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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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CAUSE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI §2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale civile. §3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del §2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile. §2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato interposto l'appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del [link] can. 1682, §2, osservato quanto è prescritto. Can. 1694 - Per quanto concerne la competenza del tribunale si osservi il disposto del [link] can. 1673. Can. 1696 - Le cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene pubblico; in esse deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia a norma del [link] can. 1433.
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