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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XIX. DELLE NOVIZIE E DELLE PROFESSE CHE LASCIANO LA CONGREGAZIONE |
Capo XIX.
DELLE NOVIZIE E DELLE PROFESSE
CHE LASCIANO LA CONGREGAZIONE
1. [44]La superiora generale può licenziare una novizia od una professa, ma è tuttavia obbligata a non oltrepassare - 350 -il limite della Regola né tampoco l'indirizzo dei decreti pontifici.
2. Per licenziare una novizia si richiede causa giusta e grave, riconosciuta e approvata dalla maggior parte del Consiglio superiore.
3. Per licenziare una professa vi devono essere cause gravi anche visibili.
Bisogna che la professa sia stata riconosciuta incorreggibile e che le sue colpe siano di vero danno alla congregazione.
Si richiede altresì la conferma della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari e il licenziamento dato dalla superiora ha effetto quando sia confermato dalla suddetta Congregazione.
4. La professa che vuole licenziarsi dalla[45] casa deve essa stessa o direttamente o per mezzo della superiora ottenere dalla Santa Sede la dispensa dei voti perpetui.
5. Soltanto in caso di scandalo grave una professa può essere licenziata sul momento, avutone permesso dal vescovo locale, salvo chiederne immediatamente la conferma e la dispensa dai voti dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.
6. Si può licenziare una novizia per difetto di salute, qualora prima dell'accettazione essa non abbia esposto schiettamente le sue condizioni sanitarie e quindi si preveda che, anziché di aiuto, essa riuscirebbe di onere alla casa.
7. Non mai però per ragione di salute cagionevole è lecito rimandare una professa, tranne il caso che questa prima della professione avesse maliziosamente occultato alla superiora un'infermità grave onde era afflitta.
8. In ogni modo, tanto se una figlia abbandona la casa di sua spontanea volontà ovvero ne sia licenziata, ha diritto [46]di riavere l'intera sua dote, meno i frutti della stessa e lire trecento che si ritengono per le spese di accettazione e di noviziato.
9. Se poi alla figlia rimandata dalla casa non rimanesse nessun peculio, deve la casa stessa provvederla di abito e di denaro sufficiente per ritornare decentemente alla propria casa.
Degli abiti e del corredo personale si restituisce tutto quello che rimane di quanto ha portato, nello stato in cui si trova.