Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO

§ IV. Del Consiglio della superiora generale

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§ IV. Del Consiglio della superiora generale

 

 

172. Il Consiglio della superiora generale è costituito da quattro consigliere.

Queste hanno voto deliberativo nei casi di grave momento, specialmente nei seguenti:

a) nell'erezione di nuove case; per far ciò richiedesi altresì il consenso del vescovo locale;

b) nella soppressione di case già esistenti; per far ciò richiedesi il consenso della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari;

c) nella fondazione dei nuovi noviziati e nella traslazione di un noviziato da una casa ad altra; anche per questo richiedesi il consenso della Santa Sede;

d) nella divisione della congregazione in nuove province e nella costituzione di nuove province sempre con il consenso della Sacra Congregazione;

e) [56]nella nomina delle consorelle ad uffici importanti, vale a dire di superiore provinciali e relativo Consiglio, di superiore nelle diverse case, di maestre delle novizie;- 399 -

f) nella proroga parziale16 nell'ufficio delle superiore di una casa;

g) sul licenziamento di una suora professa, purché abbiano il consenso della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari;

h) nella necessità di deporre, col consenso della detta Sacra Congregazione, una consorella dall'ufficio di consigliera generale;

i) nella elezione di una visitatrice generale che non appartenga già al Consiglio generale;

l) nella scelta del luogo ove tenersi il Capitolo generale;

m) nel trasferimento della residenza della superiora generale, previo anche qui il consenso della Sacra Congregazione;

n) nella sostituzione fino al prossimo Capitolo di una consigliera morta, deposta ovvero diventata inabile;

o) in tutti i rendiconti generali, debiti da contrarsi in nome dell'istituto e nella vendita[57] o pignoramento di immobili o mobili preziosi, col consenso della Sacra Congregazione.

Nel dimettere dall'istituzione una suora che sia professa di voti perpetui si richiede inoltre l'assenso della Santa Sede.

Le novizie possono essere dimesse, costituite che siano le province, anche dal Consiglio provinciale, non prima però che la superiora generale abbia dato il suo consenso.

173. Si tengano Consigli ordinari ogni mese e più spesso, se ve n'è bisogno.

La superiora generale poi ha diritto di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo reputi necessario od utile.

La segretaria generale stende il verbale dei Consigli tenuti.

Se la segretaria non appartenesse al Consiglio superiore, non potrà dare il suo voto.





p. 399
16 A questo punto il ms e le C 1907 inseriscono: triennale o perpetua.



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