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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XIX. PER LE NOVIZIE E LE PROFESSE CHE SONO DIMESSE DALLA CONGREGAZIONE |
Capo XIX.
PER LE NOVIZIE E LE PROFESSE CHE SONO DIMESSE DALLA CONGREGAZIONE
117. [38]La superiora generale in tutta la congregazione e la provinciale nella sua provincia possono licenziare le postulanti.
118. Per licenziare una novizia si richiede causa giusta, riconosciuta e approvata dalla maggior parte del Consiglio generale.
Quando saranno costituite le province, le novizie possono anche essere dimesse dalla loro provinciale col voto del suo Consiglio, purché questa dimissione sia approvata dalla superiora generale.
Per licenziare una professa di voti temporanei, oltre la colpa grave ed esterna, si richiede anche incorreggibilità riconosciuta tale dal voto del Consiglio generale, se prima - 390 - non sia stata confermata dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.
119. La professa che vuole licenziarsi deve essa stessa, o direttamente o per mezzo[39] della superiora, ottenere dalla Santa Sede la dispensa dei voti perpetui.
120. Solamente in caso di scandalo grave una professa può essere licenziata sul momento, avutone permesso dal vescovo locale, salvo chiederne immediatamente la conferma e la dispensa dei voti dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.
121. Per motivi di salute non si può mai licenziare una suora di voti perpetui.
Anzi, neppure una suora di voti temporanei, se contrasse l'infermità nell'istituto dopo i voti.
Se contrasse malattia prima dei voti, allora potrà licenziarsi quando essa l'abbia tenuta nascosta.
Che se al contrario la manifestò e ciò non ostante fu ammessa ai voti, non può più per questi motivi essere licenziata.
122. In ogni modo, tanto se una figlia abbandoni la casa di sua spontanea volontà ovvero ne sia licenziata, ha diritto di avere l'intera sua dote, meno i frutti.
123. Se poi non le rimanesse alcun peculio, deve la casa stessa provvederla di[40] abito e di danaro sufficiente per ritornare decentemente alla propria casa.
Degli abiti e del corredo personale si restituisce tutto quello che rimane di quanto ha portato e nello stato in cui si trova.