II. Il nome di
Dio pronunciato invano
2150
Il secondo comandamento proibisce il falso giuramento. Fare promessa solenne o
giurare è prendere Dio come testimone di ciò che si afferma. E' invocare la
veracità divina a garanzia della propria veracità. Il giuramento impegna il
nome del Signore. “Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il
suo nome” ( [link] Dt 6,13 ).
2151
Astenersi dal falso giuramento è un dovere verso Dio. Come Creatore e Signore,
Dio è la norma di ogni verità. La parola umana è in accordo con Dio oppure in
opposizione a lui che è la stessa Verità. Quando il giuramento è veridico e
legittimo, mette in luce il rapporto della parola umana con la verità di Dio.
Il giuramento falso chiama Dio ad essere testimone di una menzogna.
2152
E' spergiuro colui che, sotto giuramento, fa una promessa con l'intenzione di
non mantenerla, o che, dopo aver promesso sotto giuramento, non vi si attiene. Lo
spergiuro costituisce una grave mancanza di rispetto verso il Signore di ogni
parola. Impegnarsi con giuramento a compiere un'opera cattiva è contrario alla
santità del nome divino.
2153
Gesù ha esposto il secondo comandamento nel Discorso della montagna: “Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il
Signore i tuoi giuramenti!". Ma io vi dico: non giurate affatto. . . sia
invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” ( [link] Mt
5,33-34; [link] Mt 5,37 ) [Cf [link] Gc
5,12 ]. Gesù insegna che ogni giuramento implica un riferimento a Dio
e che la presenza di Dio e della sua verità deve essere onorata in ogni parola.
La discrezione del ricorso a Dio nel parlare procede di pari passo con
l'attenzione rispettosa per la sua presenza, testimoniata o schernita, in ogni
nostra affermazione.
2154
Seguendo san Paolo, [Cf [link] 2Cor 1,23; [link] Gal
1,20 ] la Tradizione della Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non
si oppone al giuramento, allorché viene fatto per un motivo grave e giusto (per
esempio davanti ad un tribunale). “Il giuramento, ossia l'invocazione del di Dio
a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità,
prudenza e giustizia” [ [link] Codice di Diritto Canonico, 1199,
1].
2155
La santità del nome divino esige che non si faccia ricorso ad esso per cose
futili e che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui esso
potrebbe essere interpretato come un'approvazione del potere da cui
ingiustamente venisse richiesto. Quando il giuramento è esigito da autorità
civili illegittime, può essere rifiutato. Deve esserlo allorché è richiesto per
fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale.
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