Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regola F.s.M.P. - 1902
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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902)

Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo III. DEL CONSIGLIO DELLA SUPERIORA GENERALE

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Capo III.

DEL CONSIGLIO DELLA SUPERIORA GENERALE

 

1. [63]Le consigliere della superiora generale hanno voto deliberativo nei casi seguenti:

a) nell'erezione di nuove case; per far ciò richiedesi altresì il consenso del vescovo locale;

b) nella soppressione di case già esistenti; per far ciò occorre il consenso della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari;

c) nella fondazione di nuovi noviziati o nella traslazione di un noviziato da una casa all'altra; anche per questo richiedesi il consenso della Santa Sede;

d) nella divisione delle case della congregazione in nuove province e nella costituzione di nuove province, sempre con il consenso della Sacra Congregazione;

e) nella nomina delle consorelle ad uffici[64] importanti, vale a dire di superiore provinciali e relativo Consiglio, di assistenti nelle diverse case, di maestre delle novizie;

f) nella proroga parziale, triennale o perpetua delle assistenti di una casa;

g) nel licenziamento di una suora professa, purché abbiano - 360 -il consenso della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari;

h) nella necessità di deporre una consorella dall'ufficio di consigliera nel Consiglio superiore, di assistente d'una casa, ovvero di maestra delle novizie;

i) nella elezione d'una visitatrice generale, che non appartenga già al Consiglio superiore, perché assuma l'incarico di visitare tutte le case della congregazione;

l) nella scelta del luogo dove tenersi il Capitolo generale;

m) nel trasferimento della residenza della superiora generale, previo anche qui il consenso della Sacra Congregazione;

n) nella sostituzione fino al prossimo[65] Capitolo di una consigliera morta, deposta ovvero diventata inabile;

o) in tutte le conduzioni da farsi in nome della congregazione e da approvarsi, riguardo a debiti da contrarsi e nella vendita o pignoramento di immobili o di mobili preziosi, col consenso dalla Sacra Congregazione.

 2. Nella trattazione dei suddetti affari, i voti delle consigliere della superiora generale saranno dati in segreto; ove i voti riuscissero pari, la decisione sarà presa secondo il voto espresso della superiora generale.

3. Nelle elezioni invece le risoluzioni devono essere prese in pieno Consiglio e, se manca una consigliera, si chiama l'assistente della casa e, ove questa pure ne sia impedita, si chiama a dare il voto una figlia professa.

4. Si tengono Consigli ordinari almeno quattro volte all'anno, vale a dire nelle quattro Tempora, e potendosi più spesso e meglio ogni mese.

La superiora generale poi ha diritto di convocare il Consiglio[66] ogni qualvolta lo reputi necessario ed utile.

5. La segretaria generale stende il verbale dei Consigli tenuti.

Se la segretaria non appartenesse al Consiglio superiore, non potrà esporre il voto definitivo.


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