Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo VIII. EMISSIONE DEI VOTI

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Capo VIII.

EMISSIONE DEI VOTI

 

38. Nella congregazione delle Figlie di santa Maria della Provvidenza si emettono voti semplici ad annum per un triennio; di poi si emettono i voti perpetui.

I voti si emettono nelle mani della superiora generale o di altra suora da essa delegata.

39. [18]Per divozione, in ogni casa della congregazione, nelle principali solennità dell'anno, si rinnovano i voti privatamente e nella festa dell'Epifania si rinnovano in comune.

40. Si premettono ai voti l'esame di vocazione di monsignor vescovo e dieci giorni di spirituali Esercizi per apparecchiarsi seriamente.- 379 -

41. Le religiose nel fare i voti perpetui sono assistite da due suore che ne fanno testimonianza e ne firmano l'atto.

Formula dei voti

42. «In nome della santissima Trinità, Padre, Figliuolo, Spirito Santo, io N. N., prostrata alla divina presenza, mi riconosco indegna di servire da vicino il Signore, ma confidando nella divina bontà mi umilio dinanzi a Dio onnipotente ed alla beata vergine Maria e faccio voto (per anni tre...ovvero, in perpetuo...) di povertà, di castità, di obbedienza a Dio onnipotente, in mano della superiora generale delle Figlie di santa Maria della Provvidenza, secondo le Costituzioni di detta congregazione».

43. [19]Di poi la superiora generale o chi per essa invita la nuova professa a scrivere il proprio nome e cognome nel registro generale delle figlie della congregazione8, che essa poi sottoscrive e dopo di lei le due suore che hanno assistito la neoprofessa.





p. 379
8 Il ms e le C 1907 presentano questa diversa conclusione dell'articolo: e sul libro delle Regole che ogni suora conserva presso di sé.



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