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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XVIII. <DEI SUFFRAGI> |
Capo XVIII.
<DEI SUFFRAGI>
114. Quando muore una figlia della congregazione, la superiora farà celebrare per essa tre sante Messe e possibilmente all'altare privilegiato. Le consorelle applichino alla defunta tre sante Comunioni ciascuna.[37] Per tre giorni il rosario, - 389 -solito a recitarsi dalla comunità, verrà applicato in suffragio della defunta.
Si raccomanda alle figlie di applicare con fervore alla sorella defunta tutte le loro opere buone e le loro preghiere fino al trentesimo giorno dalla sua morte.
115. Nel mese di novembre, dedicato ai poveri morti, si preghi in modo speciale per l'anima delle consorelle15 e delle ricoverate defunte.
116. Per la superiora generale defunta sarà celebrata una messa in ogni casa della congregazione; per la superiora provinciale una messa in ogni casa della sua provincia.
La casa generalizia farà celebrare una messa cantata per il sommo pontefice defunto e per il vescovo defunto sarà per una volta applicata la santa Comunione da tutte le suore che sono di residenza in quella diocesi.