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COSTITUZIONI DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1899) Capitolo dodicesimo. DELLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE |
I membri del Consiglio superiore rimangono in carica per anni tre.
La loro nomina si fa dal superiore generale in occasione del Capitolo generale che si raduna di tre in tre anni.
[28]Con uno scrutinio si procede alla nomina dell'assistente della casa madre e poi del maestro de' novizi, indi del catechista e dell'economo, per mezzo di scrutatori e di voti segreti, così come si fa alla nomina del superiore generale.
I due consiglieri laici vengono nominati con un solo scrutinio.
Seguita e pubblicata la nomina de' membri del nuovo Consiglio superiore, cessa ogni autorità nei membri scaduti.
Se nell'intervallo di tre anni uno muore, il superiore generale col resto del Consiglio nomina a quel posto uno, il quale ha diritto di rimanere fino al compimento del triennio comune e non oltre.