Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Statuto F. s. C. - 1898
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STATUTO DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1898)

Capitolo II. DELL'ACCETTAZIONE DEGLI ASPIRANTI AL PIO ISTITUTO

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Articolo I Norme generali per l'accettazione

Articolo II Dell'accettazione degli aspiranti allo stato sacerdotale

915

Articolo III. Dell'accettazione dei laici

916
[- 915 -]

Capitolo II.

DELL'ACCETTAZIONE DEGLI ASPIRANTI

AL PIO ISTITUTO

 

<< <   > >>Articolo I

Norme generali per l'accettazione

 

 

Si accettano le domande di giovani[6] aspiranti:

a) che riportano le carte remissoriali del proprio ordinario;

b) che hanno l'età compiuta di sedici anni;

c) che non sono vincolati da debiti o da censure civili;

d) che presentano prove non dubbie della santità di costumi;

e) che godono buona salute fisica;

f) che sono di capacità mentale e che nel complesso offrono attitudine per far del bene nell'istituto.

<< <   > >>Articolo II

Dell'accettazione degli aspiranti

allo stato sacerdotale

 

Si ricevono come aspiranti al sacerdozio.

a) quelli che presentano chiaro indizio di vocazione allo stato ecclesiastico ed alla vita religiosa;

b) quelli che sono specialmente inviati dalla divina Provvidenza e che possono nondimeno presentare in parte almeno le spese di studio.

c) Si ricevono sacerdoti, purché non dimessi da altre congregazioni, che esibiscono chiari indizi di buona riuscita nell'istituto.- 916 -

<< <   > >>Articolo III.

Dell'accettazione dei laici

 

1. [7]Fratelli laici si ammettono all'istituto dagli anni sedici agli anni trenta di regola generale.

2. Portano in dote quello che coscienziosamente hanno dalla propria famiglia o che si possono provvedere.


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