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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § III. Della deposizione e della rinuncia della superiora generale |
§ III. Della deposizione e della rinuncia della superiora generale
170. Qualora fosse necessario destituire dall'ufficio o dall'autorità sua la superiora generale, le consorelle del Consiglio generale riportino la questione alla Sacra Congregazione e si sottomettano alla decisione di quella.
171. Se la superiora generale sentisse di dover rinunciare al suo alto ufficio, esponga[55] le proprie ragioni alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, alla quale spetta di accettare o respingere la rinuncia.