CAPITOLO 2
(Di quelle che vogliono accettare questa vita, e come debbano
essere ricevute)
(1)
Se qualcuna, per divina ispirazione venisse a noi volendo accettare questa
vita, l'abbadessa sia tenuta a richiedere il consenso di tutte le sorelle; (2)
e se la maggior parte acconsentirà, avuta licenza del signor cardinale
protettore nostro, possa riceverla. (3) E se vede che deve essere ricevuta, la
esamini diligentemente o la faccia esaminare intorno alla fede cattolica e ai
sacramenti ecclesiastici. (4) E se crede tutte queste cose e vuole fedelmente
confessarle e osservarle fermamente fino alla fine (5) e non ha marito o, se lo
ha, egli è già entrato in religione con l'autorizzazione del vescovo diocesano,
e ha già emesso il voto di continenza, o anche se l'età avanzata o qualche
infermità o debolezza di mente non impedisce l'osservanza di questa vita, le si
esponga diligentemente (6) il tenore della nostra vita. (7) E se è idonea, le
si dica la parola del santo vangelo, che vada e venda tutto ciò che è suo e la
si persuada a darlo ai poveri. (8) Che se non potesse farlo, le basta la buona
volontà. (9) E badino, l'abbadessa e le sue sorelle, di non essere sollecite
delle sue cose temporali, perché possa fare delle cose sue quello che il
Signore le ispirerà. (10) Se tuttavia chiedesse consiglio la mandino a persone
discrete e che temono Dio, su consiglio delle quali distribuirà i suoi beni ai
poveri. Poi, tagliati i capelli in tondo e deposto l'abito secolare, le conceda
tre tonache e il mantello. (12) In seguito, alla medesima non sarà lecito
uscire dal monastero senza causa utile, ragionevole, manifesta e degna di
approvazione. Finito l'anno della prova, sia ricevuta all'obbedienza
promettendo di osservare in perpetuo la vita e la forma della nostra povertà.
(14) Nessuna sia velata durante il tempo della prova. (15) Le sorelle possano
avere anche delle mantellette per il sollievo e per l'onestà del servizio e del
lavoro. (16) L'abbadessa le provveda con discrezione di vesti secondo le qualità
delle persone e i luoghi e i tempi e le regioni fredde, come sembrerà giovare
alla necessità. (17) Le giovinette ricevute in monastero prima del tempo
dell'età legittima, vengano tosate in tondo e, deposto l'abito secolare,
vengano vestite con panno religioso, come sembrerà all'abbadessa. (18) Ma
giunte all'età legittima, vestite secondo la forma delle altre, facciano la
loro professione. (19) E tanto ad esse quanto alle altre novizie, l'abbadessa
provveda sollecitamente una maestra (scelta) tra le più discrete di tutto il
monastero, (20) la quale, nella santa conversazione e con onesti costumi le
informi diligentemente secondo la forma della nostra professione. (21)
Nell'esame e nella recezione delle sorelle che servono fuori del monastero si
osservi la forma predetta. (22) Queste possano portare calzature. (23) Nessuna
abbia residenza con noi in monastero, se non sia stata ricevuta secondo la
forma della nostra professione. (24) E per amore del santissimo e dilettissimo
bambino avvolto in pannicelli poverelli, posato nel presepe, e della santissima
madre sua, ammonisco, supplico ed esorto le mie sorelle a vestirsi sempre con
indumenti vili.
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