Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regolamento S. d. C. - 1905
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REGOLAMENTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte terza. DIREZIONE DELL'ISTITUTO

Sezione I. <DEL GOVERNO DELL'ISTITUTO>

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§ I. DEL SUPERIORE GENERALE

§ II. DEL SACERDOTE ASSISTENTE NELLA CASA MADRE

1160

§ III. DEL MAESTRO DEI NOVIZI

§ IV. DEL DIRETTORE SPIRITUALE

1162

§ V. DELL'ECONOMO

1163

§ VI. DELL'ASSISTENTE AGLI STUDI

1165

§ VII. DEI CONSIGLIERI

§ VIII. DEL SEGRETARIO GENERALE

1166
[- 1160 -]

Sezione I.

<DEL GOVERNO DELL'ISTITUTO>

 

<< <   > >>§ I.

DEL SUPERIORE GENERALE

 

1. Il superiore generale è quasi patriarca e padre e governa l'istituto con alto dominio sulle persone e sulle cose, in piena conformità col suo Consiglio.

Il governo è di forma paterna costituzionale, che per molti capi si accosta al regime di governo della Chiesa santa.

2. [29]Il superiore generale apprende conoscenza esatta dello stato economico, morale, religioso della casa madre e delle case succursali.

3. Ha speciale conoscenza della capacità, delle attitudini, delle inclinazioni dei membri dell'istituto, perché possa sicuramente ad ognuno fissare le mansioni che son più proprie e più adatte ai talenti di natura e di grazia di ogni membro medesimo.

4. Procura che la casa madre sia modello alla case filiali.

5. Tratta personalmente gli interessi morali e religiosi dell'istituto con le massime autorità della Santa Sede, dei vescovi, dei prelati e delle autorità civili.

6. Non si promovono contestazioni da veruno, se non con il consenso del superiore generale.- 1161 -

7. Il superiore generale determina i superiori delle case succursali.

8. Con il suo consenso e non altrimenti si aprono o si chiudono case, si assumono ipoteche, si fanno debiti o si accettano proposte d'importanza grave.

9. Il superiore generale per altro è un quid unum col suo Consiglio ed a[30] parità di voti l'affare è risolto dalla parte in cui è il voto del superiore generale.

10. Il superiore, per sé o per un delegato, visita le case succursali secondo il bisogno e la possibilità il più spesso che può e vi provvede quanto gli è possibile.

11. I diritti ed i doveri del superiore generale sono più diffusamente spiegati nella Regola.

12. In ogni giorno e da tutte le case si fanno speciali preghiere per il superiore generale e per il suo Consiglio.

<< <   > >>§ II.

DEL SACERDOTE ASSISTENTE NELLA CASA MADRE

 

1. Il sacerdote assistente nella casa madre dell'istituto lavora al fianco del superiore generale e ne fa le veci nei casi e nei limiti che gli vengono assegnati.

2. Così il sacerdote assistente, dopo il superiore generale, è ruota pur essa maggiore, che mette in movimento[31] le ruote minori nei diversi uffici della casa e le dirige.

 3. Visita in ogni i principali compartimenti della casa e scorge se ogni cosa, nell'economia e nella disciplina, sia ben regolata.

Visita le arti, gli studi, la chiesa ed in generale i singoli uffici e gli assistenti che vi sopraintendono.

4. Tiene i registri di amministrazione ben distinti e regolati, riceve pure il resoconto morale ed economico delle case filiali e lo rappresenta al superiore generale.

5. Corrisponde con tutte le case filiali e riferisce parimente sulle provvisioni a farsi.

6. In mancanza del superiore generale o per delegazione - 1162 -dello stesso, indice le conferenze del Consiglio superiore e le presiede.

7. Non vien meno giammai alla sua residenza negli uffici della direzione o si fa abilmente surrogare.

8. Può scegliersi un aiutante nella tenuta dei libri d'amministrazione e per ciò che meglio.

9. Alla direzione, come a centro, fanno capo tutti gli uffici e tutte le rappresentanze della casa.

10. [32]È pure ufficio dell'assistente l'accettazione degli orfani e dei ricoverati in genere.

11. L'assistente, dovendo conferire con ogni ceto di persone, stia altamente in attenzione sopra di sé e veda di giovare salutarmente con la influenza della virtù, con la efficacia della soavità di cuore.

12. L'assistente si tiene informato dello stato di salute dei propri confratelli e dei ricoverati in genere e nei casi di grave urgenza egli stesso vi provvede.

<< <   > >>§ III.

DEL MAESTRO DEI NOVIZI

 

1. I novizi entrano nella loro prova guidati da buon spirito.

2. Devono trovare nel loro maestro l'uomo di Dio che li consigli, il buon pellicano che si sacrifica per la loro santificazione.

3. A suo luogo di questo Regolamento si è parlato del noviziato.

Il maestro si riferisca a quanto ivi si è detto e si conforti alla pratica dello stesso.

<< <   > >>§ IV.

DEL DIRETTORE SPIRITUALE

 

1. [33]Giova richiamare che altro è il confessore ed altro il direttore spirituale in stretto senso.- 1163 -

2. Il confessore viene assegnato dal vescovo secondo le norme ed i precetti recenti della Santa Sede e come nella Regola.

3. Nei limiti di giurisdizione e di convenienza i Servi della Carità si accostino per la sacramentale Confessione ai propri confratelli; questo è desiderabile e nelle congregazioni religiose generalmente è non solo di consiglio, ma di precetto.

 4. Il direttore spirituale è il maestro nella vita dell'anima ed esplica la sua azione tanto nell'atto della Confessione che fuori la Confessione.

5. Il direttore spirituale precede col buon esempio, perché il buon esempio trae come la calamita il ferro. Deve essere indefesso allo studio ed alla preghiera, perché la cura delle anime è l'arte delle arti.

Non deve assumere mansioni fuori[34] l'istituto senza speciale permesso, per non trascurare gli uffici propri.

6. Deve nell'istituto compiere le funzioni sacre proprie dello stesso.

Questo sacro ministero lo esercita con quella divozione che la fede per sé suggerisce.

7. Predica soventi volte secondo l'opportunità e l'uso dell'istituto, valendosi sovrattutto di discorsetti, di fervorini, di conferenze e, ad esempio del divin Salvatore, valendosi di parabole, di esempi, di tratti storici e simili.

Deve studiar molto e pregare e poi abbandonarsi all'impeto del proprio zelo e confidare nell'aiuto del Signore.

8. Il direttore spirituale, che nell'esercizio del proprio ministero dev'essere grave e divoto, fuori il suo esercizio è bene che si mostri allegro, faceto, cordiale e piacevole ad ognuno.

<< <   > >>§ V.

DELL'ECONOMO

 

1. L'economo provvede agli acquisti di derrate per il vitto, di corredo per vestimenta, di assistenza e riparazione ai locali della casa, soddisfa le tasse,[35] cerca le ragioni dell'economia nell'istituto.- 1164 -

a) Deve però essere uomo di fede, perché l'essere e le provvisioni dell'istituto basano sovrattutto nello aiuto della divina Provvidenza.

b) Dev'essere accorto per non rimaner vittima della mala fede e dell'affarismo.

c) Tratti con persone oneste, con ditte di preferenza religiose.

Tratti con franchezza, sempre però nei limiti del giusto interesse.

2. Quanto alla merce, badi

a) che sia roba sana, semplice, secondo l'indirizzo dell'istituto.

Quanto al cibo, si valga sovrattutto di cereali, di legumi, come a suo luogo si è detto.

b) Faccia le provvisioni allo ingrosso secondo la convenienza in materia di cose non facili a deperire.

c) Dipenda dal superiore generale o dall'assistente nelle maggiori trattazioni, nel cambiamento delle ditte e simili.

d) Ogni sei mesi e ad ogni richiesta dell'assistente mostri i conti.

 3. Quanto ai confratelli ed ai ricoverati in genere, segue le norme seguenti.

a) [36]I confratelli ha in conto dei servi del Signore e li provvede secondo Regola al bisogno e con proprietà in quanto è loro necessario.

b) I ricoverati sono gli amici nostri ed i beniamini della Provvidenza, ai quali convien voler bene perché ci assista Iddio.

In argomento bisogna concedere quanto l'indirizzo dell'istituto suggerisce, senza credere troppo alle esigenze che seco porta l'esagerato costume dell'attuale progresso.

4. L'economo della casa madre corrisponde pure cogli economi delle case succursali per indirizzo di acquisti cumulativi, per intelligenze varie.- 1165 -

<< <   > >>§ VI.

DELL'ASSISTENTE AGLI STUDI

 

1. Gli studi in uso nelle case sono i seguenti:

a) scuole elementari complete in favore degli orfanelli;

b) scuole serali e festive per gli artigianelli;

c) scuole ginnasiali ordinarie ed a corso accelerato;

d) scuole di filosofia;

e) scuole di teologia.

2. [37]I docenti nelle scuole elementari sono muniti di regolare patente.

Quelli delle scuole secondarie si scelgono fra i migliori religiosi sacerdoti e laici dello istituto.

Si cura che almeno taluno dei docenti alle varie scuole sia pur munito di un diploma di insegnamento.

3. Ciò premesso, l'assistente agli studi deve porre attenzione

a) alle iscrizioni degli studenti secondo l'età, indagarne le attitudini e la capacità.

b) Deve provvedere ai testi ed al corredo delle scuole.

c) Deve col Consiglio superiore provvedere agli insegnanti.

d) Talvolta nel mese visita le scuole e ne ascolta prove bimensili di esame, oltre le prove più solenni che sono le semestrali e le annuali.

e) Ritira possibilmente in ogni settimana, da ciascun maestro, copia del registro delle classificazioni nello studio, nel profitto, nella buona condotta.

f) Ne informa i genitori e parenti possibilmente in ogni semestre.

g) Cura che non circolino letture pericolose.

h) [38]Predispone premiazioni particolari o generali secondo l'opportunità, eccitando gli alunni a qualche gara di studio.

4. L'insegnamento nell'istituto si impartisce con sistema chiaro, semplice, pratico.

5. Negli studi secondari, a preferenza dello studi - 1166 -classici pagani si raccomanda lo studio dei classici cristiani, non che lo studio latino del Nuovo Testamento.

6. Quanto ai testi, si scelgano i più facili, quali si adottano in generale dalla Congregazione salesiana, premessi i testi preziosi del venerando don Bosco.

7. Nelle scuole filosofiche e teologiche è da attenersi affatto alla dottrina di S. Tommaso.

8. L'assistente agli studi della casa madre attende a sorvegliare e visitare anche gli studi delle case succursali e ne riferisce poi al Consiglio superiore.

<< <   > >>§ VII.

DEI CONSIGLIERI

 

1. Due consiglieri assistono il Consiglio superiore.

2. [39]Essendo l'istituto composto di religiosi sacerdoti e di religiosi laici, è conveniente che almeno un consigliere si scelga, se possibile, fra laici.

3. A questo come laico si possono domandare cure e pratiche a lui meglio convenienti.

4. Il primo consigliere sacerdote succede immediatamente al superiore generale nel caso di morte, di rinuncia o di assenza protratta assai.

In quest'ultimo caso di protratta assenza, riceve ordini precisi per non inceppare l'opera del sacerdote assistente.

<< <   > >>§ VIII.

DEL SEGRETARIO GENERALE

 

Il superiore generale può avere il suo segretario, il quale

a) deve tenersi a fianco del superiore generale per essergli di aiuto e accompagnarlo se del caso nei suoi viaggi;

b) accurare il verbale delle conferenze, delle sedute ordinarie e straordinarie;

c) e aiutare il superiore generale nel disbrigo delle corrispondenze;- 1167 -

d) [40]suo dovere è il segreto ragionevole circa le persone e le cose dell'istituto19.





p. 1167
19 Non vengono riportate qui le sezioni II-VI, perché sono l'esatta trascrizione di quelle del Regolamento interno dei Figli del sacro Cuore del 1899, stampate in questo volume alle pp. 999-1096.



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