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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO III. Avvertimenti a' confessori.

 

38. Da tutto ciò che si è detto di sovra, notiamo qui alcune cose più principali, che il confessore dee avvertire.

 

39. I. Procuri di usare gran carità co' peccatori in accoglierli, ed animarli a confidare nella divina misericordia. All'incontro non lasci per rispetti umani di ammonir con fortezza i penitenti, quando bisogna, di qualunque riguardo essi sieno, con far loro conoscere, se son male abituati, lo stato miserabile in cui si trovano, e differendo loro l'assoluzione se son recidivi in qualche occasione prossima di peccare. Questo può dirsi, ch'è l'avvertimento più principale che dee tenere avanti gli occhi ogni confessore; che se l'osserva, salverà molte anime; e se non l'osserva, si dannarono quelle, ed esso.

 

40. II. Confessando zitelle, e figliuoli, da una parte sia cauto nelle domande circa il sesto precetto, acciocché non imparino quel che non sanno. Ecco in ciò la bella regola che s. Tommaso1. Dice così: facciasi la dimanda in modo, che se il penitente ha commesso il peccato, lo confessi; se non l'ha commesso, non l'impari. Dall'altra parte non lasci d'indagare da' suoi penitenti, se mai hanno lasciato di confessare qualche peccato per vergogna, specialmente se sono donzelle, giovanetti, pastori di animali, e moribondi, da' quali bisogna alle volte anche per via di astuzie e raggiri cercar destramente di strappar dalla bocca qualche peccato che tacciono. Così anche quando si confessano maritate, che di rado si confessano, procuri modestamente di farle dare in colpa, se mai han negato il debito coniugale, con dir loro così: Siete stata voi ubbidiente al vostro marito circa il matrimonio? m'intendete.

 

41. III. Procuri di esortare spesso a' penitenti, specialmente a' recidivi, la santa preghiera, cioè, che domandino sempre a Dio, ed alla sua divina Madre, particolarmente in levarsi la mattina, l'aiuto per non cadere in peccato mortale. Ed inculchi a costoro, che in tempo di tentazioni non lascino d'invocare i SS. nomi di Gesù e di Maria, sino che la tentazione persiste.

 

42. IV. A' padri e alle madri dimandi, se attendono ad allontanare i figli dal praticare con persone scandalose, o di diverso sesso; e precisamente che non facciano entrar in casa gli sposi, o i giovani, che pretendono le loro figlie, ed usi fortezza a non assolverli, se in ciò hanno mancato. Alle donzelle imponga il non conversare con giovani, né con persone sospette, ancorché sieno ecclesiastici e religiosi.

 

43. V. Attenda ad aiutare, e disporre all'assoluzione quanto può il penitente che tiene avanti, senza prendersi pena che gli altri aspettino, o si partano. E si prenda fastidio di far conoscere a' peccatori la deformità de' peccati gravi di cui si confessano, e lo stato miserabile di chi vive in disgrazia di Dio, e dia loro i rimedi per non ricadere. Il confessore muto è meglio che non si metta al confessionario.

 

44. VI. Quando il penitente si confessa peccati gravi, non solo gli domandi il numero di quelli, ma l'interroghi di più per 1. se è stato solito commetterli anche per lo passato. Per 2. se son peccati d'impudicizia, dimandi con quali persone ha peccato, ed in qual luogo, e con quale occasione; perché altrimenti non potrà dargli i rimedi necessari per emendarsi.

 

45. VII. Se si confessa un chierico, ch'è abituato in qualche vizio mortale, e vuol prendere qualche ordine sagro, non l'assolva, se non promette di non


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ordinarsi sin tanto che non avrà acquistata la bontà positiva, perché altrimenti egli pecca mortalmente, volendo ascendere a tal grado senza la vocazione divina, la quale non si a chi non ha un abito positivo di virtù.

 

46. VIII. Se viene un sacerdote di poco timorata coscienza, non lasci d'interrogarlo specialmente di tre cose, 1. se ha presi più obblighi di messe di quelli che potea soddisfare a tempo dovuto; cioè fra due mesi se son messe di vivi, ed un mese se sono di morti. 2. Se suole dir la messa troppo di fretta, cioè fra lo spazio meno di un quarto d'ora, come si disse al c. XIV. n. 26. 3. Se ha recitato l'officio divino, e come. In oltre non lasci di esortare a' sacerdoti e chierici l'orazione mentale, e 'l ringraziamento dopo la messa, e comunione. E con sacerdoti recidivi, e che non dan segni straordinari di disposizione, stia forte a non assolverli, per quanto esclamino d'essere assoluti col pretesto che non possono lasciar di celebrar senza scandalo; risponda loro, che non mancano giusti pretesti di astenersi dal celebrare, se vogliono; ed in caso che veramente non potessero astenersene senza scandalo, dica loro, che possono celebrare coll'atto di contrizione se l'hanno; ma che per allora non può assolutamente assolverli, essendo molto dubbia la loro disposizione dopo tante ricadute senza emenda.

 

47. IX. Se viene un giovine ch'è chiamato alla religione, e vien distolto ingiustamente da' parenti, non seguiti egli a distorlo come fanno alcuni per non cattivarsi l'odio de' parenti, ma più l'animi, e gli dica francamente con s. Tommaso, che nell'elezione dello stato egli non è obbligato d'ubbidire a' genitori, ma a Dio che lo chiama. Se poi qualche zitella volesse consagrare a Dio la sua verginità, neppure dee distorla, ma più presto confortarla nel buon proposito; ma non le permetta il far voto di castità, se non dopo più anni quando la vedrà ben fondata nella vita spirituale, e specialmente nell'orazione. A principio può permetterle di fare il voto solamente a tempo, cioè da una solennità all'altra.

 

48. X. In materia di restituzione di roba, ordinariamente parlando, non assolva chi potendo subito restituire non restituisce, perché dopo l'assoluzione difficilmente restituirà. Avverta però che molti sono scusati dal restituire o per la povertà, secondo quel che si disse al capo X. n. 47., o per la prescrizione, avendo avuto il possesso in buona fede per lo spazio di tre anni, come si disse ivi stesso al n. 2.

 

49. XI. Quando prevede il confessore, che l'ammonizione non è per giovare, dee lasciare il penitente in buona fede, specialmente se trattasi di matrimonio nullo contratto, e la separazione fosse moralmente impossibile; lo lasci dunque in buona fede, e frattanto scriva alla s. penitenzieria per la dispensa secondo si disse al capo XV. n. 37. Ma se n'eccettua l'obbligo di dinunziare i confessori sollicitanti, e se n'eccettua il caso, quando il peccato ridondasse in danno comune, perché allora dee farsi l'ammonizione, ancorché non sia profutura.

 

50. XII. Quando ritrovasse alcuna penitente sollicitata da altro confessore, e quella ripugnasse di dinunziarlo al vescovo, potrà egli farsi dare dal vescovo la facoltà di prender la dinunzia. E prendendola dee portare 1. il nome del sollicitante e della sollicitata: 2. il tempo quando è succeduta la sollicitazione: 3. il luogo, cioè la chiesa e 'l confessionale dove è stata fatta: 4. l'età, la statura, e 'l pelo del sollicitante. Avverta poi a notar quelle sole cose che possono dinunziarsi al vescovo senza infamar la penitente. L'avverta in oltre, che se mai falsamente fa tal dinunzia, incorre il caso riservato al papa per la bolla Sacramentum di Bened. XIV. In oltre le faccia promettere con giuramento di non palesare ad altri la dinunzia fatta.

 

51. XIII. Faccia fare ordinariamente a tutti i suoi penitenti l'atto di dolore, con dar loro esso i motivi così d'attrizione, come di contrizione, coll'atto di speranza del perdono per li meriti di Gesù Cristo, e coll'atto d'amore a Dio, dicendo per esempio così: Dio mio, perché siete sommo bene, v'amo sopra ogni cosa con tutto il cuore mio. Spero nella passione di Gesù Cristo che mi perdoniate. Per l'inferno da me meritato mi pento d'avervi offeso sopra ogni male. Ma sovra tutti, Dio mio, non tanto per l'inferno meritato, quanto per lo disgusto dato a voi mi pento con tutto il cuore d'avervi offeso. Odio e detesto


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tutte le ingiurie che vi ho fatte; avessi patito ogni male, e non vi avessi mai disgustato; per l'avvenire propongo prima morire che mai più offendervi. Quando poi il confessore può giustamente presumere, che il penitente abbia fatto l'atto di dolore, come quando si confessa un buon sacerdote, allora basterà che solo gli dica prima d'assolverlo: Rinnovate il dolore. Di più dopo che avrà fatto fare l'atto di dolore al penitente, fatta che si avrà la confessione, acciocché vi sia la confessione informata dal dolore, gli dica: Orsù ora ti accusi di nuovo di tutti i peccati che m'hai detti: non è così? e poi l'assolva; e stia accorto ad imporgli quella sola penitenza che verisimilmente e facilmente quegli potrà adempire.

 

52. XIV. Quei penitenti che portano solo colpe veniali, ma abituati, non gli assolva, se non vede, che ne hanno vero pentimento e proposito, almeno di alcuna di esse che sembra loro più grave; e se no, faccia lor mettere la materia certa di qualche peccato più grave della vita passata.

 

53. XV. Alle persone divote che frequentano i sagramenti, non lasci d'interrogarle da quando in quando, se han fatta l'orazione mentale assegnata, e le sgridino quando la lasciano. Quando poi trovano qualche anima sollevata con grazie sovrannaturali, ed esso confessore è poco esperto in tali materie, non si vergogni di consigliarsi con altri dotti, altrimenti il demonio facilmente potrà ingannare esso e la penitente. E non proibisca mai alle sue penitenti di andare a confessarsi con altri, anzi procuri di esortarle a far ciò da quando in quando. XVI. Agli scrupolosi inculchi sovra tutto l'esattezza in ubbidire, e sia forte nel farsi ubbidire, altrimenti quegli anderanno da male in peggio. A coloro che temono sempre delle confessioni passate non permetta mai loro di parlarne, se non possono giurare che sieno stati peccati mortali certi, e certamente non mai confessati. Agli altri poi che temono di peccare in ogni azione che hanno da fare, imponga di vincere lo scrupolo, e di operar liberamente, sempreché non son certi che quell'azione è mala; e che appresso non se ne confessino, temendo di avere operato col dubbio; perché altro è operare col dubbio, altro operar col timore, come per lo più operano gli scrupolosi, i quali anzi sono obbligati ad operare non ostante il timore, ed a vincere lo scrupolo per non rendersi matti, ed inetti ad ogni azione umana.

XVII. Circa la scelta delle opinioni procuri il confessore di consigliare l'opinione più benigna, per quanto permette la cristiana prudenza, dove si tratta di esimere il penitente dal pericolo del peccato formale. Ma dove l'opinione benigna rende più vicino il pericolo del peccato formale, come sono certe opinioni circa le occasioni prossime di peccare, e simili, allora è espediente che s'avvaglia, anzi dico, ch'egli è tenuto come medico dell'anime ad avvalersi delle opinioni più rigide che meglio conducono i penitenti a conservarsi nella divina grazia. XVIII. Non lasci il confessore almeno da quando in quando lo studio della morale. Quando poi occorrono casi molto dubbiosi, prima si raccomandi a Dio, e poi se resta perplesso si consigli co' libri, e con altri dotti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




1 In 4. sent. dist. 19. q. 2. in expos. textus.






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