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COSTITUZIONI DELL'ISTITUTO DEI SERVI DELLA CARITÀ (1907) Parte SECONDA. DEL GOVERNO E DELL'ORGANISMO DELL'ISTITUTO § V. Dell'elezione dei consiglieri generali, del segretario e dell'economo |
§ V. Dell'elezione dei consiglieri generali,
del segretario e dell'economo
136. Tosto nominato il superiore generale, si nominano pure due consiglieri che l'assistano, il segretario e l'economo dell'istituto.
137. A queste cariche si richiedono i voti perpetui e l'età di almeno trent'anni.
138. Il consigliere che tiene il secondo posto può essere anche segretario.
139. Le suddette cariche si nominano collo stesso metodo - 1215 -che il superiore generale, colla sola differenza che, venuto il terzo scrutinio, resta senz'altro nominato chi ha avuto relativamente maggior numero di voti.
140. Il primo consigliere eletto funge quasi da vicesuperiore e ne fa le veci, quando il superiore è assente dalla casa madre ovvero[39] che è impedito od altrimenti in qualunque modo venisse meno all'ufficio suo.
141. Il presidente del Capitolo, dopo che avrà dichiarate legittime e promulgate anche queste elezioni, ha compiuto intero l'ufficio suo e cessa dal fungere tuttavia da presidente.
142. I confratelli così eletti rimangono nell'ufficio loro sino al prossimo Capitolo né si possono deporre se non per grave causa e dal solo Consiglio superiore.
Ma dove si tratti della deposizione degli assistenti generali, allora si richiede la conferma della Santa Sede.