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Articolo I. Dell'accettazione dei novizi
Articolo II. Del principio e del termine del noviziato
931Capitolo VIII.
DEL NOVIZIATO
Dell'accettazione dei novizi
1. I novizi si assumono principalmente dagli allievi di studio e di arte nella casa madre e nelle succursali, per essere maggiormente sicuri della loro buona riuscita.
2. Devono poi essere muniti degli attestati:
b) [30]di buona condotta, riveduto dall'ordinario di origine;
c) di incriminalità e di esonero da debiti;
d) di buona salute fisica e di vaccinazione.
3. Si ricevono come aspiranti all'età di anni quindici, come novizi agli anni sedici.
4. La casa di noviziato è sotto la immediata sorveglianza del Consiglio superiore e del direttore generale in ispecie.- 932 -
Del principio e del termine del noviziato
1. Il noviziato continua per lo spazio di due anni e si divide in due periodi.
2. Nel primo periodo l'allievo si ascrive alla Guardia d'onore del sacro Cuore9 e ne segue gli uffici.
3. In questo periodo si applica in modo speciale agli esercizi di pietà e di studio.
4. Nel secondo anno, dietro il consenso del Consiglio superiore, il novizio entra nel secondo periodo del noviziato e si ascrive alla Pia unione degli adoratori del Santissimo Sacramento10 e ne compie pure gli uffici.
5. In questo secondo periodo il novizio entra in qualche ufficio della casa e ne prende pratica.
6. Il novizio che ha recato in dote lire mille, uscendo dal noviziato, paga in ragione di cinquanta centesimi al giorno.
Chi ha portato più che lire mille, versa in ragione di una lira.
7. Compiuto il periodo del noviziato, è ammesso alla professione religiosa a maggioranza dei voti del Consiglio superiore.
8. [31]Il rito di accettazione al noviziato e quello della professione è descritto nel Regolamento interno.