VIII. Il ministro
di questo sacramento
1461
Poiché Cristo ha affidato ai suoi Apostoli il ministero della riconciliazione,
[Cf [link] Gv 20,23; [link] 2Cor 5,18 ] i
vescovi, loro successori, e i presbiteri, collaboratori dei vescovi, continuano
ad esercitare questo ministero. Infatti sono i vescovi e i presbiteri che
hanno, in virtù del sacramento dell'Ordine, il potere di perdonare tutti i
peccati “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
1462
Il perdono dei peccati riconcilia con Dio ma anche con la Chiesa. Il vescovo,
capo visibile della Chiesa particolare, è dunque considerato a buon diritto,
sin dai tempi antichi, come colui che principalmente ha il potere e il
ministero della riconciliazione: è il moderatore della disciplina penitenziale
[Cf Conc. Ecum.
Vat. II, Lumen gentium, 26]. I
presbiteri, suoi collaboratori, esercitano tale potere nella misura in cui ne
hanno ricevuto l'ufficio sia dal proprio vescovo (o da un superiore religioso),
sia dal Papa, in base al diritto della Chiesa [Cf [link] Codice
di Diritto Canonico, 844; [link] 967-969;
[link] 972; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium,
722, 3-4].
1463
Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la pena
ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti e di compiere
determinati atti ecclesiastici, e la cui assoluzione, di conseguenza, non può
essere accordata, secondo il diritto della Chiesa, che dal Papa, dal vescovo
del luogo o da presbiteri da loro autorizzati [Cf [link] Codice
di Diritto Canonico, 1331; [link] 1354-1357;
Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1431; 1434; 1420]. In caso di pericolo
di morte, ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ascoltare le
confessioni, può assolvere da qualsiasi peccato [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 976; Corpus Canonum
Ecclesiarum Orientalium, 725] e da qualsiasi scomunica.
1464
I sacerdoti devono incoraggiare i fedeli ad accostarsi al sacramento della
Penitenza e devono mostrarsi disponibili a celebrare questo sacramento ogni
volta che i cristiani ne facciano ragionevole richiesta [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 986; Corpus Canonum
Ecclesiarum Orientalium, 735; Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 13].
1465
Celebrando il sacramento della Penitenza, il sacerdote compie il ministero del
Buon Pastore che cerca la pecora perduta, quello del Buon Samaritano che medica
le ferite, del Padre che attende il figlio prodigo e lo accoglie al suo
ritorno, del giusto Giudice che non fa distinzione di persone e il cui giudizio
è ad un tempo giusto e misericordioso. Insomma, il sacerdote è il segno e lo
strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore.
1466
Il confessore non è il padrone, ma il servitore del perdono di Dio. Il ministro
di questo sacramento deve unirsi “all'intenzione e alla carità di Cristo”
[Conc. Ecum.
Vat. II, Presbyterorum ordinis, 13]. Deve
avere una provata conoscenza del comportamento cristiano, l'esperienza delle
realtà umane, il rispetto e la delicatezza nei confronti di colui che è caduto;
deve amare la verità, essere fedele al magistero della Chiesa e condurre con
pazienza il penitente verso la guarigione e la piena maturità. Deve pregare e
fare penitenza per lui, affidandolo alla misericordia del Signore.
1467
Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto
alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni
è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo
ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 1388, 1; Corpus
Canonum Ecclesiarum Orientalium, 1456]. Non gli è lecito parlare neppure di
quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti.
Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”,
poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal
sacramento.
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