V. Il ministro
della Confermazione
1312
“Il ministro originario della Confermazione” è il vescovo [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen
gentium, 26].
In
Oriente, è ordinariamente il presbitero che battezza a conferire subito anche
la Confermazione in una sola e medesima celebrazione. Tuttavia lo fa con il sacro
crisma consacrato dal patriarca o dal vescovo: ciò esprime l'unità apostolica
della Chiesa, i cui vincoli vengono rafforzati dal sacramento della
Confermazione. Nella Chiesa latina si attua la stessa disciplina nel Battesimo
degli adulti, o quando viene ammesso alla piena comunione con la Chiesa un
battezzato che appartiene ad un'altra comunità cristiana il cui sacramento
della Confermazione non è valido [Cf [link] Codice di Diritto
Canonico, 883, 2].
1313
Nel rito latino, il ministro ordinario della Confermazione è il vescovo [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 883, 2]. Sebbene,
qualora se ne presenti la necessità, il vescovo possa concedere ai presbiteri
la facoltà di amministrare la Confermazione, è opportuno che la conferisca egli
stesso, non dimenticando che appunto per questa ragione la celebrazione della
Confermazione è stata separata temporalmente dal Battesimo. I vescovi sono i
successori degli Apostoli, essi hanno ricevuto la pienezza del sacramento
dell'Ordine. Il fatto che questo sacramento venga amministrato da loro
evidenzia che esso ha come effetto di unire più strettamente alla Chiesa, alle
sue origini apostoliche e alla sua missione di testimoniare Cristo coloro che
lo ricevono.
1314
Se un cristiano si trova in pericolo di morte, qualsiasi presbitero può
conferirgli la Confermazione [Cf [link] Codice di Diritto
Canonico, 883, 2]. La Chiesa infatti vuole che nessuno dei suoi
figli, anche se in tenerissima età, esca da questo mondo senza essere stato
reso perfetto dallo Spirito Santo mediante il dono della pienezza di Cristo.
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