IntraText Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte PRIMA Capo X. DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI OBBEDIENZA |
DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI OBBEDIENZA5
55. I Servi della Carità in obbedire intendono di conformare il proprio sentire e volere al modo di sentire e di volere del superiore.
56. La virtù di obbedienza è virtù massima che perfeziona l'individuo e che ha premio pari.
57. Si obbedisce poi in forza di virtù e in forza di voto.
58. La obbedienza come virtù inclina il confratello a- 1205 - obbedire a tutte le disposizioni del superiore e a tutte le regole nelle Costituzioni dell'istituto.
59. [20]Il confratello poi obbedisce in forza del voto solo quando il legittimo superiore espressamente comanda in virtù di santa obbedienza, ovvero che impone un formale precetto, o che altrimenti comandi con espressioni di forza pari ed in uso secondo le Costituzioni dell'istituto.
60. Raramente per altro conviene che i superiori comandino in virtù della santa obbedienza e non mai senza grave causa.
Quando poi proprio convenga di ciò fare, allora torna conveniente che il formale precetto si imponga per iscritto od almeno avanti a due testimoni.
61. Comandare in virtù di santa obbedienza è proprio e congruo dei superiori maggiori, non però dei superiori subalterni di piccole case e ciò per ragioni ovvie.
55. I Servi della Carità sono obbligati ad obbedire ai propri superiori, qualora essi comandino cose che riguardano anche indirettamente la vita dell’istituto ovvero l’osservanza delle costituzioni.
56. Allora sono obbligati per voto, quando il superiore comandi in virtù di santa obbedienza ovvero che ne faccia formale precetto.
57. Da precetti così gravi si astengano generalmente i superiori locali; il superiore generale stesso non faccia ciò che con grande cautela e per cause gravi. Dovendolo fare, lo faccia per iscritto ovvero alla presenza di due testimoni.
58. I religiosi sono obbligati per virtù di obbedienza a osservare le disposizioni del superiore e delle Costituzioni.
59. Le Regole della congregazione per se stesse non obbligano sotto pena di colpa.
60. 1 Servi della Carità hanno il dovere e il diritto di esporre per una volta almeno al proprio superiore le ragioni che si oppongono ad una disposizione ricevuta, ma sono obbligati poi a rimettere il proprio giudizio qualora il superiore non creda di aderire.
61. L’obbedienza si fa prontamente e con animo allegro; si fa ciecamente senza cercare troppo sottilmente le ragioni per cui una cosa è comandata; si fa esattamente, ben ricordando che chi obbedisce ai superiori obbedisce a Dio stesso. L’obbedienza parimente si fa al superiore e a quelli che lo rappresentano nel loro uffici.