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S. Alfonso Maria de Liguori Istruzione e pratica pei confessori IntraText CT - Lettura del testo |
Punto III. De' privilegi de' vescovi.
29. I. Facoltà del cap. Liceat; se può il vescovo dispensare nell'irregolarità ex delicto ed ex defectu dubbia.
30. Se dove non è ricevuto il trident. ecc.
31. Chi venga sotto nome di vescovo.
32. De' pellegrini. E se il vescovo possa assolvere da' casi papali fuor di confessione.
33. Come s'intenda il delitto occulto.
34. Se il vescovo possa delegare questa facoltà.
35. Se da' casi riservati dagli altri vescovi ecc.
36. Se per li casi dopo del concilio ecc.
37. Se il vescovo possa assolvere il confessore che assolve il complice nel peccato turpe.
38. Se i vescovi ne' casi della bolla Coenae ecc.
39. Se possano dispensare nell'irregolarità incorsa per eresia.
40. Se possano assolvere gl'impediti.
41. E se per mezzo d'altri.
42. Chi venga sotto nome d'impedito.
43. Degl'impediti in perpetuo.
44. De questi son tenuti almeno di ricorrere al vescovo. E se non possono ricorrere ecc. E se sono in morte.
46. 47. e 48. II. De' sei casi vescovili, e specialmente dell'assoluzione per la censura del chierico.
49. III. Della dispensa cogl'illegittimi.
51. IV. Circa le irregolarità per delitto occulto.
54. VI. Delle facoltà de' vescovi circa i matrimoni.
55. Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità, e impedimento ad petendum, remissive al cap. XVIII. n. 68. Circa gl'impedimenti dirimenti dubbi.
56. Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto.
57. Se non è contratto.
58. Se il vescovo possa delegare tal facoltà.
59. VII. Della dispensa degl'interstizi.
60. VIII. Della dispensa al capellano di celebrare in altra chiesa.
61. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno.
62. X. Degli oratorii.
63. Dove possa celebrare il vescovo.
64. Se possa dispensare a celebrare in casa.
65. XI. Delle facoltà de' vescovi e prelati d'eleggersi il confessore.
66. XII. Circa la clausura delle monache.
67. Dell'approvazione de' confessori delle monache.
68. XIII. Se possano commutare le ultime volontà.
69. XIV. Della composizione nelle restituzioni incerte.
70. XV. Della riduzione delle messe.
71. Circa i giuramenti e voti (remissive al capo V. n. 19. e 42.). Dell'unione de' benefizi, creazione di nuove parrocchie ecc.
29. I vescovi in virtù del tridentino Sess. 24. cap. 6. Liceat, hanno le seguenti facoltà: Liceat episcopis in irregularitatibus et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario, et aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare; et in quibuscumque casibus occultis, etiam sedi apostolicae reservatis, delinquentes sibi sudditos in dioecesi sua per se ipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum. Sicché i vescovi per detto cap. Liceat possono dispensare in tutte le irregolarità e sospensioni papali incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario, e le altre dedotte al foro contenzioso. Si è detto , per delitto occulto; onde ben dicono Bonacina, Castrop., Salm., ec., contro d'altri, che non può il vescovo per detta facoltà dispensare in alcuna irregolarità occulta ex defectu1. Se non fosse dubbia, come probabilmente tengono Fagnano e Tournely con Gibert, ed altri, ricavandolo dal c. Nuper, de sent. excom.2, giusta quel che s'è detto al capo II. n. 62. E di più possono assolvere i loro sudditi per sé, o per alcun altro sacerdote, a ciò specialmente deputato, da' casi papali occulti, e secondo il concilio prima poteano assolvere anche dall'eresia (per sé, non per altri): ma vedi ciò che si dirà al num. 38
30. Sopra questa facoltà del concilio debbono notarsi più cose molto considerabili. Si noti per 1., che in quei luoghi, dove non è ricevuto il tridentino, non possono i vescovi servirsi della suddetta facoltà del cap. Liceat, come notano comunemente i dd.3; e giustamente, perché la facoltà del concilio non si riceve da' vescovi che per l'accettazione di quello, non essendo ragionevole, che ne goda i privilegi chi ne ricusa i pesi.
31. Si noti per 2., che sotto nome di
vescovi per comune sentenza vengono ancora i vicari capitolari sede vacante; ma non già i vicari de' vescovi per la loro general commissione del vicariato, poiché il vicario può sì bene ciò che può il vescovo di podestà ordinaria propria (come si dirà al num. 47.), ma non già quel che può il vescovo di podestà delegata, benché ordinaria, come annessa all'officio, siccome si dirà al num. 34. e 47. Oltreché in questa facoltà il concilio richiede espressamente la delegazione speciale1. Se poi vengano gli abbati, ed altri che han la giurisdizione vescovile, lo negano Concin., Barb., ec. col p. Suarez, che ne apporta anche una dichiarazione della s. c. Ma l'affermano più comunemente Fagnano, Sanch., Castr., Sairo, Avila, i Salmat., La-Croix, ec., dicendo, che quando la concessione è fatta in iure ha ragione di legge, che si stende a tutti i casi, dove corre la stessa ragione; altrimenti (dicono) i sudditi di tai prelati non avrebbero a chi ricorrere2.
32. Si noti per 3., che sotto nome di sudditi vengono ancora i pellegrini che possono essere assoluti dal vescovo del luogo da tutti i casi papali occulti, come insegnano Suar., Sanch., Bonac., Navarro, Barbos., Trullenchio, Bossio, ed altri; perché, sebbene il tridentino permetta solamente a' vescovi l'assolvere delinquentes sibi subditos, nondimeno dicono i suddetti aa., che i forestieri col sottoporsi al foro sagramentale già si fanno loro sudditi; e 'l p. Suarez ne rapporta anche una dichiarazione della s. c., dove si disse, che 'l pellegrino ben può essere assoluto da' detti casi occulti dal vescovo del luogo, e non già dal suo, poiché l'assoluzione sagramentale, di cui parla il concilio, richiede la presenza3. E perciò nella stessa dichiarazione si disse, che i vescovi fuori del sagramento non possono assolvere da' detti casi, contro quel che dicono i Salmaticesi con Bonacina, ed altri; e ciò porta Fagnano4, essere stato dichiarato anche da Gregorio XIII. Questo corre in quanto all'assoluzione de' casi, ma in quanto alla dispensa delle irregolarità, e sospensione per delitto occulto, dichiarò lo stesso Gregor. XIII., che non possono darla i vescovi del luogo anche a quei che stessero ivi coll'officio di pretore o di medico, come riferisce Fagnano nel luogo citato. Se poi il vescovo proprio possa dispensare nell'irregolarità col suddito assente in altra diocesi, Avila ed altri lo negano; ma più comunemente e più probabilmente l'affermano Bonacina, Tour., Suar., Barb., Sanch., i Salmat. ec., perché la dispensa può darsi anche agli assenti, e la giurisdizione volontaria può esercitarsi anche fuori del proprio luogo. Né ostano le parole, in dioecesi sua, nel detto c. Liceat, poiché dicono i Salmat. e Tournely, che quelle bastantemente si verificano, quando il vescovo dalla sua diocesi dispensa. Anzi molto probabilmente dicono ancora Suarez, Sanchez, La-Croix ed Holzman con Castr. e Pignatelli, che le suddette parole non si riferiscono alla prima parte della dispensa dell'irregolarità ma solamente alla seconda (dove stan poste) dell'assoluzione de' casi; onde concludono, che 'l vescovo può dispensare, ancorch'egli e 'l suddito stian fuori della diocesi5.
33. Si noti per 4., che per delitto occulto non già s'intende quello che non può provarsi in giudizio per due testimoni, come vogliono alcuni, avvalendosi d'una dichiarazione della s. c. appresso Fagnano, dove si disse, non essere sicuro in coscienza quegli, che nel caso contrario è stato assoluto o dispensato. Ma la sentenza comune de' dd. dice, che s'intende per occulto ogni delitto che in qualche modo può celarsi, ancorché possa provarsi in giudizio. Onde dicono Azorio, Sanch., Tour. Bonacina, Castrop., Salmaticesi, ed altri, che allora stimasi il delitto non occulto, quando è noto alla maggior parte
della terra, o del vicinato, o del collegio, purché sieno ivi almeno dieci persone1. E 'l card. Lambertini2 con Tiburzio, Navarro, Sairo, ec., (parlando degl'impedimenti occulti di matrimonio, per cui corre la stessa regola) dice, che si ha per occulto quell'impedimento ch'è noto solo a sette o otto persone in una città, ed a sei in un paese. E lo stesso Fagnano in cap. Vestra, de cohab. cler. etc. num. 118.. attesta, che la s. penitenzieria ha per occulto impedimento quello ch'è noto solamente a 4. o 5. persone. Anzi a me costa, che la s. penitenzieria ha dispensato in un certo impedimento cognito sino da dieci persone in circa3. Oltreché (come si disse al capo XVIII. num. 77.) lo stesso Fagnano dice, che allora il delitto o impedimento non si stima occulto, essendo noto a due testimoni, quando nella concessione d'assolvere o dispensare vi sta la clausula, dummodo sit omnino occultum.
34. Si dubita qui per 1. se 'l vescovo possa delegare generalmente agli altri sacerdoti questa facoltà del tridentino. In quanto alla dispensa delle irregolarità, basta (come dicono Suarez, Barbosa, Sanch. ed altri) che il vescovo semplicemente commetta agli altri la sua facoltà, senza deputazione speciale, poiché la suddetta facoltà di dispensare in virtù del concilio compete oggidì a' vescovi di podestà ordinaria; essendo annessa all'officio del vescovo, non già all'industria della persona. In quanto poi all'assoluzione de' casi, alcuni dicono, che vi bisogna la delegazione speciale per ogni caso particolare, attese le parole del tridentino, per se, aut vicarium ad id specialiter deputandum. Ma ciò non ostante è comunissima la sentenza, e più probabile con Suarez, Sanchez, Barbos., Navar., Laymann, La-Croix, Salmat, ec., che possa il vescovo anche generalmente delegare ad alcun sacerdote questa facoltà nel cap. Liceat, purché espressamente la specifichi; poiché specificandola già si reputa fatta la special deputazione, la quale ben può esser poi generale per tutti i casi occorrenti, mentre (come si è detto) tal facoltà oggi compete ai vescovi de iure ordinario, come annessa alla dignità vescovile4.
35. Si dubita per 2. se 'l vescovo possa assolvere o delegare in virtù del c. Liceat la facoltà di assolvere anche i casi riservati colla censura dagli altri vescovi, quando sono occulti. Bonacina ed altri l'affermano della particola Etiam, che vi è nel suddetto capitolo, In quibuscumque casibus occultis. Etiam sedi apostolicae reservatis. Onde dicono, che acciocché la particola Etiam non resti inutilmente apposta, deve intendersi data a' vescovi la facoltà di assolvere ancora i casi occulti dagli altri vescovi a sé riservati5. Ma noi lo neghiamo per due dichiarazioni della s. c. del concilio, una delli 29. novembre 1711., e l'altra delli 24. gennaro 1742., apud Thesaur. resolut. s. c. (tom. 1. pag. 392.). E specialmente poi per una dichiarazione in caso simile del regnante pontefice, emanata a' 20. d'agosto 1752., che principia Pias fidelium dove si dice: Huiusmodi... absolvendi facultatem, etc., praeterquam in casibus nobis, et sedi apostolicae dumtaxat, non vero ordinariis locorum reservatis... Et consequenter absolutiones contra praesentis declarationis nostrae tenorem forsan de praeterito impertitas, aut in posterum impertiendas, nemini suffragari potuisse, sive posse, decernimus et declaramus6.
36. Si dubita per 3. se la facoltà del tridentino s'intenda data a' vescovi anche per li casi, e le irregolarità riserbate dopo del concilio. Garcia e Florono appresso Diana lo negano, e lo ricavano da una dichiarazione di Gregorio XIII., dove, essendosi dubitato, se 'l vescovo potesse assolvere la monaca che frange la clausura dalla scomunica (quando è occulta) riserbata da s. Pio V., il papa dichiarò, che non poteva. Nonperò la sentenza comunissima con
Sanchez, Bonac., Suarez, Bossio, Diana, Vega, ed altri giustamente l'afferma, poiché nel c. Liceat si concede la facoltà indefinitamente; ed è assioma generale, che Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Né osta la mentovata dichiarazione, perché nella bolla di s. Pio vi era la clausula a qua praeterquam a romano pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeat. Onde non dubitiamo con Diana, che in quelle bolle dove vi è alcuna clausula derogatoria, come la suddetta, nisi in mortis articulo, s'intende tolta la facoltà a' vescovi1.
37. Si dubita per 4. se 'l vescovo in virtù del cap. Liceat possa assolvere dalla scomunica papale che per la bolla del n. s. p. Benedetto XIV. Sacramentum incorrono i confessori che assolvono i loro complici in peccato turpi. Da una parte par che non possa, perché, essendo tal caso per sé occupato, se i vescovi potessero assolverlo, la riserba papale diventerebbe inutile, e già si disse al num. 17., che s'intende tacitamente rivocato ogni privilegio, quando altrimenti la legge fatta dopo la concessione di quello non potesse avere il suo effetto. Dall'altra parte non potrebbe alcuno rispondere, che, salva la detta facoltà a' vescovi, la riserba mentovata non resterebbe affatto inutile; sì perché può accadere, che tal caso divenga qualche volta pubblico; sì perché la suddetta riserba almeno avrà sempre il suo effetto in Roma, o pure in tutti i luoghi dove il tridentino non è stato ricevuto, poiché ivi, (come si è detto al num. 30.) non possono i vescovi godere del suddetto privilegio. E dello stesso nostro sentimento sono i Salmaticesi2, dove citano per la nostra sentenza più autori che hanno scritto sopra la citata bolla di Benedetto.
38. Si dubita per 5. se a' vescovi dalla bolla Coenae è stata rivocata la suddetta facoltà del tridentino per l'eresia occulta, e per li casi in quella riserbati. Lo negano Navarro, Coninchio, ed altri, da cui non dissentono Milante, Concina ed i Salmaticesi, dicendo, che nella bolla non si rivoca espressamente la concessione del tridentino, secondo bisognava per lo c. Nonnulli, de rescript. Ma noi l'affermiamo colla sentenza molto più comune, e con più dichiarazioni della s. c., così per la clausula derogatoria. Nisi in mortis articulo, che vi è nella bolla, secondo si è detto al num. antecedente 36., come per l'altra con cui si vieta l'assolvere, praetextu quorumvis indultorum per nos ac cuiusvis concilii decreta concessorum. Di ciò se ne apportano da Fagnano e dal card. Lambertini3 più dichiarazioni, ancora di s. Pio V. e di Gregorio XIII. In oltre da Alessandro VII. fu dannata la proposizione 3., la quale diceva, che la prima sentenza della s. c. era stata visa, et tolerata, e questa dannazione ben dicono Viva, Holzm., Elbel e 'l suddetto cardinal Lambertini, che certamente ha renduta improbabile la sentenza de' contrari, poiché avendo dichiarato il pontefice non essere mai stata ella tollerata, implicitamente ha dichiarato ancora, non esser tollerabile: onde conclude il Lambertini, che oggidì sarebbe temerità l'avvalersene. Né vale il dire di alcuni, che per le rivocazioni di facoltà fatte nelle costituzioni pontificie non s'intendono rivocate le facoltà fatte nelle costituzioni pontificie non s'intendono rivocate le facoltà concesse dai concili generali, se non si fa espressa menzione di tali concessioni; perché risponde Fagnano e Roncaglia col card. de Luca, e colla comune, come asserisce, che ciò non corre per le costituzioni, ma solo per li rescritti papali, i quali non si danno con quella maturità con cui si fanno le costituzioni4.
39. S'avverta qui non però, che sebbene il vescovo non può nel foro interno assolvere dall'eresia occulta, può nondimeno come delegato apostolico dispensare nell'irregolarità incorsa per detta eresia occulta, può nondimeno come delegato apostolico dispensare nell'irregolarità incorsa per detta eresia occulta, come dicono i Salmaticesi e Felice Podestà5. Di più ben può il vescovo come delegato apostolico
assolvere l'eretico anche notorio in quanto al foro esterno, fatta prima l'abiura avanti il notaro e testimoni; ed assoluto che sarà stato dal vescovo il delinquente, allora potrà egli esser assoluto dal peccato dell'eresia da qualsivoglia confessore; così dicono comunemente i dd.1.
40. Si dubita per 6. se 'l vescovo possa assolvere dall'eresia e dagli altri casi della bolla Coenae gl'impediti d'andare in Roma. Alcuni assolutamente lo negano. Altri lo negano solo dell'eresia. Ma noi affermiamo generalmente, che possa, colla sentenza comune de' teologi e canonisti, tenuta da Lugo, Laym., Conc., Coninchio, Avila, Podestà, Viva, Pellizzario, ecc., perché, stante l'impedimento, si restituisce a' vescovi la potestà ordinaria che prima aveano sui detti casi in vigor de' capi 13. 29., e 58., de Sent. excom. dove, sebbene si parla solamente della censura per la percussione del chierico, nondimeno comunemente i dd. l'estendono a tutte le altre censure; e specialmente per lo cap. Eos qui , 22. eod. tit., dove si parla generalmente d'ogni censura canonis, vel hominis, e si dice Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur2.
41. E si noti qui per 1., che in tal caso d'impedimento il vescovo non solo può assolvere l'eresia per se stesso, ma anche per altri generalmente delegati. Né osta il tridentino, per dirsi ivi, eis tantum non vicariis sit permissum, perché allora il vescovo non assolve in virtù del concilio, ma del ius comune, secondo il quale di podestà ordinaria si concede a' vescovi l'assolvere e 'l delegare come in tutti gli altri casi3.
42. Si noti per 2. che per gl'impediti poi s'intendono i vecchi, le donne, gl'infermi, gl'impuberi, i poveri, e quelli che hanno qualche inimicizia, e tutti gli altri che hanno alias iustas excusationes, quibus ab itinere rationabiliter excusentur, come si ha dal cap. De cetero, de sent. excom. e dal cap. Ea noscitur, e cap. Quamvis, eod. tit. Ma in ciò si avverta, che se l'impedimento è temporale, ed è notabile (durante per esempio sei o sette mesi), allora gl'impediti possono esser sì bene assoluti, ma essi, eccettuate le donne ed i fanciulli, debbono dar giuramento di presentarsi cessando l'impedimento alla sede apostolica, almeno per procuratore, per esser da quella assoluti direttamente, e non presentandosi ricadranno nella stessa censura, come si ha dal c. Eos qui, de sent. excom. in 6. E ciò corre, ancorché sieno emendati, ed abbian soddisfatte le parti offese4.
43. Se poi l'impedimento è perpetuo (cioè se sia per durare per dieci anni, o almeno per cinque, come dicono Roncaglia, Viva, e Tambur.) gli assoluti restano affatto sciolti dall'obbligo di presentarsi. Ma generalmente parlando, impediti in perpetuo si dicono 1. I figli di famiglia. 2. I religiosi, ancorché abbiano incorsa la censura prima dell'ingresso. 3. I vecchi settuagenari, o almeno sessagenari. 4. I servi. 5. I poveri. 6. I condannati in vita alle galee o carceri. 7. Gl'infermi di morbo grave, e lungo, come di quartana, e simili. 8. Quei che sono obbligati ad alimentare, o amministrare i beni della famiglia. 9. Tutte le donne, ancorché non monache (eccettuandone la scomunica che s'incorre dalle monache per la frazione di clausura, benché occulta, la quale è sempre riserbata al papa per la dichiarazione di Gregorio XIII., come si è detto al num. 36.), 10. Gl'impuberi ancorché cercassero l'assoluzione dopo la pubertà. 11. Quei che convivono in qualche luogo da cui non possono partirsi, come sono i soldati ed i seminaristi. E finalmente tutti quei che non possono andare in Roma senza grave danno spirituale o temporale5.
44. Si noti per 3., che tali impediti,
secondo la sentenza più probabile e comune di Castropalao, Avila, Coninchio, Milante, Roncaglia, Salmaticesi, Viva, Sporer, Dicast., e di altri (contro Bonac. e Podestà) non sono obbligati di ricorrere a Roma per procuratore o per lettera; perché, stante l'impedimento (come si è detto al num. 40.), si restituisce a' vescovi la podestà ordinaria d'assolverli, loro tolta per la riserba papale. Tanto più che la legge non obbliga ad altro, che a portarsi in Roma in persona; onde chi è impedito di andare, non ha altro obbligo1.
45. Si noti per 4., che quando il penitente non può presentarsi al papa, è tenuto necessariamente di andare al vescovo per l'assoluzione della censura papale, come si ha dal cap. De cetero 1 e cap. Ea noscitur 13. de sent. excom. (che cosa poi debba dirsi in articolo di morte, vedasi al capo XVI. n.97.). Ma quando non può neppure presentarsi al vescovo (anche fuori del pericolo di morte), è molto probabile con Soto, Navarro, Suarez, Castropalao, Laym., Roncaglia., Salmat., La-Croix, ecc. che può essere assoluto da ogni semplice confessore (con obbligo non però di presentarsi al vescovo, cessando l'impedimento), come si ricava dal testo nel cap. Nuper, eod. tit.2. Ed allora diciamo, che 'l penitente probabilmente per sé parlando, come dicono Castrop., Gersone, Soto, s. Antonino, Lugo, Salas ec., non è obbligato a confessare i peccati riserbati, se non quando sia in quelli recidivo, o sia per quelli in occasione prossima, sicché sia necessario il manifestarli, affinché il confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione; si veda ciocché si disse capo XV. num. 27. e 28. c. XVI. num. 133., in fin.3. E quando il penitente è in punto di morte, è probabile che ogni confessore, anche presente il vescovo, può assolvere da' casi papali, perché in morte (come si è detto) cessa ogni riserba; vedasi ciò che si disse nel c. XVI. num. 69. Diciamo da' casi papali, ma non da' casi riserbati con censura dallo stesso vescovo, poiché il confessore anche al moribondo deve imporre, che guarendo si presenti al suo superiore, per ricever da lui la conveniente ammonizione, e penitenza delle censure riservate, benché assolute, giusta la sentenza comune; onde come può poi assolverle in presenza del superiore4? Ma passiamo ora a parlare degli altri privilegi e facoltà che hanno i vescovi.
46. II. Vi sono in iure alcune scomuniche, la di lui assoluzione a' soli vescovi è riserbata, e queste sono 1. Contro chi percuote leggiermente un chierico o monaco, o altri che godono il privilegio del canone. 2. Contro chi procura l'aborto del feto animato. 3. Contro chi è assoluto in pericolo di morte dalla scomunica riserbata al vescovo, e poi trascura guarendo di presentarsi al medesimo. 4. Contro i frati minori che ammettono nelle loro chiese a' divini offici i frati del terzo ordine. 5. Contro chi comunica nello stesso delitto cogli scomunicati dal vescovo 6. Son finalmente riserbate tutte le scomuniche che 'l vescovo a sé riserba5. Ma bisogna qui notare alcune cose speciali circa l'assoluzione della scomunica per la percussione del chierico. Prima di tutto deesi distinguere la percussione leggiera dalla grave (o sia mediocre) e dall'enorme. Per altro ad incorrer la scomunica sempre si richiede il peccato mortale, ma la leggiera s'intende, come si ha dall'estravag. Perlectis, riferita in isteso da Navarro6, quando vi è una semplice percossa di mano, o di piede, o di bastone, e simili. Grave quando si cava un dente, o si strappa una quantità notabile di capelli, o si fa una percossa che lascia macchia, o sia contusione nella carne, o quando vi è effusione di sangue cagionata coll'unghie, o con pugno. Enorme poi, quando si mutila qualche membro, o si fa una gran ferita, o la ferita è fatta con istrumento, o vi è grand'effusione di sangue, o pure si fa una grande ingiuria.
Onde spesso la leggiera può diventare grave, o enorme, per ragione o della dignità della persona offesa, e dello scandalo, come se un religioso percotesse un chierico: o del luogo sagro, o pubblico (in pubblica platea), o del tempo, facendosi per esempio qualche funzione sagra, o finalmente dell'ingiuria che fosse per sé enorme1.
47. Ciò posto, si ha dalla detta estravagante Perlectis, che se la scomunica s'incorre per la percussione leggiera, ella può essere assoluta dal vescovo, come anche dal suo vicario; perché questa facoltà compete al vescovo de iure ordinario, come dicono Sanchez, Bonacina, Molina, ed altri; e secondo la regola generale (come si è detto al n. 31), tutto ciò che può il vescovo per giurisdizione ordinaria non già delegata, lo può il vicario: il quale fa col vescovo un tribunale, come provano Fagnano, Sanchez, ed altri2. Probabilmente la detta scomunica può essere ancora assoluta da coloro che hanno la giurisdizione quasi vescovile, i quali vengono sotto il nome de' vescovi, come si è detto allo stesso num. 31. Ma se la percussione è stata enorme, o grave, ed è stata pubblica, la scomunica solo dal papa o dal suo legato può assolversi (può ricorrersi anche alla s. penitenzieria, come si notò al c. XIX. num. 150. ad I.), ma non dal vescovo: eccettoché se fosse stata occulta, o pure i percuzienti fossero impuberi, o donne, come dal cap. Pueri e cap. Mulieres, de sent. excom., ovvero se fossero impediti di andare in Roma, secondo ciò che si è detto al num. 40. I conviventi collegialmente possono essere assoluti dal vescovo, se la percussione è stata grave, ma non se enorme, come dal capo Quoniam, de vita et hon. cleric.3.
48. Si noti qui per 1., che in dubbio se la percussione è stata leggiera, o grave, si giudica grave, come si ha dalla mentovata estravagante Perlectis, dove dicesi: Potius in dubio esse percussionem gravem, et ab ea non posse absolvere. Si noti per 2., che secondo la sentenza più comune e più probabile, se alcuno dà il veleno al chierico, allora incorre la censura, quando il veleno ha già cominciato ad offendere, poiché allora già v'è la violenza; all'incontro prima di offendere, non v'è la violenza effettiva, ma la sola azione atta a cagionar la violenza; così Bon., Viva, Diana ec.4.
49. III. In quanto alle irregolarità non occulte, il vescovo per lo capo 1. e capo 2. de filiis presbyt. può dispensare cogl'illegittimi, solamente a ricevere gli ordini minori, ed i beneficii semplici, ed i canonicati nelle collegiate, com'anche le porzioni non intiere nelle cattedrali, o altri beneficii che non abbiano annesso ordine sagro, ma non già beneficii curati, come dal c. Is qui eod. tit. In ciò convengono tutti. Ma si dubita per 1. se 'l vescovo possa dispensare al canonicato nelle cattedrali. E diciamo colla sentenza più probabile e più comune di Bossio, Castrop., Barbosa, Concina, Salmaticesi ec. (contro Pontas e Tournely con Giber.), che non può, perché sebbene il canonicato in sé è beneficio semplice, nondimeno dal tridentino sess. 24. cap. 12. è annesso all'ordine sagro, onde oggi di sua natura richiede l'ordine sagro5. Si dubita per 2. se 'l vescovo possa dispensare generalmente in quest'irregolarità cogl'illegittimi occulti. L'ammettono Diana, Avila, Barbosa ec., dicendo, che il tridentino permette a' vescovi il dispensare nelle irregolarità per delitto occulto. Ma noi lo neghiamo con Suarez, Laymann, Bonacina, Castropalao, Tournely, ed altri, e Diana stesso in ciò si rivocò, perché questa irregolarità non è per delitto, ma per difetto: e s'anche fosse per delitto, il cap. Liceat s'intende per delitto proprio non alieno6. Si dubita per 3. se 'l vescovo possa dispensare coll'illegittimo occulto almeno a ministrare negli ordini maggiori ricevuti. L'affermano Laymann, Castrop., e Diana, e non solo se colui gli ha presi in buona fede, ma anche in
mala fede, e lo ricavano dal cap. Nisi §. personae, de renunc. dove si dice, poter il vescovo dispensare coll'illegittimo occulto, che colpevolmente si è ordinato. Ma affatto dee negarsi con Suarez, Fill., Salmat., ecc., per quello che di sopra si è detto, che il vescovo non può dispensare circa gli ordini maggiori. Né osta il testo citato, perché quel potersi dispensare s'intende certamente dal papa, giacché ivi si parla d'un vescovo in tal modo malamente ordinato1.
50. Dicono Navar., Sanch., Concina, ed altri con s. Tommaso, che 'l vescovo possa dispensare ancora col bigamo a ricevere gli ordini minori, ed i beneficii semplici. Ma noi lo neghiamo con Suar., Laym., Castrop., Tourn., Barbosa, Bonac., ecc., per una dichiarazione di Sisto V., dove il papa dichiarò sospeso un vescovo, per aver conferito un beneficio ad un bigamo, e disse che l'ordinato era incorso nelle pene come malamente promosso2. Se non però la bigamia è similitudinaria, ancorché pubblica, è comunissima la sentenza con Toledo, Suar., Castr., Sanchez, Salm., Tour., ed altri molti, che possa dispensarvi il vescovo, anche a prendere gli ordini maggiori, e si prova dal cap. 4. de cler. coniugat. e cap. 1. Qui cler. vel vov. Ma se n'eccettua comunemente se 'l chierico abbia avuta per moglie una vedova, o altra non vergine, o se avesse avuta altra moglie prima dell'ordinazione3.
51. IV. Come si disse da principio, il vescovo può dispensare nelle irregolarità incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario. Dicono su questo alcuni dottori, che ciò non ostante, se l'omicidio fosse talmente occulto, che in niun modo potesse provarsi in giudizio, allora il vescovo può dispensarvi. Ma questa sentenza giustamente è riprovata da' Salmat., Roncaglia, ecc. poiché realmente i vescovi niente possono sopra le irregolarità, fuori di ciò che loro sta concesso dal tridentino nel detto c. Liceat, dove espressamente se n'eccettua l'omicidio volontario occulto; che poi per occulto s'intenda; come dicono i contrari, quello che può provarsi in giudizio, ma non è ancora provato, ciò affatto gratis si asserisce4. E così dichiarò la s. c. del conc. a' 21. di maggio 1718., allorché essendosi proposto, se il vescovo potesse dispensare in un omicidio fatto da un figliolo, che giuocando aveva con un picciol coltello ferito un altro figliuolo ,il quale poi dopo 40. giorni morì di detta ferita; per causa che tal delitto per 18. anni era stato occulto, e che era moralmente impossibile a dedursi al foro, la s. c. rispose, Negative5. Del resto è sentenza comune che 'l vescovo può dispensare quando vi fosse pericolo d'anima, o altra causa gravissima, e fosse difficile il ricorrere al papa6. Di più dicono comunemente Suarez, Castrop., Bon., Salmat., ed altri, che 'l vescovo può dispensare nell'irregolarità per la mutilazione occulta7. Di più è comunissima la sentenza con Navarro, Laymann, Silvestro, Barbosa ecc. che 'l vescovo può dispensare nell'irregolarità per l'omicidio casuale, non solo occulto, ma anche notorio a ricevere gli ordini minori e i beneficii semplici; perché ciò anticamente già lo poteano i vescovi, come molti dd. l'attestano; e 'l tridentino ha eccettuato il solo omicidio volontario, non già il casuale, ancorché pubblico8.
52. L'omicidio poi casuale s'intende per esempio, se taluno vuole solamente percuotere, e per negligenza uccide, o se un chirurgo per negligenza causa la morte e simili. Si dubita poi, se si reputi casuale l'omicidio fatto in rissa. Molti dicono di sì, come Diana e i Salmaticesi con altri; ma noi lo neghiamo colla più comune sentenza di Suarez, Navarro, Tamburino, Sporer, ed altri con Diana medesimo che si ritratta, mentre chi uccide in rissa, già volontariamente
uccide1. Vedi ciò che si disse al capo XIX. n. 108. È molto probabile nondimeno e comunissima la sentenza con Suarez, Laymann, Nav., Tournely, Bonac., e La-Croix (il quale la chiama comune) che possa il vescovo dispensare con chi uccide per difesa propria, ma nella difesa eccede, poiché tale omicidio non può dirsi assolutamente volontario.
53. V. Circa le inabilità ingiunte da' pontefici in pena, si dubita se 'l vescovo possa dispensarvi: tale per esempio è l'inabilità a ricever beneficii, imposta da Sisto V. nella sua bolla Effraenatam, a coloro che procurano l'aborto e l'inabilità a celebrare ingiunta dal pontefice Bened. XIV. nella bolla In generali congregatione a' confessori sollecitanti. Lo nega Anacleto, e ne dubita Roncaglia, parlando dell'aborto, ma Elbel e Sporer, assolutamente l'ammettono per la regola comunemente ricevuta (come dicono) da Scoto, s. Bonaventura, e da altri, che la dispensa di tutte le pene imposte dalla legge comune, e non riservata specialmente al papa, s'intende concessa a' vescovi, come si argomenta dal capo Nuper, 29. de senten. excom. Ma leggasi ciò che s'è detto al capo II. della legge num. 58.2, dove abbiamo tenuto l'opposto.
54. VI. Circa la materia de' matrimoni il vescovo ha diverse facoltà di dispensare. Può dispensare alle pubblicazioni, ma di ciò già si è parlato al c. XVIII. parlando del matrimonio, al n. 58. Di più può dispensare al voto di castità fatto da' coniugi, e di ciò anche si è parlato ivi al n. 54. Di più all'impedimento ad petendum, ed anche se n'è parlato ivi al n. 68. Resta a vedere se hanno i vescovi alcuna facoltà circa gli impedimenti dirimenti.
55. Negl'impedimenti dirimenti solo il papa può dispensare. Ma quando l'impedimento fosse dubbio, è comunissima la sentenza, che può dispensare ancora il vescovo; così dicono Sa, Merbesio, Tourn., Diana, Pichler, ec., e benché Sanch. nel trattato de matrimonio3 lo neghi, nulladimeno nel decalogo4 par che siasi ritrattato, dicendo ivi come per regola generale: Cum dispensationis reservatio sit odiosa, est restringenda ad casus certos; dubii enim non comprehenduntur sub reservatione, come asserisce averlo provato avanti al Lib. 1. c. 10. n. 7.5.
56. Quando all'incontro l'impedimento dirimente fosse certo, e 'l matrimonio fosse già contratto, è comune la sentenza, che 'l vescovo può dispensarvi, nel caso che non fosse facile il ricorrere al papa, e sovrastesse il pericolo di scandalo, o d'infamia, se gli sposi si separano, o d'incontinenza se non si separano; così Sanchez, Castrop., Conc., Merbesio, Tournely, Cabassuzio, Natale de Alessandro, Bonac., Barbosa, i Salm., Cuniliati ec. contro alcuni pochi6. E lo stesso sente Bened. XIV.7 dicendo: Praesumendum est, summum pontificem delegare episcopo facultatem dispensandi, quam certe requisitus non esset denegaturus. Ma avvertono qui La-Croix e Fell. Potestà, che se la dispensa comodamente può ottenersi dalla s. penitenzieria, e gli sposi stanno in buona fede, allora dee quella aspettarsi, e frattanto lasciare gli sposi nella loro buona fede, secondo quel che si disse al cap. XVI. n. 113. Di più s'avverta con Ponz., Castrop., Barb., Escob., Sanch., Salmat., ed altri comunemente, che 'l vescovo non può dispensare, se amendue gli sposi avessero contratto in mala fede, perché allora, se si desse luogo a tal dispensa, si darebbe ansa a celebrare ogni giorno matrimoni nulli colla speranza della dispensa. Oltreché il Tridentino8 vuole che sia privo d'ogni speranza di dispensa chi scientemente contrae in grado proibito. Notisi nondimeno con Sanchez, Salmat., Bann., Concina, Aversa, ec., che per costituire in tal caso la mala fede, bisogna che 'l contraente non solo abbia commesso
scientemente il fatto, cioè di contrarre con una congiunta, ma di più che abbia saputo che v'era l'impedimento; e di più, che di ciò n'abbia avuta la vera scienza, mentre il concilio dice, Scienter praesumserit; sicché coll'ignoranza crassa può esser dispensato. Dee però negarsi la dispensa a chi ha contratto, lasciando maliziosamente le pubblicazioni, come si ha dallo stesso concilio nel citato luogo1.
57. Se poi il matrimonio non ancora fosse contratto, anch'è probabilissima la sentenza ed è comune, che 'l vescovo può dispensare all'impedimento dirimente, quando sovrasta il pericolo d'infamia, e non è facile il ricorso al papa; così Suarez, Pignatelli, Ponzio, Concina, Cabassuzio, Castrop., Salmat., Bonac., Cardenas, Silvio, La-Croix, Viva, Cuniliati, ec. con Benedetto XIV.2, contro del rigidissimo Fagnano, che lo vieta anche in punto di morte, e in necessità di legittimar la prole; ma gli altri comunemente dicono, che allora si presume che ' papa deleghi al vescovo la facoltà di dispensare, o pure che cessa la riserba della dispensa in caso di tanta necessità, e che allora il vescovo dispensa per la sua podestà ordinaria3. Anzi dice e prova Pignatelli4, che in tal caso cessa non solo la riserba, ma anche la legge dell'impedimento, come diventa perniciosa; essendo certo, che la legge nociva non obbliga, e come insegnano tutti con s. Tommaso. E da ciò ne inferiscono Roncaglia e l'Istruttore de' confessori novelli (come si disse al capo XVI. n. 114.), che avvenendo il caso che gli sposi fossero già venuti alla chiesa, ed uno di essi manifestasse al confessore l'impedimento occulto contratto per peccato, e non potesse senza scandalo, o infamia, il matrimonio differirsi, può allora dichiarare il confessore, che in tal caso la legge dell'impedimento non obbliga, e che può lecitamente contrarre. Consigliano non però, che a maggior cautela se ne ottenga poi la dispensa della s. penitenzieria5. Ma avvertasi, che ciò corre, quando il vescovo fosse lontano; perché, quando si può, necessariamente a lui dee ricorrersi, acciocché dispensi, giusta quel che si è detto al num. 45. Dicono poi Sambovio e Gibert, che se i contraenti sono di diverse diocesi, ciascuno degli sposi dev'esser dispensato dal proprio vescovo. Ma probabilmente ciò lo nega Onorato Tournely con altri, perché togliendo il vescovo l'impedimento dal suo suddito, già lo rende abile a contrarre coll'impedito; siccome chi ha la facoltà di dispensare in qualche grado, dispensando con uno de' sposi, dispensa ancora coll'altro6.
58. Si dimanda, se 'l vescovo possa delegare ad altri questa facoltà di dispensare agl'impedimenti dirimenti ne' suddetti casi. Alcuni pochi lo negano; ma comunemente l'affermano Castrop., Bonac., Barbosa, Silvestro, Sanchez, Ponzio, Coninchio, Salmatic, Escobar; ec. E può delegarla non solo in particolare, ma anche generalmente per tutti i casi occorrenti, come dicono Sanchez, Castrop., Salmat., Bonac., Elbel, Valenzia, Vasq., Salas, Enriq., Coninch., Guttier., ec., perché essendo tal podestà annessa non all'industria della persona, ma all'officio del vescovo, elle già si stima ordinaria, e perciò ben può delegarsi, come si è notato al num. 34. E lo stesso vale tanto maggiormente per tutte le altre facoltà che ha il vescovo di sopra mentovate circa le pubblicazioni e gl'impedimenti impedienti. Si avverta, che questa facoltà di dispensare non l'ha il vicario del vescovo, senza la di lui special commissione, essendo già detto al num. 31., che per commissione generale del vicariato non viene già commessa la facoltà che ha il vescovo di dispensare in questo caso per volontà presunta dal papa7.
59. VII. Il vescovo può dispensare negl'interstizi prescritti dal tridentino per le ordinazioni de' chierici. E I In quanto agli ordini minori, il concilio
rimette alla prudenza del vescovo una tale dispensa, dicendo: Minores ordines per temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire videretur, conferatur1. Sicché anche tra gli ordini minori (per sé parlando) deve intercedere qualche tempo, cioè o da un'ordinazione generale all'altra, come dicono alcuni; o da un giorno festivo all'altro, come altri dicono. Del resto per dispensare a' detti interstizi basta qualsivoglia causa, come molti dd. insegnano. Tra la prima tonsura poi e gli ordini minori più probabilmente la prima tonsura non è ordine. II. In quanto al suddiaconato, il concilio richiede un anno d'intervallo dagli ordini minori, soggiungendo nonperò, nisi necessitas aut utilitas ecclesiae aliud requirat2. Tò ecclesiae s'intende per la chiesa, dove il chierico sta ascritto3. III. Dal suddiaconato al diaconato richiede anche un anno; ma in ciò il vescovo può dispensare per ogni causa ragionevole, mentre dice il concilio: Nisi aliud episcopo videatur4. IV. Finalmente dal diaconato al sacerdozio richiede similmente un anno, ma con più rigore, poiché richiede non solo l'utilità, ma anche la necessità della chiesa, dicendo: Ad minus annum integrum, nisi ob ecclesiae utilitatem, et necessitatem, aliud episcopo videretur5.
60. VIII. Il vescovo può anche dispensare a celebrare in altro altare, o chiesa destinata dal fondatore, quando v'è giusta causa: per esempio, se ciò riuscisse d'utile alla stessa chiesa, o se 'l cappellano fosse infermo, o stesse applicato allo studio, o altro negozio, o dovesse patire molta molestia per andare alla chiesa destinata, e per simili altre cause ragionevoli; così dicono comunemente Castropal., Concina, La-Croix, Salmatic., Barbosa, Roncaglia, Passerino, Henriq., Tamburino, Mazzotta, ed altri; poiché allora il vescovo interpreta (come si dirà appresso al n. 69.) la volontà del fondatore. Giustamente nonperò n'eccettua La-Croix con Pasqualigo, se 'l fondatore designasse la chiesa e l'ora per comodo speciale della famiglia o del popolo, o per onore particolare di qualche santo. All'incontro dicono de Lugo e Tournely; che se 'l fondatore non ha avuto in ciò alcun fine, o se 'l fine è cessato, il sacerdote celebrando altrove pecca solo venialmente; anzi è scusato da ogni colpa, se celebra in altare privilegiato, perché allora più giova al fondatore6.
61. IX. Di più il vescovo può dispensare per giusta causa con sé, e cogli altri, a celebrare dopo mezzo giorno, come dicono Lugo, Wigandt, Navarro, Castrop., Laymann, Salmat., ec.7.
62. X. Anticamente per lo can. Missarum 11. de consecr. dist. 1. poteano già i vescovi celebrare, ed ancora far celebrare la messa in ogni luogo anche nelle case private; ma poi dal tridentino8 si disse: Ne patiantur (episcopi)privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam, et ad divinum tantum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a secularibus aut regularibus quibuscunque peragi. Sicché fu loro proibito di dar licenza di celebrare in altri luoghi, fuorché negli oratorii da essi benedetti e designati ad usi sagri, i quali vengono ad esser pubblici; onde può celebrarsi in essi in ogni giorno. Questi oratorii debbono avere la porta alla via pubblica. Ma ciò non s'intende per quegli che sono eretti nelle case de' regolari, o di qualche comunità, come ne' seminari, conservatorii, spedali, o pure nelle carceri, che non richiedono la porta alla strada, e ben può celebrarsi in essi anche ne' giorni solenni, come ha dichiarato la s. c. Lo stesso corre per gli oratorii che hanno i vescovi nelle loro case, anche di campagna, fuori delle loro diocesi9.
63. Di più i vescovi anticamente per lo cap. ult. de privileg. in 6; stando assenti
dalle loro diocesi, poteano celebrare, e far celebrare in qualsivoglia casa, fuori della propria abitazione. Clemente XI. tolse loro tal facoltà: nondimeno Innocenzo XIII. nella sua bolla, Apostolici ministerii §. 22., sotto il 4. di maggio 1723., disse, che la proibizione non dovea intendersi delle case in cui si ritrovassero i vescovi, occasione visitationis, vel itineris, ut nec etiam quando episcopi in casibus a iure permissis absentens moram faciunt in aliena domo. E ciò fu confermato con altra bolla di Benedetto XIII., In supremo. Essendo nonperò questo privilegio personale del vescovo, ben avverte Tambur., che gli altri sacerdoti in assenza de' vescovi non possono celebrare in dette case1.
64. Si dubita, se 'l vescovo possa alle volte dispensare, che si celebri negli oratorii delle case private. Di legge ordinaria non è né mai è stato permesso a' sacerdoti di dir la messa, se non ne' luoghi consegrati, o almeno benedetti dal vescovo, come si ha dal can. Sicut 11. dist. 1. de consecr. di Felice papa. Ma se n'eccettua primieramente il caso di necessità, come sta espresso nello stesso testo citato. I casi di necessità sono I. Se le chiese sono cadute, come si dice nel c. Concedimus, 30. dist. 1. de cons. II. Se alcun sacerdote fa un lungo pellegrinaggio per luoghi deserti, o d'infedeli, come si ha dallo stesso c. Concedimus. III. Quando il popolo non capisce nella chiesa, sicché molti dovrebbero restar privi della messa. IV. Se l'esercito si ritrova nel campo, o pure una moltitudine di naviganti nel lido del mare. Così comunemente ammettono i dottori, che si possono vedere appresso il cardinal Petra, e' Salmaticesi2. Ed in tali casi ogni sacerdote può celebrare fuori di chiesa sovra l'altare portatile. Avverte nonperò Laymann3 con Suar., e Soto, che quando il vescovo è presente, conviene, che da esso se ne ottenga la licenza. Di più avverte Castropalao4, che quando il caso della necessità fosse dubbio, il vescovo può dispensare secondo quel che si disse al capo II. num. 62.
In oltre se n'eccettua quando il vescovo dispensa a celebrare fuor chi chiesa in qualche caso particolar per giusta causa: poiché quantunque al presente i vescovi non abbiano la facoltà di dare al loro arbitrio il permesso di celebrare nelle case private, che aveano anticamente, come apparisce dal c. Missarum, dist. 1. de cons., dove permetteasi dir messa in locis ab episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit. E dal c. Hic ergo, ibidem, dove diceasi: In locis in quibus episcopus proprius iusserit. E meglio fu espresso nel c. In his, 30. de privil., dove decise Onorio III., che i frati francescani e domenicani in virtù del lor privilegio apostolico ben potessero celebrare sull'altare portatile senza licenza del vescovo del luogo; e ne addusse la ragione, perché altrimenti sarebbe divenuto loro inutile il privilegio, giacché senza quello ben avrebber potuto celebrar fuor di chiesa col solo permesso dell'ordinario: Cum autem (son le parole del pontefice) nihil eis conferret memorata indulgentia, sine qua id praelatis annuentibus liceret. Onde ben riflette il p. Suar5, col sentimento degli altri dd., come di Silvestro, Soto, e Navarro, che anticamente i vescovi avean tal facoltà di far celebrare nelle case private permanentemente, e senza alcuna necessità: Quia illa (dice il Suarez) non erat dispensatio, sed usus propriae potestatis. Quantunque dico, questa facoltà è stata poi tolta a' vescovi dal tridentino nel decreto riferito al num. 63., nulladimeno consentono comunemente i dd., che ciò s'intende per la licenza continua di celebrare per modum habitus, secondo la facoltà che prima aveano; ma non è stato lor vietato di dare tal licenza per modum actus per qualche tempo, quando v'è giusta causa. Così il p. Suarez
nel luogo citato vers. Secundo, in fine, dove, dopo averne eccettuato il caso della necessità, dice: Item facultas haec est per modum dispensationis; concilium autem ab episcopo non abstulit potestatem rationabiliter dispensandi, quam habet in huiusmodi rebus, maxime cum revera sit moraliter necessaria. E soggiunge: Tandem usus hoc confirmat, quia ita fit sine ullo scrupulo. Lo stesso dice Bonacina1: Episcopus potest in casu aliquo, iusta concurrente causa, dispensare, ut missa extra ecclesiam in loco honesto celebretur. E cita Reginaldo, Beia, e Cenedo. E poi si rimette Bonacina a quel che scrisse in altro luogo2, dove parlando dell'opinione tenuta da alcuni dd., e riferita da noi al capo II. num. 63. (la quale per altro non piace né a Bonacina, né a noi, cioè che 'l vescovo possa dispensare in tutte le leggi canoniche, in cui non è espressamente riserbata la dispensa alla sede apostolica), dice, che almeno questa sentenza ha luogo in quelle cose che spesso avvengono, e richiedono dispensa; o pure quand'occorre qualche grave necessità, o grave utilità, e non può comodamente ricorrersi alla sede apostolica. Lo stesso dice Tamburrino3, che apporta la stessa ragione, cioè, ch'essendo frequenti tali casi, è moralmente necessaria questa podestà di dispensare ne' vescovi, giusta quel che ancora da noi si disse nel capo II. n. 62. Lo stesso dice Barbosa4: Concilium loquitur de communi modo celebrandi, non vero abstulit episcopis potestatem rationabiliter dispensandi, stante necessitate, vel iusta causa. Lo stesso dice Escobar5: Talis autem dispensatio cum rationabili causa non debet inter abusus recenseri; unde potest episcopus hanc concedere facultatem (celebrandi extra locum sacrum) quando persona nobilis ratione senectutis, vel infirmitatis, nequit adire ecclesiam, ut missam audiat, et eucharistiam recipiat. Lo stesso dice Laymann6: Non videtur haec potestas ablata (episcopi) occurrente casu necessitatis dispensandi, ut semel aut saepius, quatenus rationabilis causa suaserit, in loco honesto, sed profanis usibus destinato, super altari sacrato missam celebrare liceat. Lo stesso dice Holzmann7: Excipiendus est praeterea casus, quo episcopus rationabili ex causa dispensat, ut in privatis aedibus, v. gr. alicuius infirmi, super altari portatili celebrari possit. Lo stesso dicono i Salmaticesi, Elbel e La-Croix, con Conin., Rodriq., Pasqual., Quarti, Diana, Marchant., Hurtad., e Fagund.8. Sicché la suddetta sentenza giustamente può dirsi comune. E si avverta, che quando da' suddetti dd. si nomina necessità, parlando della dispensa, non s'intende la necessità di celebrare, perché tal necessità non ha bisogno di dispensa, come si è veduto di sovra nella prima eccezione posta, ma s'intende la necessità di non potere il dispensato celebrare, o andare a sentire la messa nella chiesa, e vi è giusta causa di dispensare.
Né a ciò osta il decreto di Clemente XI. che oppone il Mazzotta, siccome non ostano neppure i decreti di Paolo V. e di Urbano VIII., nei quali si vieta a' vescovi di conceder la detta dispensa: sì perché s'intendono, secondo s'intende il decreto del Tridentino, come dicono Escobar ed i Salmaticesi n. 58. con Filiberto, Hurtado, Nov., Quintanav., Diana, Fagund., cioè della dispensa per modo d'abito, ma non già per modo di atto a tempo per qualche caso particolare, quando v'è ragionevol causa di dispensare: sì perché dopo il decreto del concilio non son mancati autori, come Soto ed Emanuel Sa, i quali han detto, non esser colpa grave il celebrare fuor di chiesa; celebrandosi il luogo onesto; anzi Soto ha scritto, come riferisce il p. Suarez9, non esservi
in ciò niuna colpa, sempre che si celebrasse segretamente in modo che non vi fosse scandalo; e perciò forse e senza forse i mentovati pontefici hanno stimato bene di ciò proibire a' vescovi con decreti più pressanti ed espressi.
Si dubita poi, per quante volte possa darsi tal dispensa. I Salmaticesi dicono per una o due volte, ma gli altri, come Suar., Laymann, Bonac., Escobar., Holzmann, ed Elbel con Pasqualigo, ecc., parlano indefinitamente, ed intendono, che può darsi per mentre dura quell'infermità, o altra causa accidentale. E non senza ragione parlano indefinitamente, giacché la proibizione di dispensare s'intende fatta, come di sovra si è veduto, solo per le dispense continue e permanenti, e non già per quelle che si danno a tempo a riguardo di qualche causa transitoria; ed è noto che le proibizioni debbono strettamente interpretarsi. Vi è di pi, che Gallemarte1 di ciò apporta una certa dichiarazione, dove si disse: Permittit pontifex ordinarii arbitrio, necessitate personarum, et infirmitatis qualitate pensata, ut pro infirmorum commoditate etiam in privato oratorio, vel altari ad hoc deputato, facultatem celebrandi concedat. E lo stesso ammette il card. Petra2, dicendo, esser ben lecito al vescovo dar licenza di celebrarsi in casa di alcuna persona insigne che sta inferma, acciocché oda la messa, e riceva la comunione. Si aggiunge, che Onorio III. nel citato c. In his 30. de privil., parlando delle licenze di poter celebrare, disse, che in tal materia benigna potius interpretatio facienda. E se tal licenza può concedersi da' vescovi in beneficio de' secolari infermi, acciocché non restino privi di udir la messa, come di sopra si è notato; maggiormente può concedersi a' sacerdoti, i quali hanno una certa necessità di celebrare spesso, come si ricava dal tridentino3, dove si dice: Curent episcopi, ut ii saltem omnibus diebus festis et solemnioribus missam celebrent. Ond'io non saprei scusar da peccato veniale un sacerdote, che potendo celebrare ogni giorno (tolto un giorno la settimana per riverenza), lasciasse per pigrizia di dir messa; giacché il sacerdote non celebra solo per suo bene, ma anche per bene di tutta la chiesa, e del popolo cristiano, di cui è costituito ministro, ed intercessore, come dichiarò l'apostolo: Omnis pontifex ex hominibus assumtus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis4. Quindi nasce, com'io diceva, una certa necessità che ha il sacerdote di celebrare; e perciò più facilmente a' sacerdoti possono i vescovi conceder la licenza di celebrare nelle loro case durante la loro infermità.
Basti quanto si è detto su questo punto. Passiamo ad altra materia.
65. Nel cap. fin. de poenit. et remis. sta concesso così a' vescovi che stan fuori della diocesi, come ad altri superiori e prelati minori esenti (per cui s'intendono gli abati, e superiori locali, ed anche i prelati della curia romana, come i protonotari, uditori di rota ec., secondo dicono Suarez, Lugo, Diana, ecc.), il potersi eleggere il confessore, senza licenza del di lui ordinario. Ma la s. c. dichiarò (e lo confermò Gregorio XIII. appresso Fagnano), ciò intendersi, ch'essi possano solamente eleggersi un sacerdote lor suddito: o pure altro non suddito, ma approvato dall'ordinario proprio, cioè del domicilio di quel sacerdote, come spiega de Lugo5. Dello stesso privilegio godono i cardinali, ma non altrove, se non che in Roma, come dice Fagnano: essi possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, così per sé, come per la famiglia, e possono poi condurselo anche fuori di Roma; il che sta concesso ancora a' vescovi6.
66. XII. I vescovi sono delegati della sede apostolica a conservare la clausura de' monasteri delle monache, anch'esenti e soggetti a' regolari, come si dimostrerà
al n. 81. Da ciò ne deducono de Alessand., Bautrio, Clericato, Pelliz. ec. (contro Diana e Pasqual.), che ben possono i vescovi circa la clausura riserbare a sé i casi e così dichiarò la s. c. del conc. a' 16. novembre 1720. E ciò anche a rispetto de' gesuiti ec., come si è detto al c. XIX. n. 43., vedi al n. 80. infra 5.
67. Tutti i confessori delle monache ancora esenti, debbono essere approvati dal vescovo, come prescrisse Gregorio XV. nella bolla, Inscrutabilis, confermata in tutto da Clemente X. con altra bolla Inscrutabili 7., e da Benedetto XIII., ed ultimamente da Clemente XII., il quale rinnovò in tutto la bolla di Gregorio (della quale si parlerà al n. 80.), ancora in quelle cose che Benedetto XIII. aveva conceduto contro la bolla di Gregorio1. E perciò dice Tamburino, che anche le monache esenti incorrono i casi riservati dal vescovo, perché siccome egli può limitare nell'approvazione il tempo e le persone, così ancora i casi. Ma altri più comunemente e più probabilmente Pelliz., Quintanad., e de Alessand., lo negano , perché le monache esenti sono fuori della giurisdizione del vescovo, e l'approvazione del confessore solo riguarda la di lui idoneità; tanto più che nella bolla di Clemente X. Superna dicesi, che 'l vescovo può limitare il tempo, il luogo, e le persone, ma non si fa menzione de' casi2. Ma ciò non corre in quanto alla clausura, circa la quale ben può il vescovo riservare a sé così il caso, come la censura, siccome si disse al capo XIX. num. 43., e giusta quel che si dirà al num. 80. Di più si avverta, che per la bolla Pastoralis di Benedetto XIV. il vescovo può assegnare il confessore straordinario alle monache esenti, se il lor prelato regolare ricusa di darglielo (che dovrà esser d'altro ordine, o secolare), e ciò non solo in morte, ma anche in vita ogni anno3.
68. XIII. Molti dd. dicono, come Angelo, Silvestro, Armilla, Tabiena, ed altri, con Croix (il quale v'aderisce), che 'l vescovo con giusta causa può commutare le pie disposizioni de' testatori, dicendo, ch'esso ha la podestà di dispensare, quando v'è causa alla legge di adempire le ultime volontà; e la confermano dal tridentino4. Ma lo neghiamo colla sentenza più probabile di Molina, Laymann, Sanchez, ecc., poiché nel c. Tua, de testam., e nel c. 8. di detta sess. 22., nel concilio s'impone a' vescovi di eseguire esattamente le ultime volontà. Né osta quel che oppongono, e che si dice nel detto c. 8., perché ivi solamente si commette a' vescovi di esaminar le cause, se son vere, quando le ultime volontà si commutano dalla sede apostolica. Tanto più che nella clement. Quia contingit, de rel. dom. si dice, che i beni, che debbono impiegarsi in qualche uso, non possano applicarsi in altro, se non dalla sede apostolica. Del resto è molto probabile ciò che dicono Laymann, Bonacina, i Salmaticesi, Coninchio e Trullenchio, che se sopravviene qualche causa, o s'è stata ignota al testatore alcuna causa, che s'egli l'avesse conosciuta, avrebbe altrimenti disposto, allora il vescovo può commutare l'opera, ma insieme coll'erede; benché se l'erede contraddice, dicono più dd., che 'l vescovo può farlo da sé5.
69. XIV. Dicono più dd., come Viva, Diana, Trullenchio, Busembao, ed altri, che 'l vescovo può fare la composizione delle restituzioni incerte (cioè delle quali è incerto il padrone) da farsi a' poveri; poiché (come dicono) una tal composizione in niuna legge sta riservata al papa, ed all'incontro ella è secondo la volontà presunta de' creditori. Ma con più ragione contraddicono Lugo, Molina, Turriano, Corduba ed altri, perché l'amministrazione di tali beni s'appartiene solamente al papa, o al principe6. Ed in fatti il pontefice Benedetto XIV. nella bolla, Pastro bonus (22. aprile 1744.), tale facoltà la concesse
alla penitenzieria1. Vedi capo XIX. n. 150. infra n. X.
70. XV. Dicono ancora La Croix, Tamburino, e Pasqualigo, che 'l vescovo potrebbe diminuire il numero delle messe lasciate dal testatore, quando per la scarsezza della limosina non si trovasse chi accettasse a celebrarle. Ma in ciò contraddice il p. Concina, e con ragione, mentre il decreto della s. c. fatto per ordine di Urbano VIII., e confermato da Innocenzo XII., proibisce rigorosamente al vescovo il ridurre, moderare o commutare i pesi delle messe imposti in limine fundationis, e dopo il tridentino, volendo, che in ciò si ricorra alla sede apostolica. Sicché ben ivi fu dichiarato, che la facoltà data a' vescovi, e ad altri nel concilio2, fu solamente per ridurre le messe lasciate prima del concilio. Del resto dice Fagnano con Felino, che se da principio le rendite erano sufficienti, e poi talmente mancano, che in niun modo bastano, allora non par, che sia tolta la facoltà che hanno i vescovi de iure communi, di moderar le messe, secondo il cap. Nos quidem de testam.3.
71. Già si disse poi al capo II. n. 63. che il vescovo non può dispensare nelle leggi canoniche, se tal facoltà non gli è concessa specialmente dal papa. Di quel che finalmente possono i vescovi circa la rilassazione de' giuramenti, e circa la commutazione o dispensa de' voti, se n'è parlato nel c. V. n. 19. e 42. e seg. Si noti qui per ultimo, che 'l vescovo, secondo il trident.4, può unire o trasferire ad altra chiesa i beneficii semplici, ridotti a tenuità, o fondati in qualche chiesa diruta col tempo, in modo che non possa più ripararsi; vedi Barbosa5. Di più può il vescovo unire a' seminari i beneficii semplici, anche riservati, o affetti, o vacanti nella curia romana, trident.6. Di più in tempo di visita può il vescovo costringere i parrocchiani a somministrare il necessario al parroco, trid.7. Può anch'erigere nuove parrocchie, e dotarle de' frutti della matrice, se quella abbonda, ma senza pregiudizio del possessore; trid.8. Può anche unire due parrocchie, se, divise, non basta ciascuna a sostentare il suo parroco; purché il popolo non sia così distante, che non basti un parroco ad assisterlo9.