Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni S. d. C. - 1907
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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907)

Parte PRIMA

Capo VII. EMISSIONE DEI VOTI

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Capo VII.

EMISSIONE DEI VOTI

 

33. Il novizio, compito il noviziato, deve essere ammesso ai voti o, se non ne è degno, deve essere dimesso dalla congregazione.[13] Prima di emettere i voti deve fare dieci giorni di Esercizi spirituali.

L'ammettere ai voti appartiene al Consiglio generale finché non saranno costituite le province.

Costituite poi le province, appartiene al Consiglio provinciale, ma la decisione deve essere prima confermata dal superiore generale.

Il Consiglio, sia generale sia provinciale, prima di dare il voto per ammettere alla professione deve sentire l'informazione e il parere del maestro dei novizi.

34. Il postulante avanti la professione dispone delle sue sostanze temporali.

35. I Servi della Carità si obbligano ai voti semplici annuali per tre anni e poi in perpetuo.

La formula della professione sarà la seguente: «Io...

(cognome e nome) , prostrato ai piedi della Trinità santissima, Padre, Figlio, Spirito Santo, volendo più da vicino - 1201 -seguire le tracce del mio signore Gesù Cristo, affidato al patrocinio della comune madre Maria santissima immacolata, faccio a Dio, nelle mani del superiore generale, i voti semplici di povertà, di castità, di obbedienza, a norma delle Costituzioni dei Servi di Carità, obbligandomi[14] ad osservarle col divino aiuto (per un triennio, ovvero, in perpetuo) ».

Pronunciata la formula dal vovente, il superiore generale, se sarà lui presente, soggiungerà: «Per autorità concessami dalle nostre Costituzioni accetto i tuoi voti e ti dichiaro ascritto e legato al nostro pio istituto (per tre anni, od, in perpetuo) ».

Se il superiore generale non sia presente, il delegato dirà: «Per facoltà delegatami dal reverendissimo superiore generale, accetto ecc.».

36. Negli atti delle professioni e delle rinnovazioni giuridiche che si registreranno, saranno sempre notati il giorno, il mese, l'anno e luogo dell'atto stesso col nome di Battesimo, di età, di patria, di parrocchia, di diocesi del vovente.

Vi sarà poi apposta la firma del vovente, del superiore generale e di due professi, assistenti come testimoni.

37. Emessi i voti annuali per la prima volta, si rinnovano subito, spirato l'anno, per due volte; questa rinnovazione si chiama giuridica.

Passato il triennio di voti annuali, si emettono i voti perpetui.

38. [15]Per rinnovare giuridicamente i voti annuali e per emettere i voti perpetui, si richiede il voto del Consiglio o generale o provinciale, come si è detto di sopra.

All'emissione dei voti perpetui si premettono otto giorni di Esercizi; alla rinnovazione degli annuali basta premetterne tre.

La prima professione, come la vestizione, si deve fare nella casa di noviziato.

La rinnovazione dei voti annuali e la professione perpetua si può fare in un'altra casa designata dal superiore generale o provinciale.

39. Per semplice divozione un servo della Carità può in segreto e più volte nell'anno emettere i voti, ma i voti giuridici si emettono e si rinnovano avanti la comunità.- 1202 -

40. I voti di povertà, di castità e di obbedienza temporanei o perpetui sono riservati alla Santa Sede e però in caso di dispensa bisogna ricorrere alla stessa.


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