Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regola F.s.M.P. - 1902
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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902)

Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo X. DEL VOTO DI POVERTÀ E SUA EFFICACIA

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Capo X.

DEL VOTO DI POVERTÀ E SUA EFFICACIA

 

1. [26]Il voto di povertà, come è inteso nella congregazione, è un distacco spontaneo e totale dalle persone e dalle cose del mondo, in quanto possono impedire o ritardare la perfezione cristiana.

2. Le Figlie di santa Maria non devono quindi aver attacco veruno e per quanto possiedono devono rimettersi al giudizio e alla discrezione della superiora generale.

3. Possono legalmente possedere ed ereditare, ma non possono disporre dei loro averi senza il consenso della superiora generale e neppure possono amministrare i propri beni.

4. Prima di entrare come postulanti, devono disporre - 341 -delle loro sostanze o trovare chi le amministri.

Se credono, ponno disporre in favore della congregazione, ritenendone tuttavia la proprietà e l'uso, ma una volta emessi i voti rinunciano all'uso.

5. [27]La cessione dell'uso è fatta tuttavia in modo che, uscendo dalla congregazione, siano loro restituiti i loro beni.

6. Finché la professa appartiene alla congregazione ed è legata dai voti, non può revocare o cambiare destinazione ai propri beni senza il consenso della superiora generale.

 7. Gli atti relativi alla proprietà in discorso possono essere stesi tanto legalmente che privatamente.

8. È bene che la postulante, entrando in noviziato, faccia testamento.

Nessuna però, nemmeno le professe, possono rinunciare assolutamente e per sempre ai propri beni, senza il permesso della Santa Sede.

9. Le figlie già professe, per fare testamento o per mutarlo, hanno bisogno del permesso della Santa Sede, ma in caso di urgenza basta il consenso del vescovo ovvero della superiora generale ed anche solo della superiora locale.

10. Col permesso della superiora generale ovvero della locale, le suore professe[28] possono adempiere gli atti di legge per il diritto dei propri beni e possono fare acquisti in proprio.

11. Della somma versata a titolo di dote non possono assolutamente disporre diversamente.

12. Tutto quello che guadagnano col proprio lavoro o col lavoro della congregazione è di proprietà dell'istituto.

13. Vitto, vestito e suppellettili sono comuni nella congregazione.

Tuttavia nella guardaroba comune ogni suora conserva gli abiti propri che sono considerati personali.

Le professe possiedono doppia muta di vestiario, non di più.

14. Ogni religiosa ha cura di non portare o ritenere in camera qualsiasi oggetto, sia pure di corredo, che non sia conforme al voto di povertà che professa.

15. Nei mobili, nelle case, negli abiti si guardi la consistenza, non l'esteriore bellezza.

Le Figlie di santa Maria debbono essere povere, ma pulite nella persona e debbono tener pulite le loro case.


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