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IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO E L'ENCICLICA DEL PONTEFICE LEONE XIII REGOLAMENTO O DIRETTORIO DEL TERZ'ORDINE § 9 Delle elezioni |
§ 9
Delle elezioni
Tutti gli ufficiali stanno in carica per tre anni, rinnovandosi una terza [226]parte per ciascun anno, e nelle elezioni si tiene il procedimento seguente.
Il padre visitatore insieme al consiglio, un mese innanzi all'epoca stabilita per le elezioni, compila un elenco dei nomi di fratelli che possono presentarsi convenientemente come candidati.
Durante il tempo del mese come sopra, si adunano una o più volte gli elettori, i quali sono:
1. Tutti i membri del consiglio in carica.
2. Tutti i fratelli che hanno sostenuto in passato l'ufficio di ministro.
3. E quegli altri fratelli che per speciali loro meriti siano dal visitatore designati a far parte di questo corpo elettorale.
Nelle adunanze suddette si fanno considerazioni e votazioni preliminari per illuminare sempre più gli elettori nella scelta. Al termine del mese ha luogo la adunanza delle
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elezioni definitive, nella quale si procede alla nomina del ministro per suffragio segreto emesso sopra 3 nomi in tre urne separate, riscontrandone quindi contemporaneamente il risultato e proclamando l'eletto. [227]Quindi si procede per schede segrete alla elezione degli altri uffici, e dipoi, se occorra, al voto per ballottazione.