Articolo 2
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA
SOCIALE
I. L'autorità
1897
“La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in
essa non è presente un'autorità legittima che assicuri l'ordine e contribuisca
all'attuazione del bene comune in grado sufficiente” [Giovanni XXIII, Lett.
enc. Pacem in terris, 46].
Si
chiama “autorità” il titolo in forza del quale delle persone o delle
istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano
obbedienza da parte loro.
1898
Ogni comunità umana ha bisogno di una autorità che la regga [Cf Leone XIII,
Lett. enc. Immortale Dei; Id., Lett. enc. Diuturnum illud]. Tale autorità trova
il proprio fondamento nella natura umana. E' necessaria all'unità della
comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il
bene comune della società.
1899
L'autorità, esigita dall'ordine morale, viene da Dio: “Ciascuno sia sottomesso
alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che
esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone
all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso
la condanna” ( [link] Rm 13,1-2 ) [Cf
[link] 1Pt 2,13-17 ].
1900
Il dovere di obbedienza impone a tutti di tributare all'autorità gli onori che
ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto e, secondo il loro merito, di
gratitudine e benevolenza le persone che ne esercitano l'ufficio.
Alla
penna del papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della
Chiesa per l'autorità politica: [Cf già [link] 1Tm
2,1-2 ]
O
Signore, dona loro salute, pace, concordia, costanza, affinché possano
esercitare, senza ostacolo, il potere sovrano che loro hai conferito. Sei Tu, o
Signore, re celeste dei secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria,
l'onore, il potere sulla terra. Perciò dirigi Tu, o Signore, le loro decisioni
a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano esercitare il potere,
che Tu hai loro conferito, con religiosità, con pace, con clemenza, e siano
degni della tua misericordia [San Clemente di Roma, Epistula ad Corinthios, 61,
1-2].
1901
Se l'autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, “la determinazione dei
regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera
decisione dei cittadini” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].
La
diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi concorrano
al bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui natura è
contraria alla legge naturale, all'ordine pubblico e ai fondamentali diritti
delle persone, non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali
essi si sono imposti.
1902
L'autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve
comportarsi dispoticamente, ma operare per il bene comune come una “forza
morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito
assunto”: [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74]
La
legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui
si conforma alla retta ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza
dalla legge eterna. Nella misura in cui si allontanasse dalla ragione, la si
dovrebbe dichiarare ingiusta, perché non realizzerebbe il concetto di legge:
sarebbe piuttosto una forma di violenza [San Tommaso d'Aquino, Summa
theologiae, I-II, 93, 3, ad 2].
1903
L'autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del
gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se
accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano misure contrarie
all'ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. “In
tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in
sopruso” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 51].
1904
“E' preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere
di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. E' questo, il principio
dello "Stato di diritto", nel quale è sovrana la legge, e non la volontà
arbitraria degli uomini” [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 44].
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