sit de impedimento, non obstante quacumque probabilitate in contrarium1.
37. Dubitatur 3., quod si matrimonium sit contractum cum dubia fide, an tunc coniux dubitans possit post diligentiam adhibitam petere, adhuc dubio perseverante. Alii negant, quia non licet uti re, quae incoepta est possideri cum dubia fide; et haec sententia est quidem communior cum Sanch., Castr., Salm., Ronc., etc. Attamen Holzmann et Elbel non omnino improbabiliter id affirmant, quia tametsi dubitans nequeat deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen ex alio principio, nempe quod in dubio standum est pro valore actus, praesertim matrimonii, in cuius favorem in foro tam externo quam interno semper in dubio iudicandum. Quidquid tamen sit de hoc, communiter docent Sanchez, Bonac., Boss., Roncaglia, Salmat., La-Croix et.2, quod si ex utraque parte adsit probabilitas valoris, et nullitatis nuptiarum, licite poterit coniux dubitans post diligentiam reddere, et petere. Excipitur vero casus, quo dubitatur de morte prioris coniugis; tunc enim ex cit. cap. Dominus, coniux dubitans (quicquid dicant Sanchez et Bossius) nunquam poterit petere, nisi de illius morte habeat certitudinem, vel tantam salter probabilitatem, quae moralem certitudinem constituat; alias priores nuptiae semper possident. Quaeritur autem, quando debeat quis vel ne dubitare de valore matrimonii; tres dantur regulae: prima, quod coniux ordinarie loquendo non tenetur credere alteri asserenti, se ficte consensisse, licet asserat cum iuramento; Bonac., Sanch., Soto, Salm., etc. ex cap. Cum a nobis, de testib. Secunda, quod si quis audiat adesse impedimentum a personis non fide dignis, vel ex fama a nullo auctore certo exorta, nec tenetur credere. Tertia, quod si audiat a fide digno, aut per famam ex certo auctore, tenetur veritatem inquirere, et interim abstinere a nuptis aut a petendo; sed tenetur reddere, si unus tantum adsit testis, ut Navar., Silv., Salmat. ec.3. Ceterum in dubio semper iudicandum pro matrimonio, Sanch., Pontius, et alii communiter4.
38. III. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum sanitatis, nec obsit periculum incontinentiae. Probabiliter autem licet, si morbus sit diuturnus, ut lepra, phthisis, morbus gallicus, vel similis; modo non sit talis, ut proxime tendat ad mortem; et modo adsit aliqua iusta causa; ita Sanchez, Caiet., Pont., Laym., Bos., Bus., Bon. etc. Ceterum tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat, et etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare, cum non teneatur morbum suum (v. gr. gallicum) cum sua infamia patefacere, ut Tambur. cum Soto5. Non licet petere statim a balneo, vel a sectione venae, aut cum febri; Sanch., Bon., Boss. etc. Licet vero petere ab uxore, quae laborat seminis fluxu, seu gonorrhaea, si fluxus sit perpetuus, secus si sit maleficus, et non adsit in alterutro proximum periculum incontinentiae6. Coitus post prandium probabiliter non affert grave damnum, quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo, dum tenetur reddere etiam cum modico incommodo7. An autem licitus sit usus tempore lactationis. Negat Pontius, si prudens sit timor de gravi nocumento prolis; sed admittit Sanchez8. An tempore menstrui. Licet, si menstruus sit extraordinarius et diuturnus; non vero si naturalis; sed tunc probabilius non
erit nisi venialiter illicitus, ut communissime s. Anton., Nav., Conc., Pont., Sanch., Et idem dicitur de usu in purgatione puerperae; modo non fiat eadem die, vel sequenti partus1.
39. IV. Usus est illicitus (sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad reddendum, ut recte aiunt Croix et Viva2. Si exerceatur mente adultera. Se excitare ad usum respiciendo ad imagines sacras, gravis esset irreverentia. Periculosum autem, se delectando de pulchritudine alterius personae, et maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas personas3. VI. Si fiat modo indebito, nempe extra vas naturale, quod sine dubio erit mortale, et gravius si in vase praepostero, etiamsi ibi tantum copula inchoetur, ut verius dicendum cum Sanch., Pont., Castrop., Bon., Tamb., Spor., Boss. et communi, contra Nav. et Angi4. Vel si fiat in vase naturali, sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum, aut viro succumbente. Hoc tamen est tantum veniale iuxta communem dd. sententiam s. Antonini, Nav., Petrocor., Elb., m. Gers., Caiet., Soto, Castrop., Sanch., Tol., Ronc., Salmat., Croix, etc. ex d. Thoma, quia mutatio situs minime impedit generationem, dum matrix feminae ex se attrahit semen viri. Adduntque aa. citati cum Concina, id nullum esse peccatum, si fiat ex aliqua iusta causa5. An autem sit mortale mutare situm, si propter id casu aliquid seminis effunditur. Affirmant Salmanticenses, sed communius negant Sanch., Pont., Castrop., Boss., Perez, Hurt., et Aversa6.
40. Hic autem dubitatur 1. An peccent graviter coniuges, si coepta copula se retrahunt a seminatione. Negant communiter Sanch., s. Anton., Laym., Pont., Cai., Less., Salm., etc., si hoc fiat ex consensu, et sine effundendi semen periculo; quod tamen, ut ait Sanchez, ordinarie adest7. Si autem uxor iam seminarit, vel proxima sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens; nisi forte faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum; iidem aa. etiam communiter8. Si tamen contra vir seminavit, alii, ut Sanch., Pont., Bon., Salm., etc., excusant a mortali uxorem, si se retrahat. Alii vero, ut d. Bonav., Caiet., Abul., Maior., Aversa, Hurtad. etc. non excusant, dicentes cum Suarez, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generationem, et quoniam horum opinio satis videtur probabilis, haec sequenda est, cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive generationis9. Dubitatur 2. An viro se retrahente, liceat uxori statim post seminationem viri tactibus se excitare, ut seminet. Negant Diana et Rodriquez. Sed communissime affirmant Wigandt, Less., Sanch., Bon., Fill., Salm. Spor., Boss., Elbel, et alii plures, nec reprobat p. Concina; idque ob eandem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium, vel saltem valde utile ad generationem; nihil enim in natura frustraneum10.
41. VII. Si usus habeatur in loco indebito, puta publico, vel sacro. An autem copula coniugalis etiam occulta vetita sit in ecclesia. Vide dicta cap. IX. de sexto praecepto num. 21. VIII. Si habeatur tempore indebito. Plura hic notanda. 1. Petere ante communionem est veniale (nisi petatur ad incontinentiam vitandam), nullum vero peccatum reddere; aut petere post communionem; vide dicta cap. XV. num. 57. Pariter nequaquam peccare coniuges, ut communiter dd. dicunt, si reddant in diebus festivis; et etiam si petant, communius docent s. Bon., Sotus, Caietanus, Pontius, Sanchez, Azor., Castrop., Bonac., Salmant., Valent., Coninch. etc., quia nullo iure id videtur vetitum: et si aliquis Ss. Patrum videtur id vetare, loquitur de consilio, non de praecepto, ut probat Sanchez11.
Saltem, ut ait Benedictus XIV. de synodo, si olim id erat praeceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2. Tempore praegnationis usus, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit abortus periculum, quod ordinarie non adest); et nullum, si periculum adsit incontinentiae, vel alia adsit iusta causa1. 3. Coniux prohibetur a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis post matrimonium ab eo contractum: potest tamen, imo tenetur reddere, si alter petat expresse, vel etiam interpretative petat, nempe quando mulier (ait. d. Thomas) verecunda est (particulari modo quam aliae mulieres), et vir sentit eius voluntatem de debiti redditione; ita communiter alii. Praeterea, si ipse impeditus (intellige ratione affinitatis tantum, non autem voti) sit in proximo periculo incontinentiae, et periculum sit in mora, potest etiam petere; ita Viguer. et Quintanad. Et quidem probabiliter si dispensatio brevi obtineri nequeat2. 4. Certe licet coniugi petere ab altero exommunicato; et iuxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato, si existat in periculo incontinentiae; ita Suar., Bon., Sanch., Boss., etc. communiter3.
42. Quaeres hic, an tactus, et delectationes morosae coniugibus permittantur. Respo. 1. Tactus etiam impudici, si ad copulam ordinantur, sine dubio coniugibus permittuntur; si vero non ordinantur, ut communiter et verius docent Sotus, Caiet., Tol., Vasqu., Less., Laym., Sanch., Castr., Abul., Armil., Bon., Salmant., Con., Sa, etc. (contra quosdam) sunt tantum veniales, quia status coniugalis excusat eos a mortali4. Excipe, nisi coniux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisi praevideatur pollutio (quamvis involuntaria) in se vel in altero, ut aiunt Soto, Castrop., Cai., Boss., Salmant., etc. Tunc tantum autem poterit petens excusari, si tactum impudicum habeat, ut se aptet ad copulam, secluso periculo consensus in pollutionem; ita Sanch., Filliuc., Spor., Escob., Elbel, etc. Et si periculum proximum pollutionis sit ex tactu etiam pudico, tactus neque potest adhiberi, etiam secluso periculo consensus, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem etc. Hoc de petente; sed redens in huiusmodi tactibus videtur semper excusari, cum alter habeat ius ad illos, nisi adeo sint impudici, ut videantur quasi inchoata pollutio5; vide dicenda in §. sequ. num. 48. Resp. 2. Probabilius peccat graviter coniux seipsum turpiter tangens ob delectationem, tum propter periculum pollutionis, tum quia coniuges nullum habent ius ad seipsos tangendos, nisi tantum ad se aptandos ad copulam; ita Laym., Diana, Sporer, Salmant., etc. contra Sanch., Castr., Boss., etc.6. Resp. 3. Quoad delectationes, hortandi sunt coniuges, ut abstineant a delectatione morosa de copula habita vel habenda, si alter absit; sed non damnandi de mortali, ut communius dicunt Sanch., s. Anton., Bon., Suarez, Gers., Caiet., Filliuc., Croix, etc. cum d. Thoma7. Excipe nisi delectatio habeatur cum aliqua non solum carnali, sed etiam venerea voluptate8.
§. III. De usu praecepto matrimonii.
43. Quando coniux teneatur petere.
45. Si plures nascantur filii.
46. Si alter petat cum mortali.
47. Si velit vir seminare extra vas.
48. Si petat amens vel ebrius. De impedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis aut prolis.
50. Si coniux cohibeat seminationem. Si uxor surgit aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex saepe effundit extra.
51. De cohabitatione et de alimentis uxori debitis.
43. Distinguere hic oportet petitionem a redditione. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter coniugum tenetur petere, nisi praevideat in se vel in altero periculum incontinentiae. Sufficit tamen si uxor tacite petat,
ut vir teneatur ad eam accedere; ita omnes cum d. Thoma1, qui ait: Quando vir percipit per aliqua signa, quod vellet debitum, tenetur reddere. Contra vero dicunt Sanchez, Soto, etc., ex eodem d. Thoma, uxorem non teneri copulam praestare, nisi vir expresse petat. Excipe 1. Cum Sanchez, s. Antonino, Navar., etc., si potius erubescentia esset ex parte viri, puta si mulier esset ferae conditionis, vel magnae auctoritatis2. Excipe 2. Si vir esset in periculo incontinentiae, ut diximus; sed quia tuc probabilius, iuxta Sanch., Coninch., Palud., etc., ex sola caritate uxor petere teneretur, facile posset excusari, si in petendo magnam pateretur verecundiam3.
44. In quantum autem ad redditionem, coniux negans alteri debitum ordinarie graviter peccat. Sed dubitatur 1. An si mortale, semel vel bis debitum negare. Si alter remisse petat, vel facile cedat precibus negantis, ex communi sententia non est mortale (et ne veniale quidem, si adsit causa), nisi alter sit in periculo incontinentiae, nec contra adsit gravis causa negandi. Si tamen ille serio et instanter petat, Castropalaus, Tamb., Boss., Croix, etc., putant, gravem esse materiam, nisi petat immoderate, puta, quater in eadem nocte. Alii vero putant levem, ut Pontius, Sanch., Sa, Bonacina, Hurtad., Ledesma, etc., et non videtur omnino improbabile, si alter non sit in periculo incontinentiae. Sic etiam Pontius, Sanch., et alii communissime excusant a mortali coniugem, qui differt reddere a die ad noctem, vel a nocte ad mane4.
45. Dubitatur 2. An sit causa iusta negandi debitum, si plures nascantur filii, quam ali possint. Alii negant, Laym., Ronc., et Spor., quia procreatio prolis spectat ad praecipuum finem coniugii. Affirmant vero Sanch., Pontius, Bonac., Bossius, etc., quia in omnibus debitis magna difficultas excusat a solutione. Excipiunt tamen, nisi in petente sit periculum incontinentiae; hinc, quia periculum hoc vix poterit abesse, primae sententiae magis puto adhaerendum5.
46. Dubitatur 3. An coniux teneatur, aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi. Hic distinguendum: si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo abortus, scandali, aut sanitatis alterutrius, tenetur uxor negare sub gravi; tunc enim vir non habet ius ad petendum, ita communiter Sanch., Pont., Con., Bonac., Salmant., etc., cum d. Thoma6. Si vero culpa, se tenet ex parte petentis, puta si habeat votum, aut petat ob pravum finem, prima sententia cum Pontio, La-Croix, et aliis paucis, tenet, non licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta si peteret ob voluptatem, aut alium malum finem. Sed communis et probabilior sententia cum Suar., Lugo, Tournely, Concina, Laym., Bonac., Salmant., Castrop., etc., docet, posse et teneri ad reddendum, quia vovens retinet ius ad petendum7. Tenetur tamen reddens, ut advertunt Sanch., Boss., Coninch. etc., ex caritate alterum monere, ut desistat; at si desistere nolit, expedit, ut ipse petitionem anticipet; sed merito ait Sanch., uxores ad id raro teneri8. Si vero petat coniux incestuosus, qui iam privatus est iure petendi, alter non tenetur quidem, sed bene potest ei reddere; cum ipsi semper competat ius tam petendi, quam reddendi; ita Sanch., Castr., Bon., Laym., s. Anton., Salm. etc.9.
47. Dubitatur 4. An liceat uxori petere, vel reddere viro volenti seminare extra vas post copulam incoeptam. Alii negant, quia tenetur impedire peccatum viri. Alii affirmant, quia ipsa dat operam rei licitae. Sed puto, distinguendum inter petitionem et redditionem: in reddendo, etsi probabile est cum Roncaglia, et Elbel, quod uxor possit negare debitum, et etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo iuxta primam sententiam; quia vir, cum sit abusurus
re debita, non habet ius ad illam; tamen probabilius est cum Sanch., quod post monitionem teneatur reddere, cum culpa se teneat non ex parte actus, sed personae, ut supra mox diximus. In petendo vero, dicimus cum Roncaglia et Elbel, uxorem non posse petere ab huiusmodi viro, quia tenetur ex caritate illius peccatum impedire. Excipe, nisi gravem haberet causam petendi nempe si esset in periculo incontinentiae, vel si alioquin perpetuo abstinere deberet a suo iure petendi; caritas enim cum tanto onere non obligat; unde non videtur teneri ab abstinendum, nisi per paucas vices1; vide dicta in simili casu cap. IV. n. 28.
48. Dubitatur 5. An coniux teneatur reddere petenti cum culpa veniali. Alii affirmant, alii negant, sed pariter ut supra distinguendum puto: si copula est illicita ex parte petentis, nempe si petat ob voluptatem, vel mane ante communionem, tenetur alter reddere. Si vero ex parte actus, puta si petit situ innaturali, vel tempore menstrui, aut puerperii, etc., tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit causa, v. gr. ne incurrat illius indignationem: non tamen tenetur, nisi petens iustam habeat causam petendi tali modo, aut tempore2.
49. Deinde plura hic sunt notanda. Notandum 1., quod iuxta communissimam sententiam non est obligatio reddendi debitum amentibus, vel ebriis, cum hi sint incapaces iure dominii; excipe, nisi sint in periculo prodigendi semen, vel nisi non sint universae amentes, aut omnino ebrii; ita probabilius Sanch., Castrop., Bon., Conc., Laym., Soto, Croix, Bus., Con., etc. contra Navar. et Sylv. Ceterum communiter admittitur, posse istis reddi, si absit periculum scandali, aut abortus, puta cum uxor esset furiosa3. Notandum 2., quod si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo vel secundo gradu, tenetur reddere, sed amittit ipse ius petendi ex cap. Siquis. De eo qui cogn. etc. sic contra, si uxor etc.4. Ut autem quis contrahat hoc impedimentum petendi, requiritur ut sciat legem, non tantum divinam, sed etiam ecclesiasticam vetantem incestum; et probabiliter, ut sciat etiam huiusmodi poenam, ut dicunt Bon., Wigandt, Castrop., Boss., Elbel, Con., Sanchez, Laym., etc.5. Notandum 3., quod si coniux timeat damnum tantum leve sanitatis ex redditione, tenetur reddere; et hoc est certum apud omnes. Si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest, nisi ipse, vel petens sit in proximo periculo incontinentiae; aut nisi alias magna formidet dissidia, modo morbus quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem; ita Pontius, Sanch., Laymann, et alii passim. Dixi potest, sed non tenetur, quia caritas eo casu excusat, si reddat, sed non obligat6. Solum autem periculum prolis nasciturae, nempe quod ex tali coitu defectuosa nascatur, non excusat ab obligatione reddendi, ut verius docet d. Thomas7 cum aliis, quia (ut ait) melius est proli sic esse, quam non esse8. Notandum 4., quod non tenetur coniux reddere, si laborat febri; Bonac., Sanchez, Per., Bus., etc.9. Neque uxor, si experta sit, non posse parere sine mortis periculo, ut communiter docetur10. An autem possit reddere, si experta sit, filios parere mortuos. Affirmat Laym.; sed communius negant Bonac., Bossius, Rodriq., Victor. etc., nisi adsit periculum incontinentiae, ut addunt Bonac., et Sanch., quod periculum (ait Sanch.) maxime aderit, si ob hanc causam perpetuo deberent abstinere coniuges ab usu matrimonii11.
50. Notandum 5., peccare mortaliter coniugem, si cohibeat seminationem altero seminante; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam alter seminet, quia hoc modo impeditur generatio. Tantum poterit permitti copulam interrumpere, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis periculum12;
vide dicta num. 40. Sic pariter peccat uxor, si statim post copulam surgit aut mingit, animo impediendi generationem, nisi hoc faciat ut supra ad scandalum aut mortem vitandam. Dixi statim, quia non tenetur diu immota manere, ita Sanch., Pont., Salm., Bon., Boss., etc., contra Tamb.1. Puella autem oppressa extra matrimonium non potest sine peccato semen viri expellere, postquam illud iam recepit in matricem; tantum ipsa poterit impedire, ne immittatur, ut rectius Pontius, Tamb., Escob., et Leand. (contra Sanch. et Boss.), quia numquam potest semen receptum in matricem elici sine iniuria generationis humanae2. An autem liceat viro copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmatem, saepe extra vas semen effundat. Licet, ut dicunt communissime Sanch., Laym., Bonac., Bossius, Sporer, La Croix, etc., semper ac adest probabilis spes effundendi intra, quia tunc possidet ius ad copulam3.
51. Notandum 6., quod coniuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu, absitque tunc periculum incontinentiae, et damnum educationis. Vir autem licite potest suscipere aliquam brevem peregrinationem ex causa devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito viro. Potest imo vir etiam diu abesse, si id oporteat ad bonum publicum, vel familiae; ita communiter Sanch., Castropal., Boss., Laymann, etc. Dicit autem Boss. cum Tolet. et Sayro, quod vir tenetur tunc secum ducere uxorem, si commode possit4. Quando vero uxor teneatur sequi virum, et vir eam ducere, vide dicta de IV. praecepto c. VII. n. 13. Notandum 7., quod ob dotem non solutam nequit vir negare debitum, aut cohabitationem; sed non tenetur uxorem alere, si dos non solvatur culpa promittentis (et idem currit si uxor renuat cohabitare), nisi nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor non habeat unde ali, et sine sua culpa dos non solvatur, aut nisi ipsa omittat cohabitare absque sua culpa5. Casu vero quo vir deprehenderit, uxorem fuisse adulteratam, bene poterit ei alimenta denegare, modo negare possit sine illius infamia, puta si crimen iam est notorium; ita communius et probabilius Sanchez, Soto, Salmat., Trull., etc. Et idem dicunt Salmat., cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria, et etiam occulta, si fuerint nimis lasciva, vel si ipsa sit nobilis6.
§. IV. Degl'impedimenti impedienti.
52. Quali sono gl'impedimenti.
53. I. Vetitum. II. Tempus feriarum. Se nelle ferie sia vietata la consumazione. Della benedizione sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Se il vescovo possa dispensare al voto di castità.
54. Della clandestinità e delle proclamazioni.
55. Dell'obbligo di dinunziare gl'impedimenti, e quando la dinunzia impedisce.
56. Se basta la fama. Se gli sposi interrogati ecc. Se il parroco sa l'impedimento.
57. Quando il vescovo possa e debba dispensare alle pubblicazioni.
58. Se possa il vicario, o il parroco dispensare, o dichiarare ecc.
52. Due sorte d'impedimenti vi sono nel matrimonio: altri impedimenti, cioè che lo rendono illecito, o ne impediscono solamente l'uso; altri dirimenti, che lo rendono affatto nullo: ed è certo, anzi di fede, che così gli uni come gli altri possono stabilirsi dalla chiesa, secondo ha dichiarato il trident.7, perché sebbene la chiesa non possa invalidare i sagramenti, quando vi sono i requisiti, nulladimanco, perché il sagramento del matrimonio sussiste nel contratto, perciò ben può la chiesa per giuste cause invalidare il contratto, e non essendovi contratto, non v'è neppure sagramento8. Nel §. seguente parleremo degl'impedimenti dirimenti, in questo tratteremo solo degl'impedienti. Oltre il peccato mortale, e la scomunica, vi sono sei impedimenti che rendono il matrimonio illecito. Questi
si comprendono ne' seguenti versi: I. Ecclesiae vetitum, II. necnon tempus feriarum, III. atque catechismus, IV. crimen V. sponsalia. VI. votum impediunt fieri, permittunt facta teneri.
53. I. Vetitum, cioè la proibizione del vescovo, o del parroco, per lo dubbio che ivi fosse dell'impedimento, o dell'inabilità a contrarre1. II. tempus feriarum. Le ferie sono dall'avvento sino all'epifania, e dal giorno delle ceneri all'ottava di pasqua. Ma qui s'avverta, che in tali tempi si vieta il benedir le nozze, come anche il far conviti più solenni, ma non già contrarre il matrimonio, né il trasportare la sposa, se ciò si fa senza solennità: né si proibisce la consumazione del matrimonio, come dicono giustamente Bellarm., Sanchez, Ponz., e diffusamente il conferma il cardinal Lambertini2 con Pignatell., Fill., Bonac., Croix, ecc., con una dichiarazione della s. c., dicendo, che i canoni che si oppongono da' canonisti son di consiglio, non di precetto3. E sebbene dicono alcuni, esser colpa (ma non più che veniale, come comunemente tengono Sanchez, Boss., Soto, Sa, Escob., ecc.4 contra Concina il quale vuole, che sia mortale) il lasciare affatto di prender la benedizione sacerdotale che si dà dal parroco, o da altro sacerdote di sua licenza, nella messa a ciò designata per le prime nozze, poiché le seconde non si benedicono; nulladimeno più comunemente e più probabilmente dicono Nav., Ponz., Laym., Sanch., Bellarm., Castr., Salm., Viva, ecc., col cardinal Lambert. nel luogo citato, che il consumare il matrimonio prima della benedizione non è alcun peccato; e si prova dal trident.5, e dal rituale, dove ciò solo si esorta, ma non si comanda, e più espressamente dal c. Nostrates 30. qu. 5., dove si dice: Sicque demum benedictionem et velamen coeleste suscipiunt; peccatum autem esse, si haec cuncta in nuptiali foedere non interveniant, non dicimus6. III. Catechismus. Che cosa intendasi per catechismo, altri dicono, esser la professione della fede che si fa in nome del battezzando, altri lo spiegano altrimenti; del resto questo impedimento oggi è tolto per lo tridentino, come dicono Sanc., Concina, Castrop., Salm., ecc. con una dichiarazione della s. c.7. IV. Crimen. Sotto questo nome anticamente si comprendevano certi delitti, cioè l'incesto colla propria madre, il ratto di una sposa aliena ec., ma questo impedimento oggidì anch'è tolto per disusanza8. V. Sponsalia, cioè gli sponsali con altra persona, ma non ancora sciolti, de' quali già si è parlato nel §. antecedente. VI. Votum, cioè il voto semplice di castità, o di religione, o di non maritarsi. Qui dee notarsi, che 'l vescovo prima di contrarsi le nozze non può dispensare nel voto di castità (quando il voto è assoluto; altrimenti poi s'è penale o condizionato, secondo dicemmo al c. V. n. 49.); eccetto che se non dispensandosi vi fosse pericolo d'incontinenza, o d'altro grave danno nella dimora, né si potesse ricorrere presto al papa, come dicono comunemente Sanchez, Suar., Less., Navar., Soto, Silv., Salm. ecc.9, poiché le riserve sono istituite in aedificationem, non in destructionem. Fatte poi che sono le nozze, ben può dispensare il vescovo (e come dicono i Salmaticesi, anche il vicario generale per la concessione generale ch'egli ha di tutt'i casi vescovili) nel voto di castità, ch'è stato fatto dopo il matrimonio, o anche avanti di quello; come dicono più comunemente e più probabilmente Soto, Sanchez, s. Anton., Nav., Conc., ecc., da s. Tommaso10. E la stessa facoltà hanno i confessori mendicanti, come dicono comunemente Castropal., Wigandt, Sanch., Suar., Tourn., Salm., ec., in virtù de' loro privilegi11. Al voto non però di castità fatto da' coniugi di mutuo consenso, solo il papa può dispensare,
come dicono colla più comune Sanch., Sporer, Anacleto, ec., appresso il Ferrari1. Del resto il vescovo, eccettuato il voto di castità, e sponsali fatti con altra persona, egli può dispensare a tutti gl'impedimenti impedienti, ed a tutti gli altri che sopravvengono al matrimonio, Castrop., Bonacina, Salm., Croix, ec.2.
54. Oltre poi i riferiti, vi è l'impedimento di clandestinità, cioè quando il matrimonio si fa senza le tre antecedenti proclamazioni prescritte dal trident.3. Queste, per esser fatte come si dee, bisogna per 1. che si facciano dal proprio parroco, o da altro sacerdote di sua licenza. Per 2., che si facciano nella chiesa tra la messa, siccome prescrive il tridentino, benché probabilmente dicono Sanc, Barbosa, e Roncaglia, che possono anche farsi in tempo della predica o della processione; anzi ammettono ancora Wigandt, Sanchez, Laym., Barb., Boss., Escob., Fill., ecc. (contro Ponzio ed altri) fuor della chiesa in qualche luogo di gran concorso, mentre così già s'ottiene il fine del concilio4. Per 3., che si facciano nel luogo dell'origine, come più volte ha dichiarato la s. c.5. Onde se gli sposi son di diverse parrocchie, bisogna, che in ambedue le chiese si facciano le denunzie; se non fosse come dicono Laym., Boss., Salm., ecc., che le parrocchie stessero molto vicine tra loro. Ed in caso, che alcuno degli sposi per breve tempo dimorasse attualmente in altro luogo, non basta fare ivi le pubblicazioni, ma bisogna farle nella parrocchia, dond'è partito, come molto più probabilmente dicono (contro Ponzio) Sanch., Conc., Barb., Roncag., ed altri con una dichiarazione della s. c. In oltre si noti qui, che se l'uno degli sposi è forestiere, il parroco non dee far le pubblicazioni, se prima non si è provato appresso l'ordinario per fede autentica il di lui stato libero, come si ha dall'istruzione della s. c.6. Per 4., le suddette tre dinunzie debbon farsi in tre giorni continui festivi, come dice il trident.7, purché non siano immediati, come dicono Roncag., Sanch., Ponz., ec., benché probabilmente ancora tengono Trull., Salmat., Hurt., Regin., ec., che non osta l'essere immediati; mentre il concilio altro non dice, che, tribus continuis diebus festivis, e non vi aggiunge, che non siano immediati. Permettono anche i Salmat. con Aversa ed altri, il far le dinunzie in tre giorni festivi non continui, purché non v'intercedano più giorni di festa; ma ciò rettamente Sanc., Castr., Bon., Escob., ec., non lo scusano almeno da colpa veniale8. Qui s'avverta, che se fatte le dinunzie il matrimonio non si contrae tra due mesi, ordina il rituale9, ch'elle si ripetano, purché altrimenti non paia al vescovo.
55. Or fatte che saranno le pubblicazioni, si dimanda, se ciascuno che ha notizia dell'impedimento, sia tenuto a dinunziarlo, benché egli non possa provarlo. Lo negano Ponzio, Diana, ec. Ma la sentenza più vera e comunissima con Sanch., Castr., Con., Escob., Laym., Bon., Barb., Boss., Salm., ec., l'afferma, essendoché il testimonio d'un solo, benché sia criminoso, o sia accusatore, ben è sufficiente ad impedire il matrimonio, sin tanto che si appuri la verità, come dicono altronde rettamente e comunissimamente Sanch., Panorm., Nav., Ronc., Castr., Boss., Barb., ec., e come si prova dal c. 12. de sponsal. e dal cap. 22. de testib., dove dicesi: Matre asseverante, ipsos esse consanguineos, non debent coniungi. E così anche basta ad impedire le nozze la fama dell'impedimento, come si ricava dal detto cap. 22. de testib.10. Il testimonio poi è obbligato a dinunziar l'impedimento, ancorché lo sapesse sotto segreto naturale, anche con giuramento, come dicono Sanc., Escob., Boss., Barb., Salm., ec. da s. Tommaso11, il quale insegna, che 'l giuramento del segreto
non obbliga, dove si tratta d'impedire il danno comune, o del terzo1. Ciò non però s'intende, sempreché la suddetta dinunzia possa farsi comodamente, perché all'incontro non è tenuto il testimonio a dinunziare con grave suo danno, o con grave scandalo d'altri2. S'intende di più, dopo aver fatta l'ammonizione, perché prima di denunziare l'impedimento al vescovo o parroco, è tenuto di ammonire gli sposi (se l'ammonizione è profutura), che desistano da un tal matrimonio3. Acciocché poi s'impedisca il matrimonio per la dinunzia del testimonio, è necessario per 1., che quegli non solo denunzi, ma ancora deponga l'impedimento, ancorché per altro spontaneamente si offerisca a deporre, come dicono Sanch., Boss., Guttier. ec., purch'egli non provasse la fama dell'impedimento, perché allora basta che denunzi, come si ha dal cap. Non in duo, de sponsal. Per 2., che lo deponga, o dinunzi con giuramento. Per 3., che lo deponga per certa scienza, non già per udito; eccettoché se l'impedimento fosse di consanguinità, o d'affinità, perché allora basta che lo sappia da persone certe, e degne di fede. Per 4. si richiede, che 'l testimonio non sia persona vile, purché il fatto non fosse talmente occulto che non potesse altrimenti provarsi, poiché dove manca la facoltà di provare, si ammette anche la prova, che per sé non sarebbe sufficiente; così comunemente i dd.4.
56. Indi su questa materia bisogna avvertire altre cose. Si avverta per 1., che la fama dell'impedimento basta ad impedire le nozze, come di sopra si è detto; ma ciò non corre, quando i consanguinei degli sposi, come dicono Sanchez, Castr., Guttier. ec., dal c. cum in tua, de sponsal., o gli stessi sposi, come aggiunge Sanch., giurassero, non esservi impedimento5. Si avverta per 2., che i contraenti, quando ne sono legittimamente interrogati, son tenuti a confessar l'impedimento, o ad astenersi dalle nozze, ancorché l'impedimento non fosse provato. Se non però occultamente ne avessero già la dispensa, non sono obbligati a confessar l'impedimento, quando quello non sia altronde provato; così Silv., Laym., Sanchez, Ponzio, Boss., ed altri comunemente6. Si avverta per 3., che il parroco, il vescovo, o altro giudice, se egli solo avesse notizia dell'impedimento, purché non lo sappia sotto sigillo di confessione è tenuto ad impedire il matrimonio. Né osta il dire, che al peccatore occulto non può negarsi il sagramento quando egli pubblicamente lo cerca; poiché ciò corre, allorché non v'è altro male che la percezione sacrilega del sagramento; ma non quando vi sono altri gravi danni, che avvengono ordinariamente ne' matrimoni invalidi; così giustamente Sanch., Castr., Boss., Gon., Ronc., Escob., ec. contro Ponzio7. E qui si avverta che 'l parroco è obbligato sotto colpa grave, quando occorre qualche matrimonio, a far diligenza se vi sono impedimenti8.
57. Si avverta per 4., che il vescovo, secondo il trident.9, può dispensare a due proclamazioni delle tre, ed anche a tutte, quando v'è giusta causa, come quando v'è sospetto probabile, che 'l matrimonio maliziosamente s'impedisca, siccome dicesi nello stesso concilio, ed anche per altre cause, come dicono Sanchez, Barbosa, Ponz., Cabass., Bon., Boss., Salm., ec., cioè se le nozze fossero tra magnati, o tra vecchi, o tra persone molto disuguali in condizione, età, ricchezza, o in altra qualità; o pure se fosse moralmente certo, non esservi impedimento; altrimenti il vescovo, se dispensa, dee sempre almeno altronde accertarsene10. E quando la dispensa fosse necessaria ad evitare un grave danno spirituale, o temporale, o pure a rimuover l'impedimento d'alcun notabile bene, anche privato, allora (come dicono Ponzio, Sanch., Barb., Castr., Bon., Fill., Boss., Con., ec.) il vescovo è tenuto a dispensare,
come sarebbe per 1. nel caso del tridentino, cioè se vi fosse prudente timore, che 'l matrimonio ingiustamente s'impedisce. Per 2. se il matrimonio fosse necessario per evitare l'infamia degli sposi, o della prole, v. gr. se vi fosse stata la deflorazione, e lo sposo stesse per morire, o per andar lontano, o si temesse che muti volontà. Per 3. se i genitori importunassero il figlio a prendersi una indegna. Per 4. se si temesse qualche pericolo grave spirituale, o temporale. Per 5. se sovrasta il tempo dell'avvento, o della quadragesima, come aggiunge Roncaglia; e così finalmente per ogni altra causa ragionevole, secondo il giudizio de' prudenti1. Dice non però Bossio2, che se mai con queste cause il vescovo ingiustamente negasse la dispensa, gli sposi debbono ricorrere al giudice superiore, ma non possono già contrarre, se non quando il pericolo fosse nella dimora, e non si potesse andare al superiore. Si avverta qui per ultimo, che il concilio ordina, che, dispensandosi alle dinunzie, ante consummationem fiant denunciationes in ecclesia, nisi ordinarius iudicaverit, ut remittantur.
58. Si dimanda qui per ultimo, se 'l vicario generale, ed anche il parroco, possono dispensare alle pubblicazioni. In quanto al vicario, è più probabile che possa, mentr'egli fa un tribunale col vescovo; così comunissimamente Sanch., Castr., Bon., Wigandt, Elbel, Barb., Nav., Ronc., Conc., Fill., contro Ponzio e Diana3. Il parroco all'incontro non ha in ciò alcuna giurisdizione; onde se presume di assistere al matrimonio senza le denunzie, incorre la sospensione dall'officio per tre anni, ma di ferenda sentenza, come si ha dal c. Cum inhibitio, §. sane, de cland. desp. Probabilmente nondimeno dicono Sanchez, Laym., Croix, Ronc., Gob., ed Elbel, che ne' casi che 'l vescovo è tenuto a dispensare, e non si potesse a lui ricorrere, ed all'incontro il pericolo non patisse dilazione, in tal caso il parroco non può già dispensare, ma può (purché gli costi non esservi impedimento) dichiarare, che allora non obbliga il precetto delle dinunzie. Anzi aggiungono Ponzio, Castr., Boss., Salmat., Bus., Sanch., Con., Soto, Escob., ec., che allora gli stessi sposi, se son certi che non vi sia impedimento, possono contrarre senza le pubblicazioni4.
§. V. Degl'impedimenti dirimenti.
59. Si accennano gl'impedimenti dirimenti.
60. I. Dell'errore circa la persona e circa la qualità.
61. II. Della condizione. III. Del voto. IV. Della cognazione.
63. VI. Della disparità del culto. VII. Della violenza e meto.
64. VIII. Dell'ordine. IX. Del ligame. X. Della pubblica onestà.
65. XI. Dell'età.
66. XII. Dell'affinità.
67. Dell'impedimento ad petendum, e chi possa dispensare a quest'impedimento.
68. XIII. Della clandestinità e dell'assistenza de' testimonii.
69. e 70. Dell'assistenza del parroco.
71. De' vagabondi e forestieri.
72. Qual assistenza del parroco si richieda.
73. XIV. Dell'impotenza.
74. XV. Del ratto.
59. Gl'impedimenti dirimenti (oltre il difetto del consenso) sono i seguenti: I. Error, II. Conditio, III. Votum, IV. Cognatio, V. Crimen, VI. Cultus Disparitas, VII. Vis, VIII. Ordo, IX. Ligamen, X. Honestas, XI. Aetas, XII. Affinis, XIII. Si Clandestinus, XIV. et Impos, XV. Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae.
Haec socianda vetant connubia, facta retractant.
60. Parliamo di ciascuno in particolare. 1. Error. L'errore circa la persona di legge naturale irrita il matrimonio, ancorché sia vincibile, ed ancorché concomitante, che non abbia data causa al contratto, in modo che, anche conosciuto l'errore, pure sarebbonsi fatte le nozze5. L'errore all'incontro circa la qualità della persona, v. gr. s'ella sia riputata nobile, vergine, o ricca, e non sia tale, certamente non irrita il matrimonio; e ciò corre secondo la sentenza comune, e più vera,
con Sanch., Mol., Laym., Nav., Concina, Habert, Ronc., Less., Gon., Salm., ec da s. Tommaso1, contro Ponzio, ed altri pochi, ancorché l'errore abbia data causa al contratto; poiché già vi è il consenso circa la sostanza del matrimonio, che consiste nella verificazione della persona; altrimenti, se si avessero a verificare tutte le qualità apprese dagli sposi, innumerabili matrimoni rimarrebbero dubbi e litigiosi2. Se non però la qualità ridondasse nella sostanza, comunemente dicono i dd., che allora l'errore anche circa la qualità annullerebbe il matrimonio. Tre poi sono le regole per discernere, quando l'errore circa la qualità ridonda nella sostanza. La prima, quando attualmente alcuno intende, o prima abbia inteso senza mutar volontà, di non contrarre se non sotto la condizione di quella qualità; così Sanch., Ponz., Castropalao, Salm., ed altri comunemente3. La seconda, quando la qualità è propria ed individuale di qualche certa persona, v. gr. se uno intende contrarre colla primogenita del re di Francia; così Castropalao, Petroc., Habert, Laym., Holz., e Spor. Ma non già se intendesse contrarre con una delle sue figlie, perché allora la qualità non è individuale, ma è comune all'altre figlie; e tanto meno se intendesse di prendere una figlia di re: se non fosse che principalmente intendesse di non voler contrarre, se non con una persona regale4, come diremo qui appresso nella terza regola. La terza, quando il contraente intende principalmente la qualità, e meno principalmente la persona, come se dicesse: Voglio sposare una nobile, quale penso che sia n. n. Altrimenti poi sarebbe, se dicesse: Voglio n. n. , la quale stimo che sia nobile; così Soto, Silv., Abul., Holzm., Tamb., ed altri con s. Tommaso5.
61. II. Conditio. Per condizione s'intende la servile; onde chi ignorantemente contrae con una serva, il matrimonio è nullo6; e ciò ancorché l'ignoranza fosse crassa, come più probabilmente dicono Sanch., Con., Salm., ecc. contro Soto7. Altrimenti poi, se già sapesse, che è serva, poiché allora validamente contrarrebbe; ed allora resterebbe irregolare per lo c. Si quis, dist. 34.8. Come anche sarebbe valido il matrimonio, se egli anche fosse servo, come più probabilmente tengono con s. Tommaso9. Sanchez, Salm., Bon., ecc.10. Lo stesso corre, secondo dicono più probabilmente Sanchez, Salm., Bon., ecc. contro Castrop.11, se la serva per lo matrimonio si rendesse libera: come avviene, quando il padrone dà egli stesso l'istrumento dotale alla serva, o pure se egli la prende in moglie, o la dà in moglie ad un altro che ignora essere serva. III. Votum, s'intende il voto solenne di castità nel ricevere l'ordine sagro, o nel fare la professione religiosa spontaneamente; si dice spontaneamente, poiché quella fatta per meto è nulla12. Se poi il papa possa dispensare al voto fatto nella professione, è probabilissimo che sì con s. Tommaso13, s. Anton., Suar., Castr., Less., Sanchez, Gaet., Ponzio, ecc.14. E lo stesso dicesi del voto dell'ordine sagro15. Cognatio. La cognazione è di tre modi: la prima è la legale, che proviene dall'adozione perfetta, cioè fatta col rescritto del principe supremo; e questa dirime il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, e tra la moglie e discendenti dell'adottato: ed in oltre tra la moglie dell'adottante e i di lui consanguinei in primo grado, così per lo cap. Per adoptionem, 3. q. 3. e per lo cap. Diligere, 30. q. 3.16. La seconda è la spirituale, che proviene dal battesimo, o dalla cresima: e questa dirime il matrimonio tra il battezzante e il battezzato, e tra il padrino e 'l battezzato, e genitori di costui, come si ha dal cap. 1. de cogn. spir. in 6. , e dal trid. sess. 24. c. 2.17.
si osservi ciò che si è detto al capo XIV. n. 33. La terza è la carnale, che proviene dalla consanguinità di persone che discendono dallo stesso stipite; e questa in linea transversale per legge ecclesiastica dirime il matrimonio sino al quarto grado, ma in linea retta sempre1. Se poi in linea retta ciò sia per legge di natura, o della chiesa, è questione: del resto è probabile, che nel solo primo grado in linea retta sia proibito il matrimonio per legge naturale, sicché in tutti gli altri gradi ben possa dispensare il papa, così Less., Lugo, Sanch., Salm., Ronc., ec. Si osservi ciò che si disse al capo IX. n. 18. Per distinguere poi i gradi della consanguinità, queste son le regole. I. Nella linea retta tanti sono i gradi, quante sono le persone, tolto lo stipite, che non mai si computa nel numero. II. Nella linea transversale eguale, per quanti gradi lo sposo è distante dallo stipite comune della sposa, per tanti eglino son distanti fra di loro. III. Nella linea transversale ineguale, per quanti gradi il consanguineo più rimoto è distante dallo stipite, per tanti fra di loro son distanti2. Si noti qui, che per la bolla di s. Pio V. Sanctissimus, nella linea transversale ineguale il papa non intende dispensare, se non si esprime nella supplica (quando tale è il caso) il grado più prossimo, ed il più rimoto, sempreché il più prossimo è il primo grado3.
62. V. Crimen. I delitti che dirimono il matrimonio sono tre, l'omicidio, l'adulterio, e 'l ratto. Del ratto si parlerà appresso al n. 75. Parlando qui dunque solamente dell'omicidio, e dell'adulterio, quest'impedimento s'incorre in tre casi, cioè prima utroque patrante (tò patrante riguarda il solo omicidio, non l'adulterio). Secondo uno patrante. Terzo nemine patrante. E I. Utroque patrante s'intende quando ambedue gli sposi hanno cospirato (ma senz'adulterio) alla morte del coniuge, che uno di loro prima avea, con fine di sposarsi4, almeno quando uno di essi abbia avuto tal fine, e l'abbia comunicato al complice, come più probabilmente tengono Ponzio, Vasquez, Per., Diana, Salm., ec., contro Sanch. e Castrop., i quali dicono, incorrersi l'impedimento ancorché il suddetto fine di matrimonio non sia stato palesato all'altra parte. Del resto io giudico bastare, ma richiedersi almeno, che siasi il fine palesato per indizi sufficienti, v. gr., per doni, per lettere amatorie, o per altri segni d'affetto e famigliarità passati fra le parti5. II. Uno patrante, quando una sola parte senza intelligenza dell'altra ha ucciso il suo coniuge, ma di più ha commesso adulterio colla parte che vuole sposare, come si ha dal cap. Si quis, caus. 31. qu. 1., et c. Propositum 1. de eo, qui duxit etc. Ma per contrarre questo impedimento si ricerca per 1., che l'adulterio preceda l'omicidio. Per 2., ut adulterium sit perfecte consummatum cum seminatione intra vas, non tantum ex parte viri, sed etiam mulieris, iuxta sententiam s. Bon., Innoc., Hostiens., Viguer., et p. Concinae, qui tradit eam ut communem; et merito probabilem vocant Sanch., Castr., Ronc., Salm., etc. Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem poenae, et quaevis poena non incurritur, nisi crimen sit perfecte consummatum in suo genere; ut autem adulterium sit perfecte consummatum, requiritur ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem, mixtionemque seminum; ait enim d. Thomas (cuius verba proferimus infra num. 67. in fin), quod tantum per mixtionem seminum vir et foemina efficiuntur una caro6. Si ricerca per 3., che gli adulteri sieno ambedue consapevoli del matrimonio antecedente; onde probabilmente (come dicono Sanch., Rebellio, Aversa, Busemb., e Salmat.) scusa l'ignoranza anche colpabile, almeno quando non è affettata7. Si ricerca per 4., che l'uccisione sia fatta col fine di sposare l'adultera, e tal fine sia a lei manifestato
(almeno per gl'indizi precedenti, come di sopra abbiam detto); così Sanch., Ponz., Vasq., Salm., Perez ec.1. III. Neutro patrante, s'intende quando non v'è omicidio, ama il solo adulterio colla promessa di matrimonio, come si ha dal cap. fin. de eo, qui duxit etc. Per incorrere quest'impedimento si ricerca per prima, che l'adulterio e la promessa sieno stati in vita del coniuge. Secondo, che la promessa non sia rivocata prima dell'adulterio. Terzo, che la promessa sia accettata. Queste cose sono certe appresso i dd.2. Altre cose son dubbie, circa le quali diciamo per 1. esser probabile con Sanchez, Castrop., e Guttier. (contro Ponzio ec.), che per l'accettazione non basta la sola taciturnità dell'adultera3. Diciamo per 2., esser più probabile e più comune con Laym., Bonac., Salm., Holzm., Croix, Sporer, Elbel, ec. (contro Sanchez, Castrop. ec.), che non basta la promessa finta, mentre il testo citato dice, che la promessa finta non è promessa4. Diciamo per 3., che non basta la promessa condizionata, poiché trattandosi di pena, per la promessa mentovata dal testo si deve intendere l'assoluta, come più probabilmente anche dicono Lay., Con., Perez, Holzm., contro Sanch., Tournely ec. Diciamo per 4. all'incontro, essere più probabile e più comune con Sanch., Bon., Castr., Soto, Con., Silv. ec., che non si ricerchi la promessa mutua; poiché nel c. 1. e 6. de eo qui duxit etc., non si fa alcuna menzione di ripromessa, ma solo della fede data5. In oltre dee notarsi, che a' suddetti tre delitti si aggiunge il quarto, da cui anche nasce l'impedimento, ch'è l'adulterio col matrimonio attentato, cioè quando il marito in vita di sua moglie conosce carnalmente un'altra, e questa intenta di sposare: questo matrimonio è nullo, o che la copula sia stata prima o dopo l'attentato, come si ha da' c. 2. 4. 5. ed 8. de eo qui duxit etc.6. Chi poi in vita della moglie dà la parola di sposare un'altra, ma senza adulterio e senz'attentato di matrimonio, questi non contrae già l'impedimento, ma non è scusato da colpa grave, come dicono comunemente Sanch., Lay., Bon., Castr., Elb., ec., e si ricava dal c. fin. de eo qui duxit7.
63. VI. Disparitas cultus, s'intende la disparità di religione. Questa dirime il matrimonio fra un battezzato ed un'altra non battezzata; ma tra battezzati, come tra un cattolico ed una eretica la disparità non dirime, ma solo impedisce il matrimonio, e lo rende illecito, se il papa non vi dispensa, come si ha dal cap. 1. de divort., e dalla bolla di Benedetto XIV. Matrimonia, data a' 4. di novembre 17418. VII. Vis, s'intende per vis non solamente la violenza, ma anche il meto che dirime il matrimonio, così per legge ecclesiastica, dal c. Significavit, cap. Veniens etc. de eo qui duxit etc., come anche per legge naturale9. E lo dirime, quantunque vi sia stato giuramento, purché il giuramento non sia stato di porre il consenso libero; perché allora certamente obbliga, come dice il p. Viva10. Ma acciocché il meto irriti il matrimonio, per 1. dev'essere grave, perché il leggiero non basta, come dee tenersi colla sentenza comunissima di Ponzio, Castrop., Sanchez, Soto, Tamb., Boss., Viva (contro Lugo e Nav.) con s. Tommaso11, il quale dice; Coactio metus quae cadit in constantem virum, tollit matrimonium, et non alia. La ragione è, perché né per legge naturale, né positiva, si ha, che il meto leggiero annulli il matrimonio12. Per meto grave s'intende il pericolo di morte, o di esilio, di carcere, d'infamia, o di perdita grave, che temesse il contraente o per sé, o per li congiunti sino al quarto grado: così comunemente i dd.13. Il solo meto poi riverenziale a rispetto de' genitori, avi, padroni, prelati, e tutori (aggiungono
anche Ponzio, Sanch., Boss., ec., zii, e fratelli maggiori) diciamo colla sentenza comune di Less., Soto, Sanch., Suarez, Mol., Laym., Bon., Ponzio ec., con una decis. della rota rom. contro d'alcuni canonisti, che non basta ad irritare il matrimonio, se non quando vi si aggiunge il timore di un grave male, come di un lungo odio, o indegnazione, o di bastonate ec., poiché, come ben dice Ponzio, il puro meto riverenziale non è propriamente meto, ma una semplice riverenza, che non porta seco il timore d'alcun male, ma solo una certa erubescenza, che più presto proviene dall'intrinseco, che dall'estrinseco, secondo si spiegherà qui appresso1. Per 2. questo meto deve essere incusso ab intrinseco, come se alcuno contraesse per liberarsi da qualche danno, non da altri minacciato, ma da se stesso appresso, così comunemente Sanch., Ponzio, Soto, Ronc., Salmat, ecc.2. Per 3. deve essere giustamente incusso; onde se mai lo sposo dopo la promessa del matrimonio lo contraesse per timore della carcere giustamente minacciata dal giudice, o dell'accusa minacciata dal giudice, o dell'accusa minacciata per parte della sposa, allora il matrimonio è valido3. Per 4. questo meto ingiusto dev'essere incusso a fine specialmente di estorquere il matrimonio; onde se il violatore sposò la violata per timore delle minaccie fatte da di lei parenti se non contrae, se poi contrae, il matrimonio è nullo: ma non già se i parenti gli minacciano la morte per la violazione fatta, ed egli, per liberarsi dal pericolo, fa il matrimonio: così comunemente Sanch., Bonac., Roncaglia, ed altri4. Si dubita poi, se irritandosi il matrimonio per ragion del meto, resta libera dall'obbligo di contrarlo anche la parte che l'ha incusso. L'affermano probabilmente Sanch., Soto, Castrop., Busemb., Hurtad., ec., ma pare più probabile la contraria di Ponzio, Navar., Con., Salmat., ec., come si ricava dal c. 1. de eo qui duxit etc., perché niuno dee riportar comodo dal suo delitto. Anzi diciamo con Castropalao, che l'uomo che ha incusso il meto, in ogni conto è tenuto a sposare la donna quando non potesse d'altro modo riparare al di lei onore5.
64. VIII. Ordo, s'intende l'ordine sagro, il quale dirime il matrimonio; ma non già per legge divina, come vogliono alcuni, ma ecclesiastica, siccome insegnano più probabilmente Sanchez, Suar., Ponzio, Bellarm., ecc. con s. Bon. e s. Tommaso6, il quale dice: Sed quod (ordo) impediat matrimonium, ex constitutione Ecclesiae habet; perché il voto semplice di castità da sé non irrita certamente il matrimonio; se dunque l'irrita, è perché egli è solenne, ma tal solennità proviene solamente dalla legge della chiesa, e perciò ben può il papa dispensarvi7. IX. Ligamen , s'intende di chi è ligato con altro matrimonio, ond'egli non può contrarre con altra persona, se non è certo moralmente della morte del coniuge; il quale se dopo comparisce, è tenuto chi ha contratto altro matrimonio, di ritornare a lui8. X. Honestas, cioè la pubblica onestà, per cui si rende nullo il matrimonio di colui che, avendo fatti gli sponsali con una, contrae poi le nozze con altra consanguinea di colei in primo grado, secondo nuovamente ha stabilito il tridentino, perché secondo il ius antico tale impedimento era sino al quarto grado9. Qui si noti per 1., che tale impedimento non nasce dagli sponsali contratti con persona incerta (v. gr. con una delle figlie di Pietro), come si ha dal c. un de sponsal. in 6.; né dagli sponsali condizionati, se non ancora è adempita la condizione, come dicono comunemente Sanch., Castrop., Bonac., Salmat., ed è certo dalla dichiarazione di Bonifacio VIII. appresso Tournely10. Si noti per 2., che dal matrimonio rato nasce l'impedimento di pubblica onestà sino al quarto grado,
ancorché il matrimonio sia nullo, quando la nullità è per altra ragione che per difetto di consenso, perché in ciò il ius antico non è stato corretto dal concilio; così comunemente Sanc., Ponz., Castr., Salm. ecc. Ma qui si dimanda se vi sia impedimento quando la nullità è per difetto di consenso. L'affermano Sanch., Ponz. ed altri, sempre che 'l difetto è occulto (e lo stesso dicono degli sponsali nulli per qualunque difetto occulto quando son validi nel foro esterno). Ma più probabilmente lo negano Castropalao, Bonacina, Tournely, Concina, Salmat., Con. e., perché nel testo di sopra citato si dice universalmente, che dal matrimonio nullo per difetto di consenso non nasce impedimento; e così riferisce Barbosa aver dichiarato anche la s. Congr. In quanto poi agli sponsali, indistintamente ha detto il tridentino1, che Sponsalia quacumque ratione invalida non partoriscono alcuno impedimento2. Si noti per 3., che gli sponsali, ancorché si sciolgano per mutuo consenso, o per altra giusta causa, ben partoriscono l'impedimento, come giustamente dicono Sanch., Tour., Concina, Soto, Laymann, Bonac., Salm., ec. (contro Ponzio e Castrop.). La ragione è, perché dagli sponsali validi, secondo dice il concilio, già nasce l'impedimento; onde questo non può togliersi poi per volontà degli sposi, o per altra causa che sopravvenga; e questa sentenza (come ben dice La-Croix) deve in ogni conto tenersi per la dichiarazione della s. c. approvata da Alessand. VII. a' 6. di luglio 1668., dove si proibì d'indi in poi di porsi ella più in dubbio3. Si noti per 4., che dal matrimonio nullo per essere stato clandestino, cioè senza parroco e testimoni, anche nasce l'impedimento di pubblica onestà, come dicono Ponz., Castrop., Pignat, Ronc., Salm. Tournely, Concina, Laym., ec. (contro Sanch., Nav. e Con.). E così ha dichiarato la s. c.4. Di più qui si avverta che 'l matrimonio rato contratto con una sorella, ma invalido per ragione della pubblica onestà, non induce impedimento in pregiudizio degli sponsali fatti coll'altra sorella, come si ha dal cit. c. un. de sponsal. in 6.5.
65. XI. Aetas, s'intende, che se lo sposo ha meno di 14. anni compiti, o la sposa meno di 12., il matrimonio è nullo, come si ha dalli c. 6. 10. 14. de desp. impub., purché la malizia non supplisca l'età, secondo s'eccettua dal c. De illis 9. eod. tit. Ma ciò s'intende per quegl'impuberi, che sono già prossimi alla pubertà; ed inoltre s'intende per coloro, che non solo hanno la potenza a generare, ma anche la capacità d'intendere le conseguenze del vincolo coniugale, a contrarre il quale vi bisogna perfetto discernimento, come dicono Sanch., Sot, ed altri con s. Tommaso6. Si dimanda qui, an matrimonium sit nullum, si pueri etiam completa aetate nequeant coire. Alcuni l'affermano, ma comunemente si nega con Navarr., Castr., Sanch., Silvest., Escob. ec., poiché in niuna legge si ha, che il matrimonio tra' fanciulli puberi sia nullo, si adhuc potentia generandi careant; mentre allora l'impotenza dee giudicarsi più presto temporale, che perpetua. Sicché allora, come dicono più comunemente Castrop., Ponzio, Sanch., Silvestro, Escob. ec., in quanto al maschio si deve aspettare l'età sino agli anni 18., ed in quanto alla donna almeno sino alli 147. Si noti qui, che il matrimonio de' vecchi quantunque decrepiti è valido, purché possint coire saltem arte medicinae, così comunemente Sanch., Salm., ed altri con s. Tommaso8.
66. XII. Affinis. L'affinità è quella che nasce dalla copula che ha uno degli sposi co' consanguinei dell'altro. Questa dirime il matrimonio sino al quarto grado, s'è nata da copula lecita: sino al secondo, se da illecita: così ha stabilito il trident.9. Si noti qui, che l'affinità non partorisce altr'affinità, onde due fratelli ben possono sposare due
sorelle1; e 'l patrigno ben può prendersi colei ch'è stata moglie del figliastro, come ha dichiarato la s. congr.2. In oltre si noti, che se alcuno conosce la sorella della sposa, con niuna può più contrarre senza la dispensa; ma dopo la dispensa, se di nuovo conosce la stessa sorella della sposa, non v'è bisogno di nuova dispensa; e ciò ancorché la dispensa sia stata eseguita, come dicono più probabilmente Sanc., Tournely, Anaclet., Guttier. ec. (contro Habert ed Elbel) con una dichiarazione della s. c., perché quell'affinità già è stata tolta per la dispensa, a quest'effetto di contrarre il matrimonio. E così in fatti rispose la s. Penitenzieria a' 21. di settembre 1752. in un rescritto ch'io autenticamente ho osservato. Avverte poi il card. Lambertini3 con Fill., Cleric. e Tambur., che se, ottenutasi la dispensa nel foro di coscienza, l'impedimento poi si scopre nel foro esterno, ed i coniugi non possono addurre alcuna prova della dispensa, allora il vescovo o il parroco, deve acchetarsi al testimonio del confessore, che attesta la dispensa impetrata4.
67. In oltre si noti, che 'l suddetto impedimento di affinità allora dirime il matrimonio, quando a quello è preceduto; ma se dopo il matrimonio un coniuge rem habet col consanguineo dell'altro nel primo o secondo grado, egli resta privato del ius di cercare il debito, come si ha dal cap. Si quis, 1. de eo qui dux, etc., e dalla dichiarazione di Gregorio XIII.5. Avvertasi poi, che da questo impedimento per 1. scusa il meto, v. gr. se la moglie metu gravi coacta cognoscitur a consanguineo viri; così dicono più comunemente e più probabilmente Navarr., Bon., Rebel., Elbel con Laym., Soto e Salmatic., che lo chiamano probabile, perché siccome il meto grave scusa dalla legge umana, così anche scusa dalla pena6. Per 2. scusa l'ignoranza. Questa ignoranza può essere o del fatto, o della legge, o della pena. Se è del fatto, cioè se il coniuge ignora, che quella persona, cum qua rem habet, è consanguinea della sua consorte, da tutti è scusato, ancorché l'ignoranza fosse crassa, come dicono Sanch., Ponzio, Navar., Castrop., ecc., essendoché la suddetta pena è apposta come si dice nel testo citato, scienter peccantibus7. Né anche s’incorre da chi ignora la legge ecclesiastica, che oltre la divina lo proibisce; mentre non può incorrersi la pena di quella legge di cui non s'ha notizia; così comunissimamente Suar., Bonac., Navarr., Sanchez, Wigandt, Ponzio, Salmat. ecc., contro di alcuni pochi8. È anche probabile, che non s'incorre da chi, benché sappia la legge, ignora nondimeno questa pena; così tengono Bonac., Wigandt, Castropal., Boss., Conin. ed altri; perché quest'impedimento (come dicono) ha ragione di vera pena; altrimenti s'incorrerebbe anche da chi commettesse l'incesto senza sua colpa; ed essendo pena straordinaria non s'incorre da chi l'ignora, come si dirà al capo XX. parlando delle censure9. Per 3. Non s'incorre il detto impedimento nisi copula sit ex utraque parte consummata cum seminatione, secondo dicono probabilmente Castropal., Silvest., Sanchez Bonac., Salmat. ed altri con s. Bonaventura e s. Tommaso10, il quale dice: Vir et femina efficiuntur una caro per mixtionem seminum; unde... nisi mixtio seminum sequatur, non contrahitur affinitas. Avvertasi non però, che in dubbio presumesi sempre che la copula sia stata perfetta e consumata da amendue le parti11. A questo impedimento poi è comune la sentenza con Merbesio, Castrop., Laym., Ponz., Sanchez, Boss., Wigandt, Anacl. ec., contro alcuni pochi, che possono dispensarvi i vescovi per la loro podestà ordinaria, o almeno per la consuetudine già introdotta12. E possono delegare anche
agli altri la facoltà di dispensare, essendo ella annessa alla dignità vescovile; così comunemente Barbosa, Ponzio, Sanchez, Castropalao, Salmaticesi, Bonacina, ec.1. In oltre possono dispensarvi tutti i confessori mendicanti per ragione de' loro privilegi, come portano Sanchez, Sporer, Salmat. ec., contro Conc.2. Acciocché poi i confessori regolari possano dare una tale dispensa, altri vogliono, che debbano averne la licenza del loro generale o provinciale; del resto ben dicono i Salmaticesi con altri, che almeno si richiede, ma basta la licenza del superiore locale, mentre il privilegio concesso a' Benedettini vallesolitani da Martino V. e Giulio II. è dato al priore del monastero3.
68. XIII. Si clandestinus. Avvertasi, che la clandestinità, parlando del matrimonio, si prende in due modi; prima quando si fan le nozze senza pubblicazioni, e di questa già si è parlato al num. 55. Secondo, quando si celebra il matrimonio senza l'assistenza del parroco e de' testimoni, e di questa si parla qui. Il tridentino4 ha dichiarato, esser nullo il matrimonio, se non si contrae avanti il parroco, o altro sacerdote di sua licenza, ed avanti almeno due testimoni; e ciò corre (standosi ne' luoghi dov'è ricevuto il concilio), ancorché vi sia qualunque necessità in contrario; ed ancorché il matrimonio sia contratto con ignoranza invincibile di tal requisito; così comunemente i dottori (checché si dicano alcuni con Soto), mentre il concilio ha dichiarati affatto inabili (omnino inhabiles) coloro che altrimenti contraono5. In quanto a' testimoni, si noti, che in ciò bastano qualsivogliano testimoni, anche le donne, i fanciulli (purché sieno capaci di ragione), gl'infedeli, gl'infami, i genitori, i servi ed anche quei che per caso passano, o pure son tenuti a forza, così comunemente Sanchez, Barb., Castrop., Laym., Bonac. ec.6.
69. In quanto al parroco poi bisogna notare più cose. Si noti per 1., che sotto nome di parroco s'intende non solo il vescovo e 'l vicario capitolare vacando la sede, ma anche l'abate che ha la giurisdizione quasi episcopale, ed anche il vicario generale del vescovo, benché glie l'avesse proibito, non potendo il prelato impedire l'assistere né al parroco, né al suo vicario, come più volte ha dichiarato la s. c. Peccherebbe nonperò gravemente il parroco se assistesse dopo la giusta proibizione del vescovo, come comunemente dicono i dd. Si noti per 2. che il parroco anche irregolare, o sospeso, o scomunicato, benché vitando, validamente assiste, come dicono comunemente Sanchez, Ponzio, Salmat. ec., Fagnano, con un decreto della s. c., poiché ivi non esercita giurisdizione, ma solamente assiste come testimonio7. Sebbene assistendo il vitando non sarebbe scusato da colpa grave, né esso, né gli sposi; purché non accadesse il caso, che vi fosse causa gravissima di fare presto il matrimonio; e non vi fosse tempo di ricorrere al vescovo, come dicono più probabilmente Coninch., Ponzio, Suar., Vasquez, Bonac. ecc., contro Sanchez, Bossio, ec.8. All'incontro più probabilmente dicono Sanchez, Castropal., Barbosa, Ponzio, Bonac., Gaet., Salmatic. ec. (contro Laym. ed altri), che 'l parroco vitando ben può dare la licenza d'assistere ad un altro sacerdote, poiché il dar licenza non è atto di giurisdizione, ma di podestà concessagli dal concilio, non come parroco, ma come testimonio, colla facoltà già di sostituire un altro sacerdote9. Ben può ancora assistere, o dar licenza il parroco non sacerdote fra l'anno in cui dee prendere il sacerdozio, ed anche dopo l'anno (almeno validamente) secondo ha dichiarato la s. congregazione10. E così parimente il sacerdote che fosse stimato parroco col titolo colorato, o anche coll'errore comune, secondo quel che si disse al capo XVI. num. 90. Si
noti per 3. che basta la licenza del parroco anche tacita, purché sia presunta di consenso presente, non già di ratiabizione futura, come dicono comunemente Sanchez, Ponzio, Bonac., Salmaticesi, ecc. E basta anche la licenza estorta per dolo o per timore, e data solamente a voce, come aggiungono gli stessi autori citati1.
70. Si noti per 4. che deve assistere al matrimonio il parroco di quella parrocchia nella quale gli sposi hanno il domicilio; ma se questi avessero il domicilio in due parrocchie comunissimamente insegnano Sanchez, Ponzio, Bonacina, Concina, Roncaglia, Salmaticesi ecc., che possono contrarre o nell'una, o nell'altra; purché in ambedue abbiano (moralmente parlando) egualmente abitato2. Ma avverte il p. Zaccaria, aver dichiarato più volte la s. c., che se gli sposi fintamente trasferissero il loro domicilio in altra parrocchia, sposandosi ivi, sarebbe nullo il matrimonio. Ma all'incontro ben sarebbe valido, se veramente trasferissero colà il lor domicilio, benché in frode del primo parroco; così La-Croix, con Fagnan., Barbosa, Sanchez, Silvio, Bossio, ed altri3. Si noti per 4. che basta al valore del matrimonio l'assistenza del parroco d'uno degli sposi, anche fuori della parrocchia della diocesi; onde vale il matrimonio, se nella parrocchia della sposa assiste il parroco dello sposo, come ha dichiarato più volte la s. c. anche coll'approvazione del papa4. Se poi pecchi o no il parroco assistendo fuori della sua parrocchia, altri dicono di sì, ma più comunemente lo scusano Sanchez, Castropalao, Salmaticesi, Barbosa, Concina, Boss. ecc., dicendo (come di sopra), che l'assistere non è atto di giurisdizione5. Si dimanda, se che va in altra parrocchia, non già per trasferirvi il domicilio, e neppure di passaggio, ma per abitarvi la maggior parte dell'anno, possa ivi far le nozze. Altri probabilmente lo negano; ma più probabilmente l'affermano Sanchez, Ponzio, Silvio, Bonacina, Castrop. e' Salmaticesi. Anzi dice il cardinal Lambertini con Laymann e Navarro, bastare che ivi abiti per qualche parte notabile dell'anno coll'occasione di qualche impiego, come di medico, di giudice, servo, oste e simile6; si osservi ciocché si disse al capo XIV. num. 17.
71. Si noti per 6. che i vagabondi possono contrarre avanti qualsivoglia parroco, ancorché un solo degli sposi sia vagabondo. È tenuto non però allora il parroco a diligentemente informarsi, se mai altrove avessero contratto; ed a costoro non deve assistere senza licenza speciale del vescovo, come insegnano Sanchez, Ponzio, Barbosa, Salmat. ec. In quanto poi a' forestieri, questi non possono sposarsi, fuor della patria senza la fede autentica de' loro ordinari dello stato libero, come si ha dall'istruzione della s. c.7. Ma come ha dichiarato anche la s. c., i forestieri ritenuti in carcere non possono ivi sposare. E lo stesso insegna il cardinale Lambertini doversi dire (secondo l'istruzione della s. c.) de' forestieri infermi negli spedali, eccettoché nel caso di precisa necessità, nella quale possono per altro sposarsi anche senza lo stato libero; ma prima che costi di quello, non possono consumare il matrimonio. Le zitelle poi esposte che stanno ne' conservatorii, queste debbon contrarre avanti il parroco del medesimo luogo, come ha dichiarato la s. c. E lo stesso dice il suddetto cardinale Lambertini, per l'antica consuetudine che vi è, di quelle zitelle che vivono ne' conservatorii, da cui ricevono gli alimenti e la dote; ma quelle che ivi sono per educarsi devono contrarre avanti il parroco del domicilio paterno, materno o fraterno, se vi è, altrimenti avanti il parroco del luogo del conservatorio; e lo stesso dice de' servitori che vivono in casa de' padroni8. In oltre circa i matrimoni de' soldati vi sono più decisioni della s. c.9, che essi non possono
sposarsi senza licenza del papa avanti il cappellano del reggimento, stando o ne' presidii, o nelle stazioni vernali o estive, e neppure nel campo; benché all'incontro io trovo appresso Pittone1 un decreto della s. c., dove dicesi, che i suddetti cappellani ben possono assistere ai matrimoni de' soldati, quando si trovano in attuale spedizione; ma quando sono forestieri sempre vi bisogna la fede dello stato libero de' loro ordinari2.
72. Si noti per 7. che acciocché il matrimonio sia valido, si richiede la presenza non solo materiale, ma anche morale del parroco e testimoni, in modo ch'essi possano far testimonianza così delle persone de' contraenti, come del matrimonio fatto; onde giustamente dice Ponzio (contro Sanchez), appresso La-Croix3, che se 'l parroco o i testimoni non bene intendessero il consenso degli sposi, perché forse son d'altro linguaggio, non basta un solo interprete che l'affermi. All'incontro basta che 'l parroco intenda il lor consenso, ancorché non li veda, purché conosca le loro voci, ed ancorché non proferisca alcuna parola, come porta deciso Fagnano dalla s. c., e come dicono comunemente i dd., anzi ancorché egli sia ritenuto a forza, e contraddica, come dicono anche comunemente Sanch., Bon., Fill., Con., Busemb. ecc.4, e secondo più dichiarazioni della s. c.5. Ma in ciò non sono scusati gli sposi dal peccato mortale, ed in alcune diocesi incorrono anche la scomunica; se non fosse il caso, come dicono Castrop., Coninch., Salmaticesi ec., che 'l parroco ingiustamente negasse di assistere, ed all'incontro vi fosse necessità di contrarre6. Il parroco poi è tenuto ad interrogare gli sposi del lor consenso, ed a pronunziar le parole: Ego vos coniungo in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti. benché probabilmente dicono Sanchez, Conc., Ponzio, Castropalao, Salmatic., Bon. ec., che mancando di dir le dette parole, peccherebbe solo venialmente, sempre che fosse certo del consenso manifestato: ma forse più probabilmente Bossio, Rebell., Barbosa, ed altri non lo scusano da peccato mortale, essendo difetto in materia grave.
73. XIV. Impos. Hoc impedimentum est frigiditas sponsorum, aut impotentia habendi copulam per se aptam ad generandum. Impotentia haec, si est perpetua, et antecedit nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum, aut peccatum, aut cum periculo mortis, de iure naturae illas irritat, ex cap. Fraternitatis, de frigid. et malef. Impotentia autem oriri potest 1. ex maleficio: et tunc si maleficium intra triennium nequit removeri sine peccato, dirimitur matrimonium, ex cap. fin. eod. tit. Oriri potest 2. ex frigiditate: et tunc pariter, si intra triennium nequit inter coniuges perfici copula idonea ad generationem, matrimonium irritum est. Idem docet d. Thomas7 casu quo vir talem habet erga mulierem abominationem, ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari, sicque pariter sentiunt Albert. M., Sanchez, Silvest., Ang., Tab., Turrecr., contra Sotum8. Oriri potest 3. ex improportione membrorum, nempe si femina haberet vas nimis arctum; et tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per incisionem cum periculo mortis, vel gravis morbi (in quo moraliter semper inest mortis periculum, ut recte aiunt Sanchez et Roncaglia), matrimonium est invalidum ex cit. cap. Fraternitatis, ubi dicitur, tum matrimonium esse nullum, cum nequit haberi copula, nisi per incisionem, aut alio modo violentia sibi inferatur, forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur9. Hic autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1. quod mulier eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos) communiter Pontius, Castropal., Tournely, Pontas, Sanchez, Roncaglia, Salmat., Bonac., Soto, Croix, etc., quia nunquam
censetur ipsa ad tantum periculum se voluisse obstringere; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia et dolore, ut communissime et probabilius tenent Sanchez., Bonacina, Roncaglia, Sporer, Salmat., Croix, Soto, Escobar etc. (contra Pontium, Castropal. et Tournely); quia ad id videtur obligata ex contractu inito, cum id sit necessarium ad servandum viro ius ad copulam1. Veruntamen si incisio non posset fieri nisi per manum chirurgi, non videntur improbabiliter dicere Coninc., Tournely cum Pontas, quod mulier non tenetur eam perferre cum tanta verecundia, quod esset onus moraliter intolerabile2. Quod si vir debilis sit ad scindendum virginale claustrum, an tunc mulier teneatur pati fractionem per aliquod instrumentum. Negant Pontius, Castrop. et alii, quia cum defectus sit ex parte viri, uxor non tenetur nisi ad tradendum corpus suum modo ordinario et naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affirmant Sanchez, Vega, Angl. etc., quia huiusmodi molestia licet non sit modo naturali in eo casu perferenda, tamen non debet dici extraordinaria, cum ex una parte sit ipsa omnibus nuptiis ordinaria, et ex alia videtur necessario toleranda, cum desit alius modus ut mulier apta fiat ad tradendum usum sui corporis, cuius dominium iam in virum transtulit3. Notandum 2. quod soluto matrimonio ob arctitudinem feminae, si ipsa cum alio nuptias iniret, non eo quod per usum coniugii apta facta sit primo viro, ideo primum matrimonium validum est reputandum, sed id coniiciendum a similitudine secundi viri, cum primo. Ita (quidquid alii dicant) recte docent d. Anton., Sanchez, Silv., Ang., Turrecr., Durand. etc. Idque clare colligitur ex d. cap. Fraternitatis, ubi dictum fuit, ideo teneri mulierem redire ad primum virum, cum pateat (verba textus) ex post facto quod cognoscibilis erat illi, cuius simili commiscetur4. Notandum 3. quod cum impotentia est certa, non est iam expectandum triennium; tunc enim statim potest altera pars ab impedita libere discedere (imo tenetur si adsit periculum incontinentiae), et ad alias nuptias transire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit scandalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad iudicem ecclesiasticum recurrere, et impedimentum probare5. Quando autem impotentia est dubia, tunc si dubium antecessit nuptias, pars dubitans de sua potentia (intellige positive ex aliquo iudicio probabili, non autem negative, cum ordinarie quisque habilis praesumitur) nequit contrahere, nisi dubium alteri parti manifestet, et sit saltem probabiliter potens, ut dicunt Dicast., Elbel, Card. et Viva6. Si autem dubium superveniat matrimonio, tunc datur triennalis experientia (quae incipit a copula intenta) et experientia permittitur, licet coniuges semen (sed praeter intentionem) extra vas effundat, ut communiter docent Sanchez, Castr., Soto, Tournely, Salmat. ec., ex d. Thoma7. Et in dubio, an impotentia nuptias antecesserit, vel supervenerit, probabilius dicunt Bon., Sivest., Tournely, Salmat. ec. (contra Sanch., Castrop., Mazzotta etc.), iudicandum quod antecessit, nisi forte post matrimonium aliquis supervenerit morbus, ex quo impotentia praesumatur successisse8 Quod autem ad forum externum pertinet, observa quae in opere adnotantur9. Ibique etiam vide plurima quae dicuntur de matrimoniis, quae contrahuntur inter haereticos vel cum haereticis10.
74. XV. Rapta. Al ratto è posto anche l'impedimento dirimente dal tridentino11. A contrarre questo impedimento si richiede per 1. che la donna rapita sia trasportata da un luogo in un altro, o almeno da una casa in un'altra distante per alcuni passi (ma non basta da una stanza in un'altra della stessa casa), dove resti colei sotto la potestà del rattore, ancorché ivi da colui non sia conosciuto; così comunemente Sanch.,
Salmat., Concina ec.1. Per 2. che 'l ratto si faccia per solo fine di matrimonio; onde come più probabilmente tengono Sanchez, Con., Holzm., Castr., Salm. ec. (contro Bonac., Busemb. ec.), non contrae impedimento chi rapisse per altro fine, etiamsi ad libidinem explendam; poiché il concilio con questo impedimento non ha inteso altro, che favorire la libertà del matrimonio2. Per 3., che 'l ratto avvenga ripugnando la donna; altrimenti se ripugnano i soli parenti, ma la donna v'acconsente, il rattore incorrerà sì bene l'altre pene imposte a' rattori, ma non già l'impedimento, come comunemente insegnano Sanchez, Castropal., Concina, Holzm., Con., Aversa, Salmat. ecc.3. E ciò è chiaro dal testo c. penult. de rapt. dove si dice: Iste raptor dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, et prius eam desponsaverit, quam cognoverit, licet parentes reclamarent. Si noti qui per 1. che secondo il tridentino oltre l'impedimento, il rattore, e tutti gli altri che cooperano al ratto, incorrono ipso facto la scomunica: l'altre pene poi imposte dal concilio non s'incorrono se non dopo la sentenza; Castrop., Sanch., Salmat., ec. per 2. che in tal caso non solo è nullo il matrimonio, ma anche gli sponsali; Bonac., Ponzio, Sanchez, Dic., Salmat., ed altri comunemente4. Per 3., che 'l rattore della donna ripugnante incorre l'impedimento e le pene, ancorché avesse contratti prima colla stessa gli sponsali, come rettamente insegnano Castropal., Escob., Sa, Sanchez, Conc., Salmat. ec. (contro alcuni pochi), poich'è chiaro dal concilio, incorrersi l'impedimento sempreché la donna è rapita con sua ripugnanza5.
§. VI. Della riconvalidazione del matrimonio nullo.
75. Quando l'impedimento si dica occulto.
76. Se il parroco e' testimonii sapeano l'impedimento, ecc.
77. Chi ha fintamente contratto, s'è tenuto a mettere il vero consenso.
78. Se chi ha contratto per meto o fintamente, sia poi tenuto, o palesare la nullità.
79. Se tolto l'impedimento, debba palesarsi la nullità all'ignorante.
80. Come debba esigersi il consenso dall'ignorante.
75. Qui dee prenotarsi per 1., che il matrimonio il quale è probabilmente valido, si ha per certamente valido; poiché si presume che la chiesa certamente dispensi all'impedimento, sempre che vi è una vera probabilità del valore del matrimonio, come si disse al cap. I. n. 27. Dee prenotarsi per 2. che (come si è detto in questo capo al num. 29.) a riconvalidare il matrimonio nullo per difetto occulto, basta il solo consenso degli sposi, senza l'assistenza del parroco e de' testimoni, poiché quella già v'è stata. Or qui si nota, che l'impedimento allora dicesi occulto, secondo Fagnano, quando non è cognito se non a quattro o cinque persone del luogo; ma il card. Lambertini6, con Tiburz., Navarro, Tesaur., e Siro, dice dice esser occulto ancorché lo sappiano 7. o 8. persone. Del resto dicono Suarez, Navarr., Azor., Toledo, Molina, Tournely, Bonacina, Castropalao, Avila, Salmatic., Regin. ecc., comunissimamente, che un delitto o fatto allora si dice occulto quando non è noto alla maggior parte del paese, della parrocchia, o del vicinato, dove dimorino almeno 10. persone, ed io so, che la s. penitenzieria ha dispensato in un certo caso in cui l'impedimento era noto a 10. persone in circa. Ciò nondimeno s'intende, sempreché non vi sia prudente timore, che l'impedimento si faccia pubblico, perché allora non può dispensarvi la s. penitenzieria come occulto7.
76. Posto ciò, si dimanda per 1. se debba riconvalidarsi il matrimonio avanti il parroco e testimoni, quando a tempo delle nozze essi erano consapevoli dell'impedimento. L'affermano Sanchez, Led., Croix ed altri probabilmente, perché allora non sono stati eglino testimoni del valore del matrimonio, ma più presto della nullità. Ma più probabilmente lo negano Coninchio, Tamburino, Gobato ed altri, perché
la loro assistenza non è già prescritta dal tridentino a testificare del valore del matrimonio, ma della sua celebrazione, acciocché taluno (com'esprime il concilio) fraudolentemente non contragga più matrimoni; anzi questo è lo stile della s. penitenzieria1.
77. Si dimanda per 2. se chi ha fintamente contratto le nozze, sia poi tenuto a riconvalidarle con mettere il vero consenso. L'affermano Castropalao, Ponzio, Concina, Salmatic. ec., dicendo, che avendo una parte già tradito il suo corpo per lo consenso, è tenuta l'altra per conservare l'uguaglianza a tradere anche il corpo suo per lo vero consenso. Ma più probabilmente Sanchez, Navarr., Henriqu., Arag., Hurtado, Guttier., ec. lo negano (purché il riconvalidare il matrimonio non fosse necessario a riparare i danni cagionati dall'inganno); la ragione è perché essendo mancato il consenso d'uno, il contratto è stato nullo, e per conseguenza non v'è stata alcuna tradizione dell'altra parte, sicché la medesima resta in tal caso libera, come non avesse mai dato consenso2.
78. Si dimanda per 3. se chi ha contratto fintamente, o per meto (nel qual caso il matrimonio è nullo, come di sopra si disse al n. 64.), volendo poi riconvalidare le nozze col dare il vero e valido consenso, debba manifestare all'altra parte la nullità del matrimonio. L'affermano Ponzio, Comit., Castropal., ed Hurt., dicendo, che allora essendo stato nullo il contratto, anche il consenso dell'altra parte è nullo. Ma lo nega la sentenza comune e più vera di Sanchez, Lessio, Navarr., Laym., Salmat., Tournely, Roncaglia, Bon. ed altri molti con s. Anton., s. Bonavent., e s. Tommaso3, il quale parlando del matrimonio fatto per meto, dice: Ex consensu libero illius qui primo coactus est, non fit matrimonium, nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore; unde, si dissentiret, non fieret matrimonium. Dunque se chi ha patito il meto mette il consenso, già si fa valido il matrimonio. La ragione è perché nel contratto del matrimonio non è necessaria la simultà fisica de' consensi, ma basta la morale, cioè che una parte metta il suo consenso, quando il consenso dato già dall'altra ancora persevera in qualch'effetto, come per la copula matrimoniale, o pure per la coabitazione. E ciò si conferma chiaramente dal cap. Insuper. 4. Qui matr. acc. etc., dove nel sommario si dice così: Invita desponsata postea sponte cognita contra matrimonium non audiatur. E dal cap. Ad id. 21. de sponsal., dove dicesi: Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire. Sicché, secondo questi testi, la spontanea copula o coabitazione, già equivale al libero consenso. Avvertasi non però con Sanchez, Navarr., Tournely, ec., che affinché la parte ponga il legittimo consenso, è necessario, che sappia essere stato nullo il matrimonio4.
79. Si dimanda per 4. se quando il matrimonio è nullo per qualche impedimento, per riconvalidarlo col nuovo consenso, tolto che già sia l'impedimento colla dispensa, debbano tutte due le parti essere consapevoli della nullità. L'affermano probabilmente Ponzio, Lessio e Castropalao con Guttier., Hurt., Comitol. ed altri, perché il primo consenso della parte ignorante stante l'impedimento fu nullo: il secondo consenso poi della medesima anche è nullo, giacché ignorando ella la nullità del matrimonio, sebbene dà il consenso, nondimeno erra nella sostanza, mentre intende di consentire nel coniuge già suo. All'incontro Soto, Palud., Ledesma, Rodriquez, Ang., Salmat. ecc., dicono, non esser necessaria la scienza della nullità del matrimonio, ma bastare il semplice consenso dato dalla parte ignorante, o espressamente, o almeno per segni esterni; perché quantunque il suo primo consenso sia stato nullo per ragion dell'impedimento apposto
dalla chiesa, tuttavia è stato valido di legge naturale; onde, tolto l'impedimento, basta che il primo consenso perseveri per lo commercio coniugale, o per la coabitazione, o per altri segni esterni; ed in fatti il card. Lambertini1 riferisce un breve di Clemente XI. dato nel 1701. a' 2. di aprile, dove il papa convalidò i matrimoni di alcuni popoli infedeli nullamente contratti senza richiedere nuovo consenso. Su questo punto, checché siasi detto nella morale2, ora diciamo che stante la dichiarazione di Benedetto XIV., fatta a' 27. di settembre 1755., nuovamente osservata nel tomo IV. poco fa dato alla luce nel bollario; ivi alla pagina 346., dove si dice, ch'essendo avvenuto il caso di un certo marito, che avea contratto matrimonio nullo per impedimento di consanguinità, ma in buona fede, e cercava di poterlo convalidare senza farne intesa la moglie, per ragion dello scandalo che temeasi della separazione, il papa dispensò, e nello stesso tempo dichiarò (vedi ivi al §. 7.), che quando 'l impedimento nasce non da legge naturale o divina, come sarebbe quando si dà il consenso vivendo l'altro coniuge, o con una persona ch'è serva ignota; ma nasce da legge ecclesiastica; in tal caso ben può il papa convalidare il matrimonio con dispensare al nuovo consenso da darsi dalla parte che ignora l'impedimento, avendo per valido il consenso da lei dato dal principio, che per legge naturale era già valido, poiché allora il papa toglie l'impedimento nella radice del matrimonio, retrotraendo il contratto, come se da principio non vi fosse stato impedimento. È bene qui notare le parole del pontefice: Porro gratia concessa importat dispensationem in radice matrimonii; et quae a romanis pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, et quando agitur de impedimento matrimonii, ortum habente non a iure divino aut naturali, sed a iure ecclesiastico; et per eam non fit ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, quid ob huiusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerint. Del resto quando non v'è questa special dispensa del papa, non dobbiamo partirci dalla prima sentenza, massimamente perché la s. penitenzieria nel dare le dispense per la riconvalidazione di tali matrimoni nulli, espressamente vi appone la clausula: Ut dicta mulier e (aut viro) de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secrete contrahere valeant. E questa, come più probabilmente dice il card. Lambertini3, è condizione positiva, non già semplice istruzione, come voleano Sanch., Bon., ec., poiché secondo i giurisperiti l'ablativo assoluto importa vera condizione, come si ha dalla l. A testatore ff. de condit. etc.4. Ciò nondimeno s'intende fuori del caso di urgente necessità, perché nel caso che scoprendosi la nullità del matrimonio si temesse pericolo di morte o d'infamia, o di scandalo per la separazione; allora si osservi ciò che si dirà al capo XX. n. 57. dove si dirà che in tal caso ben può dispensare il vescovo; e quando la necessità non patisse dimora, secondo quel che dicono più dottori, può allora dichiarare il confessore che la legge dell'impedimento non obbliga, sicché ben possa contrarsi il matrimonio senza dispensa.
80. Si domanda per 5. Se dovendosi esigere il consenso dalla parte ignorante (secondo la prima sentenza del precedente quesito), come debba esigersi. È comune la sentenza con Sanchez, Carden., ed Holzmann, che basta alla parte consapevole della nullità del matrimonio per ragione dell'impedimento, tolto poi per la dispensa, il dire così: Quando ti sposai, io non ebbi vero consenso, ora lo do, vuoi darlo ancora tu? perché il consenso dato dall'altra parte ignorante in questo caso già sarebbe indipendente dal primo, e ben può dirsi, che il consenso nullo, essendo nullo il contratto, non è vero consenso. Così parimente
stimo con Busemb., Salm., Gaet., e Trull., che basta il dire: Io dubito del valore del nostro matrimonio, rinnoviamo il consenso; perché in tal caso il consenso rinnovato anche già sarebbe indipendente dal primo. Ammettono ancora molti dd. il dire: Dimmi, se fosse stato nullo il nostro matrimonio, intendi ora di prendermi di nuovo? Questo modo io non l'ammetterei, se non solo quando la parte ignorante entrasse già nel dubbio con tale dimanda della nullità del matrimonio; altrimenti il suo consenso sarebbe dipendente dal primo, e non sarebbe bastantemente valido, secondo quel che si è detto nel quesito antecedente. Altri poi ammettono anche se si dicesse: Se non mi avessi preso, mi prenderesti ora? O pure: Per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro matrimonio. Ma a codesti modi, io affatto non mi accordo, mentre in essi il consenso certamente non lascia d'esser dipendente dal primo. E tanto meno posso ammettere ciocché tengono alcuni, che basti la sola copula affectu maritali praestita. Solamente ciò l'ammettono Sanch., Tourn., Bon., Soto, Gaet., Con., Salm., Ronc., Istrut. per li conf. nov., ed altri comunemente, nel solo caso di necessità, cioè, che non possano usarsi gli altri modi ammessi, senza pericolo di grave danno, come si è detto di sopra nel num. anteced. Né osta allora la clausula della cerziorazione richiesta dalla s. penitenzieria, perché in tal caso di necessità ben si presume (come sente il card. Lambert. con Tiburzio e Navarro, nel luogo cit.), che la chiesa rilasci la suddetta condizione come moralmente impossibile; essendo all'incontro molto fondata la sentenza, che basta a convalidare il matrimonio nullo (tolto ch'è l'impedimento) il consenso palesato per la sola copula, o coabitazione volontaria, come si ha dal c. Ad id, de sponsal., cap. Insuper. Qui matrim. accus. etc., e dal c. Significavit, de eo qui dux, etc., dove si dice, che così per la coabitazione, come per la copula coniugale spontaneamente seguita s'intende convalidato il matrimonio contratto nullamente per violenza o meto1; si osservi ciò che si disse al quesito 3. n. 80.
§. VII. Della dispensa negl'impedimenti del matrimonio.
81. In quali impedimenti possa dispensare il papa (ed in quali i vescovi; remissive al capo XX. n. 54. e seq.).
82. Delle cause giuste della dispensa; se si han da spiegare tutti gl'impedimenti.
83. Se tutte le circostanze, specialmente dell'incesto.
84. Se tutti i gradi.
85. Delle clausule della s. penitenzieria.
86. Delle formule delle suppliche.
87. Della formula quando s'eseguisce la sentenza.
81. Parleremo qui per prima delle persone che possono dispensare, per secondo poi delle cause giuste a poter dispensare. E per I. parlando delle persone che possono dispensare negl'impedimenti, è certo, che 'l papa può dispensare in tutti gl'impedimenti, e dirimenti di legge ecclesiastica; ma non già in quelli che sono di legge naturale e divina, come se mancasse il consenso, o vivesse il primo coniuge; poiché secondo la sentenza più probabile e più comune di Suarez, Ponzio, Castrop., Silv., Salas, ecc., il papa può sì bene dispensare in quelle cose, in cui il diritto divino nasce dalla volontà umana, com'è ne' voti e ne' giuramenti, ma non già dove quello deriva dalla sola volontà divina. Ed a questa sentenza favorisce s. Tommaso2, il quale dice: In praeceptis iuris divini quae sunt a Deo, nullus potest dispensare, nisi Deus, vel is cui specialiter committeret. Questa special commessione dice poi Castropalao che non si ha per fatta al papa con quelle parole: Quodcumque ligaveris etc., o con quell'altre: Pasce oves meas; perché queste importano la generale, ma non la speciale commessione. Solamente diciamo con Suarez, Soto, Navarr., Con., Valenzia, ed altri, che 'l papa in qualche caso particolare può solo come dottore universale della chiesa, e supremo interprete della divina volontà, dichiarare, che la legge divina non obblighi3; vedasi ciò che si disse
al c. II. n. 56., e quel che si è detto qui al n. 79. Circa poi la podestà che hanno i vescovi a dispensare negl'impedimenti de' matrimoni, si osservi ciò che a lungo si dirà nel capo XX. seg. de' privilegi dal n. 54. seguenti.
82. II. Parlando poi delle cause giuste ad ottener la dispensa negl'impedimenti dirimenti, assegnano i dd. le seguenti cause: 1. L'estinzione di una gran lite, o di scandalo, o di discordia tra' parenti. 2. L'ineguaglianza del matrimonio, se non si facesse con congiunti per difetto di dote; o d'altro. 3. La conservazione de' beni nella famiglia. 4. I meriti di chi cerca la dispensa. 5. L'età eccedente i 24. anni della donna. 6. La somministrazione di pecunia, la quale s'impiega dal pontefice in opere pie, come comunemente s'ammette e si pratica; ed altra cause simili1. Si noti qui per 1., che acciocché la dispensa non sia surrettizia, debbono spiegarsi nella supplica per 1. tutti gl'impedimenti di consanguinità o d'affinità che vi sono, ancorché dello stesso grado, come se alcuno avesse conosciute due sorelle della sua sposa, secondo dicono Sanch., Ponzio, Anacl., Castrop., Escob., Concina, Salm. colla rota rom. (contro altri), perché sebbene tali impedimenti non son diversi di specie, nondimeno son distinti di numero, e perciò rendono più difficile la dispensa. E ciò oggidì è certo, come ha dichiarato e stabilito Benedetto XIV. nel suo breve: Etsi matrimonialis (vedi nel Bollario tom. IV. num. 50. in ordine pag. 346.). E così parimente per la stessa ragione, quando gl'impedimenti sono molti, e non sono disparati, come di voto, e di consanguinità; ma sono tali, che uniti fan più difficile la dispensa, come se taluno volesse prendersi la parente, colla di cui sorella rem habuerit, allora non basta separatamente, ma bisogna unitamente cercarle dispense; così più probabilmente i Salmaticesi con altri, contro Salas, Rodriquez, ec. N'eccettuano Coninchio ed Aversa, se l'impedimento contratto per copula colla sorella fosse occulto, e lo scoprirlo apportasse infamia; perché allora dicono , ben potersi divisamente ottener le dispense, cioè ottenendo quella della parentela dalla dateria, e quella della copula dalla penitenzieria; e questo attesta Aversa esser lo stile della curia. Ma noi secondo la nostra sentenza, diciamo, che almeno nella supplica alla penitenzieria deve esporsi l'uno e l'altro impedimento2. Se nonperò alcuno dopo ottenuta la dispensa per la copula avuta colla sorella della sposa, di nuovo conoscesse quella, non ha bisogno di nuova dispensa, ancorché la prima dispensa sia stata già eseguita3, secondo dicemmo di sopra.
83. Per 2. Nella supplica debbono spiegarsi tutte le circostanze che vi sono, e che possono rendere più difficile la dispensa, e specialmente se tra consanguinei che vogliono sposarsi vi sia preceduta la copula incestuosa. E ciò non solo quand'ella si è fatta per ottenere più facilmente la dispensa, com'è certo, ma ancora quando è avvenuta senza questo fine, come ben dicono Sanch., Laym., Con., Castropal., ec. (contro Ponzio, Salm., ec.) E questo oggidì è certo per la bolla, Pastor bonus, di Benedetto XIV. al §. 41., dove si dichiara nullo il matrimonio fatto tra' consanguinei, per la dispensa ottenuta, senza spiegare l'incesto4. Di più se alcuno dopo ottenuta la dispensa sopra il grado proibito, ma prima che quella si eseguisca, rem habet cum sponsa, si richiede nuova dispensa, come ben dicono Sanch., Gallego, Guttier., ec., contro d'alcuni, e così ha dichiarato anche la s. c. 2. maggio del 1735., poiché, secondo lo stile della curia, manifestandosi il nuovo incesto, il pontefice impone maggior penitenza, ed esige maggior somma di danaro5. Altrimenti poi si rem habet dopo l'esecuzione della dispensa, come probabilmente dicono Sanchez, Lugo, Gaetan., Armil., e Vega, perché allora essendo la dispensa già eseguita, ed essendo
tolta già la proibizione del matrimonio, cessa ancora la malizia dell'incesto1. E ciò vale non solo per l'impedimento di affinità, ma anche di consanguinità, sovra cui già siasi ottenuta ed eseguita la dispensa, come dicono Corrado e Sanchez con altri. Ma ciò s'intende, purché la dispensa non sia data in forma pauperum2. Di più se alcuno cerca la seconda dispensa, dopo aver ottenuta la prima sopra lo stesso delitto, dee spiegarsi la prima; altrimenti poi, se l'impedimento non è per delitto, o è per diverso delitto; così comunemente Coninch., Aversa, Salm., e Conc.3.
84. Per 3., debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità o d'affinità che vi sono tra gli sposi, così il grado più rimoto, come il più prossimo: per esempio in terzo e quarto, come dicono comunemente Ponzio, Silvio, Salm., Tournely, ec.: poiché sebbene la dispensa è necessaria solamente sopra il quarto grado, nondimeno dichiarò s. Pio V. nel suo moto proprio. Sanctissimus, che la dispensa ha sempre bisogno delle lettere declaratorie sopra il grado più prossimo. Ma si noti, che le suddette lettere (contro quel che ne dicono Corrado, Anacleto, Tournely, ec.), se non si spediscono, sarà bensì illecito il matrimonio, ma non invalido siccome ha dichiarato Benedetto XIV. nel Breve, Etsi matrimonialis, riferito qui al n. 84. nel decreto inserito ivi al §. 66., purché la parentela non sia di primo o secondo grado di consanguinità, o d'affinità. Di più si noti qui, che se mai la causa della dispensa cessasse, prima che la dispensa si spedisca o si eseguisca, cessa ancora la dispensa. Altrimenti poi se cessasse la causa, eseguita la dispensa, ancorché prima della celebrazione delle nozze, perché allora è già tolto l'impedimento; così molto probabilmente Ponzio, Suar., Castr., Salm., Silv., ec., contro Sanch.. e Dicastil., i quali nondimeno anche ciò ammettono per probabile4.
85. Inoltre si notino le clausule che sogliono apporsi nelle dispense della s. penitenzieria. La I. Si ita est: nel che deve aversi fede al postulante, se non costi del contrario, come dicono Sanch. e Cabassuzio. Ma qui si avverta per 1., che Benedetto XIV. nella sua bolla Apostolicae, data a' 10 di marzo 1742., ha dichiarato, che l'espressione e verificazione delle cause si appartengono al valore della dispensa. Se nonperò gli sposi falsamente avessero esposto d'esser poveri, e perciò la dispensa fosse data in forma pauperum, la dispensa pure è valida, come dichiarò la s. c. del concilio a' 9. di sett. 1679. appresso Monacelli5. Si avverta per 2., che per dispensarvi sul voto di castità non basta il pericolo comune, ma vi ha da essere una grave tentazione d'incontinenza; ancorché per altro fosse di cadere una sola volta, come ben dicono Tournely e Pontas6. La II. Audita prius sacramentali confessione; sicché la confessione precedente è assolutamente necessaria, acciocché possa eseguirsi la dispensa, come dicono Tournely e Sanch. La III. Sublata occasione peccandi; s'intende se l'occasione è volontaria, perché se fosse necessaria, basta (come dice Tournely) che si prendano i mezzi per farla da prossima rimota. La IV. Dummodo sit impedimentum occultum; quando l'impedimento si stima occulto già si è detto al num. 75. La V. Iniuncta ei gravi poenitentia; s'intende già secondo le forze del penitente, come ben nota Tournely con Tiburzio, Nav., il quale dice, potersi imporre v. gr. per sei mesi un digiuno, o tre rosari alla settimana, o pure la frequente confessione (basta, come giudico, una volta il mese), e simili. Che se mai, aggiunge Tournely, il penitente avesse già soddisfatto per lo suo peccato, allora la penitenza può moderarsi, purch'ella non sia imposta dalla stessa s. penitenzieria come per commutazione. La VI. Praesentibus laceratis, sub poena excommunicationis latae sententiae. Questa lacerazione dee
farsi subito, ma s'intende moralmente, cioè fra tre giorni dopo l'esecuzione; e s'intende se il matrimonio era già contratto, altrimenti se ancora s'ha a contrarre, allora la dispensa dee occultamente conservarsi dal parroco, o almeno notarsi in un libro a parte, acciocché bisognando (se mai l'impedimento si fa pubblico) possa egli farne fede1.
È bene qui per ultimo registrare le formule per ottenere dalla s. penitenzieria la dispensa per detti impedimenti, o sieno voti, o irregolarità.
86. Circa gl'impedimenti di matrimonio, da dentro la lettera si porrà: Eminentiss. e Reverend. Signore.
N. N. avendo avuto copula con una donna, si ritrova aver data parola di matrimonio ad N. N. sua sorella; e perché l'impedimento è occulto; e non succedendo il detto matrimonio, ne verrebbe molto scandalo, supplica perciò l'Em. S. a volergli concedere la dispensa. La risposta si degnerà di mandarla a Napoli (o pure ad Aversa per la posta di Napoli), in testa di.... (qui si esprima il nome e cognome) confessore approvato. E l'avrà a grazia, ec. Se poi il matrimonio è già fatto, si può scrivere così: N. N. ignaro (o consapevole) dell'impedimento, ha contratto matrimonio con una donna, la cui madre (o sorella) avea prima carnalmente occulto, e perciò non potendosi separare senza scandalo, supplica l'Em. S. per l'assoluzione, e dispensa. La risposta ec.
Circa i voti di castità, o di religione: N. N. si ritrova aver fatto voto di castità, ma perché sta in grave pericolo d'incontinenza, prega per tanto l'Em. S. a dispensare nel suddetto voto, affine di poter contrarre matrimonio, ec.
Circa le irregolarità: N. N. sacerdote ha incorsa irregolarità per cagione d'omicidio (o d'aborto, o violazione di censura, ec.); ed essendo che vi è pericolo d'infamia, se si astiene dal celebrare, per tanto supplica, ec.
Da fuori poi alla soprascritta si metta: All'Eminentiss. e Reverendis. Signore, Signore e Padrone Colendiss.
Il Sig. Cardinale Penitenziere Maggiore.
Roma.
87. Il confessore poi, a cui sarà stata commessa l'esecuzione della dispensa, in dispensare, dopo data l'assoluzione sagramentale, potrà servirsi della formola seguente: Et insuper auctoritate apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi et secundi) gradus, proveniente ex copula illicita, a te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti (aut contrahere intendis), matrimonium cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; et prolem, si quam suscipies (vel suscepisti), legitimam declaro. In nomine Patris etc. Se poi la dispensa è dal voto di castità, dirà: Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas matrimonium contrahere, et illo uti, in opera quae tibi praescripsi dispensando commuto. In nomine etc. Se alcuno , non ostante il voto di castità, avesse contratto il matrimonio, dirà: Item non obstante castitatis voto quod emisisti, ut in matrimonio remanere, et debitum coniugale exigere possis, auctoritate apostolica tecum dispenso. In nomine etc.
Chi poi volesse sapere le facoltà che ha la s. penitenzieria in dispensare negl'impedimenti di matrimonio, o ne' casi papali, censure, irregolarità, voti, giuramenti, restituzioni incerte, osservi l'opera2.