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Capo VIII.
1. Un postulante, che a maggioranza di voti del Consiglio superiore è ammesso ai voti, deve anzitutto produrre i documenti accennati al Capo III, che è delle ammissioni degli aspiranti allo istituto.
Se ne porge poi avviso un mese prima della professione al reverendissimo ordinario.
2. [16]Il postulante avanti la professione dispone delle sue sostanze temporali.
3. Premette pure per dieci giorni un corso di spirituali Esercizi e recita poi, a voce intelligibile e dinanzi a due testimoni, la formula di professione che poi soscrive di proprio pugno.
4. I Servi della Carità si obbligano ai voti semplici per tre anni e poi in perpetuo.
5. Per semplice divozione un servo della Carità può in segreto e più volte nell'anno emettere i voti, ma i voti giuridici si emettono come si è detto esternamente dinanzi a testimoni e si soscrivono.
6. I voti di povertà, di castità e di obbedienza sono riservati alla Santa Sede e però in caso di dispensa bisogna ricorrere alla stessa.