Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. C. - 1899
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COSTITUZIONI DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1899)

Capitolo quattordicesimo. DEL CONSIGLIO GENERALE

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Capitolo quattordicesimo.

DEL CONSIGLIO GENERALE

 

Non è famiglia o congregazione ben ordinata, che col tempo non possa incorrere in qualche abuso, che soprattutto non possa migliorare e perfezionare se stessa nel fervore di carità.

Giovano a tale scopo le conferenze de' più pratici e più dotti, perché è scritto che nel consesso de' sapienti sta la salvezza del popolo18.

[31]Giova assai una conferenza generale nella quale si adunano i membri principali di ogni casa succursale e che coi membri del Consiglio superiore della casa madre, raccolti tutti come una eletta di buoni e savi fratelli, studiano con solennità grave i mezzi atti alla santificazione propria ed altrui.

Queste conferenze prendono il nome di Consiglio generale. Il Consiglio generale si aduna una volta ogni tre anni colle norme seguenti. Il superiore generale nomina un regolatore, il quale ha l'incarico di studiare quanto è possibile col superiore stesso lo schema principale delle cose a trattarsi nel futuro Consiglio. Ne determina l'epoca e sei mesi prima ne porge avviso agli assistenti delle case succursali ed agli aventi diritto e in questo frattempo attende la relazione delle note particolari a trattarsi.

Si possono invitare al Consiglio persone estranee alla congregazione, quando possono giovare col loro consiglio ed aiuto, ma queste non godono del voto deliberativo e hanno solo il consultivo. Ogni confratello professo può mandare le sue proposte al Consiglio generale. Un mese prima dell'apertura del Consiglio generale, secondo la quantità e l'ordine della- 963 - materia da trattarsi, si costituiscono diverse commissioni e si porge tosto avviso ai membri nominati per farne parte.

Si apre il Consiglio generale con speciali preghiere del Veni, Creator e della coroncina del divin[32] Cuore19 e si continuano in ogni giorno le sedute in ordine prestabilito. Le deliberazioni del Consiglio si approvano a maggioranza di voti. A parità di voti il superiore generale può aggiungere un secondo voto suo, come gli sembra nel Signore.

Aventi diritto al Consiglio generale sono il superiore generale ed i membri del Consiglio superiore che crederà opportuni, i visitatori, gli assistenti delle case succursali con un religioso sacerdote e con altro laico, che vengon nominati dal Consiglio inferiore di ogni casa. Prima di chiudere il Consiglio, si legge a tutti gli adunati le deliberazioni prese; si fa ancora a ciascuno facoltà di dire quelle osservazioni che crede opportune; dopo di che tutti gli astanti convocati firmano gli atti di deliberazione, de' quali il regolatore ne trasmette poi in breve copia conforme agli assistenti delle singole case. Si pone termine al Consiglio con il rendimento di grazie a Dio, mediante il canto del Te Deum e la benedizione coll'augustissimo Sacramento.

Sia lodato Gesù Cristo!

 

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p. 962
18 Cfr. Sap. 6, 26.



p. 963
19 Su questa e sulle altre «coroncine», raccomandate dall'A., cfr. nota 29 a p. 239.



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