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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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§ III - Circa l'officio di dottore

17. Labiasacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius (Malach. 2, 7)37A. Il confessore, per ben esercitare l'officio di dottore, bisogna che ben sappia la legge; chi non la sa, non può insegnarla agli altri.

Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse s. Gregorio che l'officio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte


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delle arti: Ars artium regimen animarum.38 E s. Francesco di Sales39 dicea che l'officio di confessare è il più importante e 'l più difficile di tutti. E così è: esso è il più importante, perch'è il fine di tutte le scienze, ch'è la salute eterna; il più difficile, mentre per prima l'officio di confessore richiede la conoscenza quasi40 di tutte l'altre scienze e di tutti gli altri offici ed arti; per secondo la scienza morale abbraccia tante materie disparate; per terzo ella consta in gran parte di tante leggi positive, ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta interpretazione. Inoltre ogni legge di queste si rende difficilissima per ragione delle molte circostanze de' casi, dalle quali dipende il doversi mutare le risoluzioni. Alcuni, che si vantano d'esser letterati e teologi d'alto rango, sdegnano di leggere i moralisti, che chiamano col nome (presso loro d'improperio) di casisti. Dicono che basta, per confessare, possedere i principi generali della morale, poiché con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega che tutti i casi si hanno da risolvere coi principi? Ma qui sta la difficoltà: in applicare a' casi particolari i principi che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni che son dall'una e dall'altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti: han procurato di chiarire con quali principi debbano risolversi molti casi particolari. Inoltre oggidì, come si é detto, vi sono tante leggi positive, bolle e decreti, che non


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possono sapersi, se non si leggono questi casisti che li rapportano, ed in ciò i moderni scrittori son certamente più utili degli antichi. Giustamente dice il dotto Autore41 dell'Istruzione per i confessori novelli (part. I, n. 18), che molti gran teologi, quanto sono profondi nelle scienze speculative, altrettanto si trovano scarsi nella morale la quale, come scrisse il Gersone,42 è la più difficile di tutte, e non vi è dotto (per versato che sia) che non trovi sempre cose nuove e nuove difficoltà; donde inferisce che 'l confessore non deve mai tralasciare lo studio della morale. Parimenti dice il dottissimo Sperelli,43 che molto errano quei confessori che si danno tutti allo studio della scolastica, stimando quasi tempo perduto lo studio della morale, e poi non sanno distinguere lepram a lepra; qui error (soggiunge) confessarios simul et poenitentes in aeternum interitum trahet.44

18. Non si nega poi che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici che curialisti, negozianti, ecclesiastici e simili; meno a confessare in un villaggio che in una città; specialmente se in qualche luogo vi fosse tale scarsezza di confessori che i penitenti dovessero stare lungo tempo senza confessione (6, 628). Ma ciò non basta a scusare alcuni che, dopo aver letta di passaggio qualche


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picciola somma di morale, si mettono temerariamente a confessare.

Bisogna almeno che 'l confessore sappia per I. dove si stenda la sua giurisdizione; avvertendo qui specialmente il confessore che i sacerdoti secolari non possono assolvere i religiosi senza licenza de' loro prelati45, eccettoché quando si trovano in viaggio o dimorano altrove, e quando non hanno socio o altro sacerdote idoneo della stessa religione. Ed allora i religiosi possono essere assolti da ogni semplice sacerdote, mentre allora i superiori, dando licenza a' loro sudditi, intendono secondo la consuetudine dare ad essi licenza di confessarsi a qualsiasi sacerdote idoneo (6, 575). Di più sia inteso de' casi e delle censure


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riservate, almeno delle più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica papale della bolla Coenae46 per chi cade in eresia esternata, o in leggere, ritenere e vendere: libri d'eretici che trattano di religione ex professo, o contengono eresia formale; i cinque casi papali di Clemente VIII47, cioè la percussione enorme o mediocre del chierico o monaco, la simonia reale o confidenziale, la violazione della clausura di monasteri di monache a mal fine, la violazione dell'immunità e 'l duello: la scomunica fulminata dal regnante Pontefice contro i confessori che assolvono il complice in materia turpe48 (6, 553), e contro coloro che insegnano potersi dal confessore domandare


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il nome del complice, anche negando l'assoluzione a chi ricusa manifestarlo49 (6, 491) e l'altre scomuniche ovvie che possono osservarsi nel trattato de censuris.

Sappia per II. distinguere i peccati veniali da' mortali, almen di suo genere, che comunemente càpitano; e degli altri almeno sappia dubitare.

Per III. le dimande che deve fare,50 le circostanze de' peccati, almeno quelle che mutano le specie: ciò che costituisce l'occasione prossima o induce obbligo di restituzione; le qualità del dolore e del proposito, e finalmente i rimedi opportuni per l'emenda. In somma è certo ch'è in istato di dannazione un confessore che senza la sufficiente scienza si espone a sentir le confessioni. Dio stesso lo riprova: Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi (Os. 4, 6).51 Né può scusarlo l'approvazione del vescovo, quando egli manifestamente si conosce inabile: l'approvazione non la scienza necessaria, ma la suppone. Dico manifestamente; mentre chi solo ne dubitasse, ben può e deve quietarsi su 'l giudizio del suo superiore, con procurare almeno di abilitarsi con qualche studio maggiore. Ma ogni confessore non deve


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mai tralasciare lo studio della morale; perché in tante cose così diverse e disparate che s'appartengono a questa scienza, molte (sebbene lette) perché sono meno frequenti ad accadere, col tempo escono dalla mente; onde bisogna sempre andar rinnovando le specie.




37A Cioè: Le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca la istruzione.

38 Cioè: La guida delle anime è l'arte delle arti—S. Gregorius Regulae pastoralis, liber I, 1 (ML. 77, 14).



39 S. Francois de Sales, Avertissements, Epitre dédicatoire, in Oeuvres, 23, pp. 279-280.



40 Praxis omette: quasi, è così Di Simone.

41 (P. F. Giordanini), Istruzione per i novelli confessori, p. 26. Cito l'ediz. di Venezia, Remondini, 1757.



42 J. Gersoniug, Tractatus de oratione et de suo valore, 3, in Opera omnia, t. 3, p. 262.



43 A. Sperelli, Il vescovo, Roma, Corvo, 1656, 3, 14 (vol. 3, p. 71).



44 Cioè: Non sanno distinguere lebbra da lebbra — e questo errore trascinerà insieme confessore e penitente all'eterna rovina.

45 Questo capoverso va ora sostituito così: Quanto ai religiosi e religiose, non si richiede speciale facoltà per ascoltarne le confessioni ed assolverli: cfr. cann. 967. 2 - 3 e 969. La disciplina vigente esige che si conoscano almeno queste prescrizioni: Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione. Can. 966. 1.

Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni... possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo... non ne abbia fatto divieto. Can. 967. 2.

Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio o della concessione del Superiore competente... sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni; essi inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per quanto riguarda i propri sudditi... non ne abbia fatto divieto. Can. 967. 3.

Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un sacerdote approvato. Can. 976.

Si abbia presente anche il can. 977: L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida eccetto che in pericolo di morte; ed anche il can. 982: Colui che confessa d'aver falsamente denunziato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano.

Quanto alle censure il confessore abbia presenti le condizioni necessarie per incorrerle (cann. 1321-1323) e ricordi che il semplice confessore può rimetterle solo in foro interno sacramentale e che non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347. 2, a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione. Can. 1358. 1; e questo vale evidentemente per la remissione di qualsiasi censura, anche non riservata. Tra queste censure latae sententiae non riservate, non dimentichi il confessore le scomuniche che incorrono l'apostata, l'eretico e lo scismatico (can. 1364. 1) e chi procura 1' aborto, ottenendo l'effetto (can. 1398); tra quelle poi latae sententiae riservate alla Sede Apostolica, quelle che colpiscono chi profana le Specie consacrate, oppure le esporta o le conserva a scopo sacrilego (can. 1367); chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370. 1); chi assolve il complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378. 1); il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione (can. 1382) ed il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale (can. 1388. 1). Speciali facoltà di assolvere dalle censure sono concesse al canonico penitenziere (can. 508), e, quando il penitente è in pericolo di morte, ad ogni sacerdote (can. 976), come si è detto parlando dell'assoluzione dai peccati. Fermo restando tutto ciò, ogni confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà (come al canonico penitenziere, a meno che si tratti di censura riservata alla Sede Apostolica) e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente. Can. 1357. 1-2. Allo stesso onere di ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro che a norma del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata oppure riservata alla Sede Apostolica. Can. 1357. 3.



46 Paulus V, bulla Coenae seu Pastoralis Romani, 8 apr. 16 in Bullar. Mainardi (G. B.). In un decreto del 14 giugno 1966 Chiesa decentrò piuttosto la sua disciplina senza cambiare la dottrina morale circa i libri cattivi, che resta sempre la stessa; il decreto infatti diceva che l'Index librorum prohibitorum non più "ha il vigore di legge ecclesiastica con le censure che sono state attaccate ma che "esso conserva la sua validità morale per istruire le coscienze dei fedeli, poiché la legge naturale lo richiede, e si guardino da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e la moralità". La Chiesa contava sui vescovi per provvedere contro i libri cattivi e "se c'è bisogno, per... condannarli" (AAS 58, p. 445). Un decreto del 19 marzo 1975 (AAS 67, pp. 281 sg.) e Cann. 823-832 del Diritto Canonico del 1983 accentuano la stessa dottrina morale contro i libri cattivi e la responsabilità dei prelati. Vedere V Aggiunta, C. (A. M.).



47 S. C. EPP. ET REG. 26 nov. 1602. Fontes, 1616.



48 Benedictus X1V, const. Sacramentum poenitentiae, 1 iun 1741; const. Apostolici muneris, 8 febr. 1745; ep. encycl. Inter praeteritos, 3 dec. 1749. Cfr. Pius IX, const. Apostolicae Sedis, 12 oct. 1869, 1. 10. Fontes, 309, 355, 404, 552.

49 Benedictus XIV, const. Ubi primam, 2 iun. 1741; const. Ad eradicandam, 28 sept. 1746. Cfr. Pius IX, Apostolicae Sedis, 12 oct, 1869, n. 1. Fontes, 370, 373, 552. La scomunica non esiste più.



50 Il sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice. Can. 979.



51 Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Os 4, 6.






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