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S. Alfonso Maria de Liguori Cost. e Reg. della Congr. del SS. Redentore IntraText CT - Lettura del testo |
§ III - Del Voto dell'Ubbidienza
I. Dovranno i soggetti di questa Congregazione professare tutta l'ubbidienza agl'Ordinarj de' luoghi, dove si ritrovano, per tutto quel che riguarda l'operare, né sia dalle Costituzioni proibito.
II. Esatta ubbidienza presteranno parimente, prima a tutte le loro Regole e Costituzioni, delle quali saranno fedelissimi osservatori; e di più a tutti gli ordini e disposizioni de' loro superiori, in modo che di loro possa dirsi che niente abbiano di volontà, ma tutta sia in mano di coloro che li governano. Usino con li loro superiori ogni rispetto: con essi non si scusino, né si difendano, e con umiltà ricevano le loro ammonizioni.
III. Senza espressa licenza de' superiori non sia loro permesso scrivere lettere a chi che sia fuori del Rettore Maggiore e suoi Consultori; né senza l'istessa licenza altre lettere che di questi ricevere. Della stessa maniera non mangieranno24 cosa alcuna, né beveranno25 fuori di tavola, né anderanno a' giardini o logge, né entreranno in refettorio, cucina, né nelle stanze l'uno dell'altro.
IV. Sopratutto si proibisce introdurre in casa forastieri, molto meno nelle proprie stanze; sol bisognando si trattengano ne' luoghi a ciò destinati.
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