IN SINTESI
1918 “Non c'è autorità
se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio” ( [link] Rm
13,1 ).
1919 Ogni comunità
umana ha bisogno di un'autorità per conservarsi e svilupparsi.
1920 “La comunità politica
e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura umana e perciò
appartengono all'ordine stabilito da Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et
spes, 74].
1921 L'autorità è
esercitata in modo legittimo se si dedica al conseguimento del bene comune
della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi moralmente accettabili.
1922 La diversità dei
regimi politici è legittima, a condizione che essi concorrano al bene della
comunità.
1923 L'autorità
politica deve essere esercitata entro i limiti dell'ordine morale e garantire
le condizioni d'esercizio della libertà.
1924 Il bene comune
comprende “l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai
gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più speditamente” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].
1925 Il bene comune
comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la promozione dei diritti
fondamentali della persona; la prosperità o lo sviluppo dei beni spirituali e
temporali della società; la pace e la sicurezza del gruppo e dei suoi membri.
1926 La dignità della
persona umana implica la ricerca del bene comune. Ciascuno ha il dovere di
adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni che servano a migliorare le
condizioni di vita degli uomini.
1927 E' compito dello
Stato difendere e promuovere il bene comune della società civile. Il bene comune
dell'intera famiglia umana richiede una organizzazione della società
internazionale.
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