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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL MODO DI PROCEDERE NEI RICORSI AMMINISTRATIVI E NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI
SEZIONE I - IL RICORSO CONTRO I DECRETI AMMINISTRATIVI (Cann. 1732 – 1739)
§2. La Conferenza Episcopale può stabilire che in ciascuna diocesi si costituisca stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio, che abbia il còmpito, secondo norme da stabilirsi dalla Conferenza medesima, di ricercare e suggerire eque soluzioni; se la Conferenza poi non diede tale disposizione può costituirlo anche il Vescovo. §3. L'ufficio o consiglio, di cui al §2, operi principalmente allorquando sia richiesta la revoca del decreto a norma del [link] can. 1734, né siano spirati i termini per ricorrere; che se è stato proposto ricorso contro il decreto, lo stesso Superiore o il giudice che esamina il ricorso esorti il ricorrente e l'autore del decreto, ogni qualvolta intraveda una speranza di buon esito, a ricercare tali soluzioni. §2. La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto. §3. Le norme dei §§1 e 2 non valgono: 1) per il ricorso da presentare al Vescovo contro i decreti emessi dalle autorità a lui soggette; 2) per il ricorso da presentare contro un decreto in cui si decide il ricorso gerarchico, a meno che la decisione non sia presa dal Vescovo; 3) per i ricorsi da proporre a norma dei cann. [link] 57 e [link] 1735. Can. 1735 - Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui ai [link] can. 1734, l'autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la domanda, i termini per il ricorso decorrono dall'intimazione del nuovo decreto; se poi entro trenta giorni non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno. Can. 1736 - §1. In quelle materie in cui il ricorso gerarchico sospende l'esecuzione del decreto, anche la domanda di cui al [link] can. 1734 produce lo stesso effetto. §2. In tutti gli altri casi, a meno che l'autore stesso del decreto, entro dieci giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui al [link] can. 1734, non abbia deciso di sospendere l'esecuzione, la sospensione può frattanto essere richiesta al suo Superiore gerarchico, che la può decidere soltanto per cause gravi ed evitando sempre che la salvezza delle anime ne tragga danno. §3. Sospesa l'esecuzione del decreto a norma del §2, qualora in seguito sia presentato ricorso, colui che deve giudicare il ricorso stesso a norma del [link] can. 1737, §3, decida se la sospensione debba essere confermata oppure revocata. §4. Se nessun ricorso viene presentato contro il decreto nel termine stabilito, per ciò stesso cessa la sospensione della esecuzione messa in atto nel frattempo a norma dei §§1 o 2. §2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al [link] can. 1734, §3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del [link] can. 1735. §3. Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del [link] can. 1736, §2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando però che la salvezza delle anime ne tragga danno.
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