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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo IV. DOVERI DELLE CONSIGLIERE DELLA SUPERIORA GENERALE |
Capo IV.
DOVERI DELLE CONSIGLIERE
1. Le consigliere della superiora generale devono risiedere colla superiora generale nella casa principale dell'opera.
Data la necessità, due consigliere potranno avere residenza fissa in altre case minori, purché abbiano la facilità di recarsi ad ogni occorrenza a far parte attiva e presenziare il Consiglio.
2. Le consigliere non possono assumere incarichi ed occupazioni che impediscano o ritardino il fedele disimpegno delle proprie attribuzioni.
3. Debbono coll'opera e col consiglio,[67] quando ne siano richieste, dar mano alla superiora generale a reggere ed amministrare la congregazione, proporre quello che credono conveniente per il bene dell'istituto, dare voto deliberativo sopra gli articoli suesposti.
4. Le consigliere conservano il segreto riguardo agli affari affidati loro, sia nel Consiglio, sia fuori del Consiglio.
Ove violassero il segreto, saranno severamente ammonite la prima volta e, qualora lo violassero una seconda, una terza, una quarta volta, verranno punite secondo le circostanze di cose e di persone.