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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XVII. DELLE INFERME |
Capo XVII.
DELLE INFERME
105. [35]Dove sia possibile si abbia una parte della casa, la più atta allo scopo, per uso d'infermeria.
106. La superiora scelga una o due suore adatte per la cura delle inferme e sorvegli perché ad esse non manchi nulla, tanto riguardo alla cura ed ai medicinali, come riguardo al cibo prescritto e alle biancherie.
107. Quando una sorella ammala con qualche gravità, si chiami subito il medico e se ne osservino puntualmente le prescrizioni.
108. In pari tempo si curi lo spirito delle inferme, chiamando subito il confessore, chiedendo ad esse quale confessore desiderano e chiamandolo tante volte quante esse lo chieggono.
109. Riguardo all'amministrazione della santa Comunione, spetta al confessore il deciderne.
110. In caso di pericolo, l'infermiera e[36] la superiora provvederanno in tempo perché all'inferma non manchi il conforto del santissimo Viatico e dell'Estrema Unzione.
111. Si chiami possibilmente in tempo il sacerdote perché questi, secondo il Rituale romano, apparecchi la suora moribonda al grande trapasso.
112. Le consorelle, massime se la malattia è lunga, applichino qualche volta la santa Comunione per la sorella inferma e preghino sovente per essa.
113. Durante l'agonia di una figlia, le consorelle preghino devote davanti al Santissimo Sacramento.