Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo XII. DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE

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Capo XII.

DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE

 

1. [22]Ai Servi della Carità è prescritta la sacramentale Confessione di regola ordinaria una volta nella settimana.

2. Quanto al confessore, si regolano tenore le disposizioni della costituzione di Benedetto XIV Pastoralis curae del 5 agosto 1748, non che del decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari Quemadmodum del 17 dicembre 1890, - 1120 -della costituzione Conditae3 § 2, VIII.

Quest'ultimo decreto vale soprattutto per i religiosi laici.

3. In ogni casa si assegna un solo confessore ordinario che riceva le confessioni di ciaschedun confratello.

4. Spetta al vescovo designare il confessore ordinario e chi debba predicare.

Il superiore della casa suggerisce quello che crede poter meglio fare e nel resto si sommette al giudizio del proprio ordinario.

5. Il confessore deputato dal vescovo rimane in carica per un triennio e non oltre.

6. [23]Oltre il confessore ordinario, i confratelli hanno un confessore straordinario pure approvato dal vescovo per due, tre o più altre volte nell'anno.

Al confessore straordinario devono i confratelli presentarsi, ma senza obbligo di confessarsi.

7. E si può altresì di quando in quando ottenere un particolar confessore, del consiglio e dell'opera del quale per giuste cause si giudichi abbisognare.

8. Il pontefice Benedetto XIV suggerisce che quante volte un religioso, per la quiete dell'animo suo e per un ulteriore progresso nella via del Signore o che in qualunque modo voglia provvedere alla propria coscienza, domanda un confessore straordinario, il superiore non lo dinieghi senza cercar punto la ragione di tale domanda o dare indizio di veder ciò di malo animo.

9. Ai confratelli gravemente infermi ed in pericolo di morte spontaneamente si offra un confessore straordinario o, se lo domandano, tosto vengano accontentati.

10. Nelle feste più solenni dell'anno, i confratelli laici si accostano per quanto si può assieme alla santa Comunione.

Ciò per regola direttiva senza però farne obbligo ai singoli.

11. [24]È proprio del confessore ordinario o straordinario il concedere e suggerire più o meno frequentemente la santa Comunione, benché nell'istituto se ne raccomandi la frequenza anche quotidiana.- 1121 -

12. Ben s'intende che ai confratelli bisogna assegnare uno spazio congruo di tempo sia per l'apparecchio come per il ringraziamento alla santa Comunione.





p. 1120
3 Cfr. nota 11 a p. 357.



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