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S. Chiara d'Assisi
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  • CAPITOLO 5 (Del silenzio, del parlatorio e della grata)
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CAPITOLO 5

(Del silenzio, del parlatorio e della grata)

(1) Dall'ora di compieta fino a terza le sorelle mantengano il silenzio, eccettuate quelle che servono fuori del monastero. (2) Stiano anche continuamente in silenzio in chiesa, in dormitorio, in refettorio soltanto quando mangiano; (3) eccetto in infermeria, dove per la ricreazione e il servizio delle inferme sarà sempre permesso alle sorelle di parlare con discrezione. (4) Tuttavia possano sempre insinuare brevemente e con voce sommessa ciò che fosse necessario. (5) Non sia permesso alle sorelle parlare in parlatorio o alla grata senza licenza dell'abbadessa o della sua vicaria. (6) E coloro che ne hanno licenza non osino parlare in parlatorio, se non in presenza di due sorelle che le odano. (7) Alla grata poi non presumano di accedere, se non in presenza di almeno tre sorelle assegnate dall'abbadessa o dalla sua vicaria tra quelle otto discrete, che sono elette da tutte le sorelle per il consiglio dell'abbadessa. (8) L'abbadessa e la sua vicaria siano tenute a osservare per se stesse questa maniera di parlare. (9) E ciò (che si prescrive) riguardo alla grata avvenga rarissimamente, in alcun modo poi al portone. (10) Alla quale grata si apponga internamente un panno, il quale non venga rimosso, se non quando si propone la parola di Dio o qualcuna parlasse a qualcuno.(11) Abbia anche una porta di legno ben munita di due diverse serrature in ferro, di battenti e spranghe, (12) cosicché massimamente di notte si chiuda con due chiavi, una delle quali l'abbia l'abbadessa, l'altra la sagrestana; e rimanga sempre chiusa, salvo quando si ode il divino ufficio e per le cause sopra ricordate. (14) Nessuna, in alcun modo, debba parlare ad alcuno alla grata, prima del sorgere del sole o dopo il tramonto. (15) Nel parlatorio rimanga sempre internamente il panno che non sarà rimosso. (16) Durante la quaresima di san Martino e nella quaresima maggiore nessuna parli in parlatorio, (17) se non al sacerdote per causa della confessione o per altra manifesta necessità, ciò che sarà riservato alla prudenza dell'abbadessa o della sua vicaria.




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