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Catechismo della Chiesa Cattolica

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  • PARTE SECONDA LA CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO
    • SEZIONE SECONDA “I SETTE SACRAMENTI DELLA CHIESA”
      • CAPITOLO SECONDO I SACRAMENTI DI GUARIGIONE
        • Articolo 4 IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E DELLA RICONCILIAZIONE
          • VIII. Il ministro di questo sacramento
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VIII. Il ministro di questo sacramento

 

1461 Poiché Cristo ha affidato ai suoi Apostoli il ministero della riconciliazione, [Cf  [link] Gv 20,23;  [link] 2Cor 5,18 ] i vescovi, loro successori, e i presbiteri, collaboratori dei vescovi, continuano ad esercitare questo ministero. Infatti sono i vescovi e i presbiteri che hanno, in virtù del sacramento dell'Ordine, il potere di perdonare tutti i peccati “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

 

1462 Il perdono dei peccati riconcilia con Dio ma anche con la Chiesa. Il vescovo, capo visibile della Chiesa particolare, è dunque considerato a buon diritto, sin dai tempi antichi, come colui che principalmente ha il potere e il ministero della riconciliazione: è il moderatore della disciplina penitenziale [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 26]. I presbiteri, suoi collaboratori, esercitano tale potere nella misura in cui ne hanno ricevuto l'ufficio sia dal proprio vescovo (o da un superiore religioso), sia dal Papa, in base al diritto della Chiesa [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 844;  [link] 967-969;  [link] 972; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 722, 3-4].

 

1463 Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti e di compiere determinati atti ecclesiastici, e la cui assoluzione, di conseguenza, non può essere accordata, secondo il diritto della Chiesa, che dal Papa, dal vescovo del luogo o da presbiteri da loro autorizzati [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1331;  [link] 1354-1357; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1431; 1434; 1420]. In caso di pericolo di morte, ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ascoltare le confessioni, può assolvere da qualsiasi peccato [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 976; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 725] e da qualsiasi scomunica.

 

1464 I sacerdoti devono incoraggiare i fedeli ad accostarsi al sacramento della Penitenza e devono mostrarsi disponibili a celebrare questo sacramento ogni volta che i cristiani ne facciano ragionevole richiesta [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 986; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 735; Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 13].

 

1465 Celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote compie il ministero del Buon Pastore che cerca la pecora perduta, quello del Buon Samaritano che medica le ferite, del Padre che attende il figlio prodigo e lo accoglie al suo ritorno, del giusto Giudice che non fa distinzione di persone e il cui giudizio è ad un tempo giusto e misericordioso. Insomma, il sacerdote è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore.

 

1466 Il confessore non è il padrone, ma il servitore del perdono di Dio. Il ministro di questo sacramento deve unirsi “all'intenzione e alla carità di Cristo” [Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 13]. Deve avere una provata conoscenza del comportamento cristiano, l'esperienza delle realtà umane, il rispetto e la delicatezza nei confronti di colui che è caduto; deve amare la verità, essere fedele al magistero della Chiesa e condurre con pazienza il penitente verso la guarigione e la piena maturità. Deve pregare e fare penitenza per lui, affidandolo alla misericordia del Signore.

 

1467 Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1388, 1; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1456]. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimanesigillato” dal sacramento.

 




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