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Catechismo della Chiesa Cattolica

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  • PARTE SECONDA LA CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO
    • SEZIONE SECONDA “I SETTE SACRAMENTI DELLA CHIESA”
      • CAPITOLO TERZO I SACRAMENTI DEL SERVIZIO DELLA COMUNIONE
        • Articolo 7 IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
          • III. Il consenso matrimoniale
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III. Il consenso matrimoniale

 

1625 I protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso. “Essere libero” vuol dire:

- non subire costrizioni;

- non avere impedimenti in base ad una legge naturale o ecclesiastica.

 

1626 La Chiesa considera lo scambio del consenso tra gli sposi come l'elemento indispensabile “che costituisce il matrimonio” [ [link] Codice di Diritto Canonico, 1057, 1]. Se il consenso manca, non c'è matrimonio.

 

1627 Il consenso consiste in un “atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono”: [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 48; cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1057, 2] “Io prendo te come mia sposa” - “Io prendo te come mio sposo” [Rituale romano, Il sacramento del matrimonio, 45]. Questo consenso che lega gli sposi tra loro, trova il suo compimento nel fatto che i due diventano “una carne sola” [Cf  [link] Gen 2,24;  [link] Mc 10,8;  [link] Ef 5,31 ].

 

 

1628 Il consenso deve essere un atto della volontà di ciascuno dei contraenti, libero da violenza o da grave costrizione esterna [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1103]. Nessuna potestà umana può sostituirsi a questo consenso [Cf  [link] ibid., 1057, 1]. Se tale libertà manca, il matrimonio è invalido.

 

1629 Per questo motivo (o per altre cause che rendono nullo e non avvenuto il matrimonio): [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1095-1107] la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare “la nullità del matrimonio”, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito. In questo caso i contraenti sono liberi di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione [Cf ibid.,  [link] 1071].

 

1630 Il sacerdote (o il diacono) che assiste alla celebrazione del matrimonio, accoglie il consenso degli sposi a nome della Chiesa e la benedizione della Chiesa. La presenza del ministro della Chiesa (e anche dei testimoni) esprime visibilmente che il matrimonio è una realtà ecclesiale.

 

1631 E' per questo motivo che la Chiesa normalmente richiede per i suoi fedeli la forma ecclesiastica della celebrazione del matrimonio [Cf Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1813-1816;  [link] Codice di Diritto Canonico, 1108]. Diverse ragioni concorrono a spiegare questa determinazione:

 

- Il matrimonio sacramentale è un atto liturgico. E' quindi conveniente che venga celebrato nella Liturgia pubblica della Chiesa.

 

- Il matrimonio introduce in un ordo - ordine - ecclesiale, crea dei diritti e dei doveri nella Chiesa, fra gli sposi e verso i figli.

 

- Poiché il matrimonio è uno stato di vita nella Chiesa, è necessario che vi sia certezza sul matrimonio (da qui l'obbligo di avere dei testimoni).

 

- Il carattere pubblico del consenso protegge il “Sì” una volta dato e aiuta a rimanervi fedele.

 

1632 Perché il “Sì” degli sposi sia un atto libero e responsabile, e l'alleanza matrimoniale abbia delle basi umane e cristiane solide e durature, la preparazione al matrimonio è di fondamentale importanza.

 

L'esempio e l'insegnamento dati dai genitori e dalle famiglie restano il cammino privilegiato di questa preparazione.

Il ruolo dei pastori e della comunità cristiana come “famiglia di Dio” è indispensabile per la trasmissione dei valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia, [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1063] tanto più che nel nostro tempo molti giovani conoscono l'esperienza di focolari distrutti che non assicurano più sufficientemente questa iniziazione:

 

I giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 49].

 

 

I matrimoni misti e la disparità di culto

 

1633 In numerosi paesi si presenta assai di frequente la situazione del matrimonio misto (fra cattolico e battezzato non cattolico). Essa richiede un'attenzione particolare dei coniugi e dei pastori. Il caso di matrimonio con disparità di culto (fra cattolico e non-battezzato) esige una circospezione ancora maggiore.

 

1634 La diversità di confessione fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere l'uno dall'altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse sono dovute al fatto che la separazione dei cristiani non è ancora superata. Gli sposi rischiano di risentire il dramma della disunione dei cristiani all'interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa concezione del matrimonio, ma anche mentalità religiose differenti possono costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio, soprattutto a proposito dell'educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l'indifferenza religiosa.

 

1635 Secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina, un matrimonio misto necessita, per la sua liceità, dell' espressa licenza dell'autorità ecclesiastica [Cf  [link] Codice di Diritto Canonico, 1124]. In caso di disparità di culto è richiesta, per la validità del matrimonio, una espressa dispensa dall'impedimento [Cf  [link] ibid., 1086]. Questa licenza o questa dispensa suppongono che entrambe le parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenziali del matrimonio; inoltre che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a conoscenza anche della parte acattlica, di conservare la propria fede e di assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli nella Chiesa cattolica [Cf  [link] ibid., 1125].

 

 

1636 In molte regioni, grazie al dialogo ecumenico, le comunità cristiane interessate hanno potuto organizzare una pastorale comune per i matrimoni misti. Suo compito è di aiutare queste coppie a vivere la loro situazione particolare alla luce della fede. Essa deve anche aiutarle a superare le tensioni fra gli obblighi dei coniugi l'uno nei confronti dell'altro e verso le loro comunità ecclesiali. Deve incoraggiare lo sviluppo di ciò che è loro comune nella fede, e il rispetto di ciò che li separa.

 

1637 Nei matrimoni con disparità di culto lo sposo cattolico ha un compito particolare: infatti “il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente” (  [link] 1Cor 7,14 ). E' una grande gioia per il coniuge cristiano e per la Chiesa se questa “santificazioneconduce alla libera conversione dell'altro coniuge alla fede cristiana [Cf  [link] 1Cor 7,16 ]. L'amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle virtù familiari e la preghiera perseverante possono preparare il coniuge non credente ad accogliere la grazia della conversione.

 




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