XI. La
celebrazione del sacramento della Penitenza
1480
Come tutti i sacramenti, la Penitenza è un'azione liturgica. Questi sono
ordinariamente gli elementi della celebrazione: il saluto e la benedizione del
sacerdote, la lettura della Parola di Dio per illuminare la coscienza e
suscitare la contrizione, e l'esortazione al pentimento; la confessione che
riconosce i peccati e li manifesta al sacerdote; l'imposizione e l'accettazione
della penitenza; l'assoluzione da parte del sacerdote; la lode con rendimento
di grazie e il congedo con la benedizione da parte del sacerdote.
1481
La liturgia bizantina usa più formule di assoluzione, a carattere deprecativo,
le quali mirabilmente esprimono il mistero del perdono: “Il Dio che, attraverso
il profeta Natan, ha perdonato a Davide quando confessò i propri peccati, e a
Pietro quando pianse amaramente, e alla peccatrice quando versò lacrime sui
suoi piedi, e al pubblicano e al prodigo, questo stesso Dio ti perdoni,
attraverso me, peccatore, in questa vita e nell'altra, e non ti condanni quando
apparirai al suo tremendo tribunale, egli che è benedetto nei secoli dei
secoli. Amen”.
1482
Il sacramento della Penitenza può anche aver luogo nel quadro di una
celebrazione comunitaria, nella quale ci si prepara insieme alla confessione e
insieme si rende grazie per il perdono ricevuto. In questo caso, la confessione
personale dei peccati e l'assoluzione individuale sono inserite in una liturgia
della Parola di Dio, con letture e omelia, esame di coscienza condotto in
comune, richiesta comunitaria del perdono, preghiera del “Padre Nostro” e
ringraziamento comune. Tale celebrazione comunitaria esprime più chiaramente il
carattere ecclesiale della penitenza. Tuttavia, in qualunque modo venga
celebrato, il sacramento della Penitenza è sem pre, per sua stessa natura,
un'azione liturgica, quindi ecclesiale e pubblica [Cf Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 26-27].
1483
In casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della
riconciliazione con confessione generale e assoluzione generale. Tale grave necessità
può presentarsi qualora vi sia un imminente pericolo di morte senza che il o i
sacerdoti abbiano il tempo sufficiente per ascoltare la confessione di ciascun
penitente. La necessità grave può verificarsi anche quando, in considerazione
del numero dei penitenti, non vi siano confessori in numero sufficiente per
ascoltare debitamente le confessioni dei singoli entro un tempo ragionevole,
così che i penitenti, senza loro colpa, rimarrebbero a lungo privati della
grazia sacramentale o della santa Comunione. In questo caso i fedeli, perché
sia valida l'assoluzione, devono fare il proposito di confessare
individualmente i propri peccati gravi a tempo debito [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 962, 1]. Spetta al
vescovo diocesano giudicare se ricorrano le condizioni richieste per
l'assoluzione generale [Cf [link] Codice di Diritto Canonico,
962, 1]. Una considerevole affluenza di fedeli in occasione di grandi
feste o di pellegrinaggi non costituisce un caso di tale grave necessità [Cf
[link] Codice di Diritto Canonico, 962, 1].
1484
“La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta
l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con
la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li dispensi da una
tale confessione” [Rituale romano, Rito della penitenza, 31]. Ciò non è senza
motivazioni profonde. Cristo agisce in ogni sacramento. Si rivolge personalmente
a ciascun peccatore: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (
[link] Mc 2,5 ); è il medico che si china su ogni singolo
ammalato che ha bisogno di lui [Cf [link] Mc 2,17 ] per
guarirlo; lo rialza e lo reintegra nella comunione fraterna. La confessione
personale è quindi la forma più significativa della riconciliazione con Dio e
con la Chiesa.
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