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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 3 - La professione religiosa §2. Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni. §3. La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre. Can. 658 - Oltre alle condizioni di cui al [link] can. 656, nn. 3, 4 e 5 e alle altre apposte dal diritto proprio, per la validità della professione perpetua si richiedono: 1) almeno 21 anni compiuti; 2) la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del [link] can. 657, §3.
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