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Quinto Settimio Florente Tertulliano
De idolatria

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  • CAPUT XVII.  E qual'è il modo di comportarsi cogli idolatri, per non incappare nella colpa della quale essi sono macchiati?
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CAPUT XVII. 

E qual'è il modo di comportarsi cogli idolatri, per non incappare nella colpa della quale essi sono macchiati?

I servi poi o liberti, seguaci della religione cristiana, come si potrebbe dire che compiano qualcosa di colpevole, e così pure, coloro che accompagnano ed aiutano i loro signori nelle cerimonie sacrificali? od anche chi sta vicino ai loro padroni o a chi, comunque, esercita su di essi, autorità e dominio? Ma s'intende d'altra parte, che se taluno avrà consegnato del vino a chi compie sacrificio, o magari, se pronunziasse qualche formula inerente al sacrificio stesso, non [145] vi può esser dubbio che, in tal caso, dovrà essere giudicato come ministro di culto idolatra. Secondo tale regola noi possiamo prestare il nostro servigio a chi è rivestito di pubbliche cariche ed esercita pubblici poteri, perfettamente come fecero i patriarchi e i nostri maggiori che assisterono a principi idolatri, finché non ebbero compiuto interamente i loro sacrifici. Di qui, sorge una quistione che può esser formulata così: se un servo del Signore, che rivesta qualche grado di pubblica autorità od occupi alcuna carica, possa sfuggire ad ogni accusa o macchia di idolatria o per qualche favore speciale o usando di una certa abilità; proprio come è il caso di Giuseppe e Daniele che esercitarono pubbliche cariche ed ebbero onori con tutte l'insegne dovute al loro grado, l'uno in tutto l'Egitto, l'altro in Babilonia. Ma ammettiamo pure che ad uno possa succedere questo; che in una onorifica carica, agisca solo di nome, in quanto tale ufficio rivesta, ma che all'atto pratico non sacrifichi, e non presti la sua autorità in qualche modo a cerimonie di rito, non appalti le vittime, non pensi alla cura dei templi, non s'occupi di procurare ad essi rendite, non appresti spettacoli né colle sue ricchezze private, né colle pubbliche rendite; non presieda agli spettacoli che si devono fare; non pronunzi costui nessuna solenne formula di rito, non edica nessun bando, non faccia giuramento; ammettiamo dico, che nei riguardi della facoltà a lui aggiudicata, non [146] condanni alcuno alla pena capitale e neppure ad una condanna infamante (pazienza per una multa in denaro!); non pronunzi dunque costui alcun giudizio né giustamente né ingiustamente: non faccia legare nessuno, nessuno sia da lui gettato nel carcere, nessuno sia straziato dai tormenti: ma tutto ciò è proprio possibile che si verifichi?




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