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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § X. Delle case filiali e delle relative superiore |
§ X. Delle case filiali e delle relative superiore
201. Come è detto a suo luogo, la superiora generale può aprire nuove case col consenso del suo Consiglio e col permesso del vescovo.
Per aprire però nuove case in luogo di missione bisogna ottenere il permesso della Congregazione di propaganda fide.
202. Non si deve aprire una nuova casa, se non vi è posto e possibilità di mantenervi almeno sei suore, quantunque se ne possa fare in principio il tentativo con un numero minore, non però con una sola.
203. Per la costruzione di una chiesa[66] o per l'apertura di un oratorio pubblico o quasi pubblico, per celebrare negli oratori privati delle case, per conservarvi il Santissimo Sacramento ovvero per esporlo solennemente all'adorazione pubblica, per funzioni solenni e pubbliche preghiere, le consorelle devono sempre ricorrere al vescovo.
204. Come già si è detto, la superiora generale, assistita dal suo Consiglio, elegge le superiore delle case tra le suore direttrici di voti perpetui per la durata di tre anni.
Passato il triennio, la superiora assistente per causa importante può - 404 -essere confermata in carica dal Consiglio generale nella stessa casa un secondo triennio, ma non oltre.
205. Non si possono né deporre né trasferire da una casa all'altra le superiore nella durata della lor carica, tranne per cause gravi e dietro il voto esplicito delle consigliere generali.
206. La superiora di una casa ne è pienamente responsabile, tanto per quanto ne riguarda l'andamento morale, quanto per l'igienico e l'economico.
207. [67]La superiora di una casa ha essa pure il suo Consiglio di due suore, elette dalla superiora generale o, quando vi saranno le province, dal Consiglio provinciale.
Vi sarà in ogni casa anche un'economa locale.
208. Ogni due mesi è obbligata ad informare di tutto la superiora generale e non può mai intraprendere né costruzioni né contratti né altri affari importanti senza dipendere dalla superiora generale.
Nelle cose di importanza interroga il Consiglio, cioè sente il voto deliberativo delle due sue consigliere.
209. La superiora non può essere l'economa della casa.
A questa spetta, come è detto più sopra, amministrare i beni mobili e immobili, riferendone alla superiora.
210. Le cariche e gli uffici di una casa filiale vengono distribuite dalla superiora col voto delle due consigliere.
211. In qualche caso particolare, la superiora può, per giusta causa, esimere una sorella da qualche articolo delle Costituzioni.