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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § IX. Delle province e delle superiore delle province |
§ IX. Delle province e delle superiore delle province
196. [64]Quando, coll'aiuto della divina Provvidenza, la congregazione sia tanto diffusa od allargata, talché il governo ne divenga difficile per una sola superiora, bisognerà dividere la congregazione in province.- 403 -
197. La divisione della congregazione in province, come pure l'istituzione di nuove province, richiede il consenso della Santa Sede.
198. Ogni provincia richiede il proprio noviziato.
199. Spetta alla superiora della provincia d'ammettere le postulanti e, con consenso del suo Consiglio e colla conferma della superiora generale, all'abito e alla professione sia temporanea e sia perpetua.
200. Il Consiglio della provincia è composto della provinciale e di due consigliere, delle quali una sarà la vicaria, l'altra la segretaria. Sono ambedue nominate dal Consiglio generale.[65] Il Consiglio provinciale nomina l'economa provinciale e le direttrici delle opere, propone alla nomina del Consiglio generale le superiore locali con voto consultivo; delibera delle opere maggiori della provincia, per le quali le spese saranno determinate dal Capitolo generale.