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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § V. Doveri delle consigliere |
§ V. Doveri delle consigliere
174. Le consigliere della superiora generale devono risiedere colla superiora generale nella casa principale dell'istituto- 400 - a questo[58] scopo designata.
Data la necessità, due consigliere potranno avere residenza fissa in altre case minori, purché abbiano la facilità di recarsi ad ogni occorrenza a far parte attiva e presenziare il Consiglio.
175. Le consigliere non possono assumere incarichi ed occupazioni che impediscano o ritardino il fedele disimpegno delle proprie attribuzioni.
176. Debbono coll'opera e col consiglio, quando ne sieno richieste, dar mano alla superiora generale nel reggere ed amministrare la congregazione; devono proporre quello che credono conveniente per il bene dell'istituto e dare voto deliberativo sopra gli articoli suesposti.
177. Le consigliere conservano il segreto riguardo agli affari affidati loro sia in Consiglio, sia fuori del Consiglio.
Ove violassero il segreto, saranno severamente ammonite la prima volta e, qualora lo violassero una seconda ed una terza volta, verranno punite secondo le circostanze di fatto e di persona.